REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa il prezzo d' obiettivo nel settore dei foraggi essiccati, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, e le percentuali da fissare per il calcolo dell' aiuto per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 -
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 15/06/1991 pag. 0015 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, e le percentuali da fissare per il calcolo dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, deve essere fissato un prezzo d'obiettivo per alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto al paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale al 90 % per la campagna di commercializzazione 1991/1992 ed all'80 % per la campagna di commercializzazione 1992/1993; considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che date le modifiche che sono intervenute dal momento dell'adesione della Spagna in questa organizzazione di mercato, occorre allineare, fin dalla campagna di commercializzazione 1991/1992, il livello di sostegno spagnolo su quello applicabile nel resto della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 178,61 ecu per tonnellata. Tale prezzo si riferisce ad un prodotto: - avente un tenore d'umidità dell'11 %, - avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %. Articolo 2 La percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissata al 90 % per la campagna di commercializzazione 1991/1992 ed all'80 % per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) di detto regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 51. (4) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).