31991R1613

Regolamento (CEE) n. 1613/91 della Commissione del 12 giugno 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 14/06/1991 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0177


REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/91 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Communità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1397/91 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco al regolamento (CEE) n. 55/87 di 2 pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che i pescherecci aggiunti all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituiscono quelli che sono stati soppressi sullo stesso elenco in virtù dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 359/91 (5) e (CEE) n. 2900/90 (6); che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1991. Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 17. (5) GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 9. (6) GU n. L 277 del 9. 10. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87:

Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA GRE 4 Magellan DMXQ Greetsiel 220 BUES 2 Blume - Buesum 66