31991R1631

REGOLAMENTO (CEE) N. 1631/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna lattiera 1991/1992, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano -

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 15/06/1991 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 1631/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna lattiera 1991/1992, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2),

in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare annualmente i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro

livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68, al momento della fissazione del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento, il Consiglio stabilisce un limite di garanzia per il latte; che tuttavia l'obiettivo inizialmente perseguito con la fissazione di un limite di garanzia è raggiunto in particolare mediante il regime del prelievo supplementare applicabile alle consegne di latte o di altri prodotti lattiero-caseari eccedentari rispetto ai quantitativi di riferimento determinati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3639/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo all'applicazione del prezzo comune del burro in Portogallo (6), il prezzo d'intervento del burro applicabile in questo paese è il prezzo comune deciso per la campagna 1991/1992; che tuttavia, per quanto riguarda il latte scremato appare opportuno, per la campagna 1991/1992, lasciare immutati i prezzi fissati per la campagna 1990/1991, in Portogallo, sul continente e nelle Azzorre,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1991/1992, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

(in ECU/100 kg)

Comunità

a dieci

Spagna

Portogallo

a)

prezzo indicativo del latte:

26,81 (¹)

26,81

26,81 (²)

b)

prezzo d'intervento:

burro

292,78 (¹)

302,49

292,78 (²)

latte scremato in polvere fabbricato

con il procedimento

- «spray»

172,43 (¹)

202,67

210,00 (²)

- «roller»

163,81 (¹)

-

-

formaggio Grana Padano:

- dell'età di 30-60 giorni

379,67 (¹)

- dell'età di almeno 6 mesi

470,43 (¹)

formaggio Parmigiano Reggiano dell'età

di almeno 6 mesi

519,21 (¹)

(¹) Esclusivamente per i prodotti fabbricati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

(²) 207 per il prodotto fabbricato nelle Azzorre.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 53.

(4) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 2.