31991R1711

REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna cerealicola 1991/1992, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate -

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1991 pag. 0013 - 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna cerealicola 1991/1992, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1350/90 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1008/86, occorre che il Consiglio fissi un prezzo minimo che i fabbricanti di fecola devono versare ai produttori di patate, franco stabilimento, per le patate utilizzate nella fabbricazione di fecola; che la concessione del premio ai fabbricanti di fecola è subordinata al pagamento di tale prezzo minimo;

considerando che i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola devono restare connessi fra loro, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 248,67 ecu per la campagna cerealicola 1991/1992.

Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono addottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (5).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 15.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 15.(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.