31991R1524

Regolamento (CEE) n. 1524/91 della Commissione del 5 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 06/06/1991 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0209


REGOLAMENTO (CEE) N. 1524/91 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che nel quadro di una politica intesa a promuovere la qualità dei prodotti è opportuno elevare i requisiti qualitativi necessari per il conferimento dei prodotti all'intervento; che a tal fine è opportuno escludere dall'intervento gli oli lampanti con un'acidità superiore a 8 gradi; che occorre quindi adeguare le riduzioni applicabili agli oli lampanti; che, ai fini di una corretta gestione dell'intervento, è altresì necessario un lieve ritocco per gli oli di qualità migliore che, di norma, devono trovare uno sbocco sul mercato;

considerando che per semplificare la gestione del regime d'intervento è opportuno rivedere alcune condizioni di ammissione e di magazzinaggio dell'olio; che, date le condizioni di produzione del Portogallo, è tuttavia opportuno mantenere invariate, in tal paese e limitatamente alla campagna 1990/1991, le quantità minime delle partite che possono essere offerte all'intervento; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/88 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è così modificato:

1. All'articolo 1, secondo comma, i termini « non superiore al 10 % » sono sostituiti dai termini « non superiore all'8 % ».

2. All'articolo 2:

a) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni partita offerta verte come minimo su 20 t d'olio d'oliva. Tuttavia, per la campagna 1990/1991, le partite offerte in Portogallo vertono come minimo sulle quantità seguenti:

- 500 kg se l'olio offerto corrisponde ad una delle qualità di cui al punto 1, lettere a) e b) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE,

- 1 000 kg se l'olio offerto corrisponde alla qualità di cui al punto 1, lettera c) dello stesso allegato,

- 2 000 kg se l'olio offerto corrisponde alla qualità di cui al punto 1, lettera d) dello stesso allegato, oppure se la partita offerta si compone di due o più frazioni di qualità diverse indicate nel punto 1 dello stesso allegato. »;

b) al paragrafo 4 il secondo comma è soppresso.

3. All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il quantitativo di ogni partita destinata al magazzinaggio, salvo se vi è carenza di olio, deve essere superiore a 20 t. »

4. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 40.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio) Maggiorazione Riduzione Olio extra vergine d'oliva 17,00 - Olio d'oliva vergine 6,00 - Olio d'oliva vergine corrente - - Oli d'oliva vergine lampanti

(1 grado di acidità) - 10,00 Oli d'oliva vergini lampanti: - da più di 1 grado fino a 5 gradi di acidità Aumento della riduzione di 0,32 ecu per ogni decimo di grado di acidità in più. - da più di 5 gradi fino a 8 gradi di acidità Aumento della riduzione di 0,35 ecu per ogni decimo di grado di acidità in più.