REGOLAMENTO (CEE) N. 1498/91 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia -
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 04/06/1991 pag. 0020 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 1498/91 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1, visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3412/90 del Consiglio del 19 novembre 1990 che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati; considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto i massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 7 giugno al 31 dicembre 1991, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1. ALLEGATO Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Massimale (tonnellate) 01.0010 3102 Concimi minerali o chimici azotati: 3102 10 10 Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 4 091