31991R1475

REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/91 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1991 relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d' oltremare (PTOM) (1991/1992) -

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 01/06/1991 pag. 0074 - 0076


REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/91 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1991 relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1991/1992)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1), prorogato dal regolamento (CEE) n. 523/91 (2), in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede, per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti;

considerando che quando un prodotto soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/90 (4), al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena i dazi applicabili agli stessi prodotti originari della Spagna e del Portogallo raggiungono un livello inferiore a quello applicato ai prodotti in questione; che, pertanto, nell'allegato figurano soltanto i prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o prosegue nel 1991;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (5), le quantità di riferimento in questione sono applicabili nella Spagna e nel Portogallo;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 (6) e (CEE) n. 1736/75 (7) del Consiglio;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territorio d'oltremare sono sottoposte, nella Comunità, ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici NC, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (2) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 2. (4) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3. (5) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero

d'ordine Codice NC Codice Taric Designazione delle merci Periodo Volume

contingentale 12.0030 ex 0704 90 90 0704 90 90 * 92 Cavoli cinesi freschi o refrigerati 1. 11 31. 12. 1991 1 000 12.0050 ex 0705 11 10 0705 11 10 * 21

0705 11 10 * 33 Lattughe « Iceberg », fresche o refrigerate 1. 7 31. 10. 1991 1 000 12.0060 ex 0709 10 00 0709 10 00 * 10

0709 10 00 * 20 Carciofi, freschi o refrigerati 1. 10 31. 12. 1991 1 000 12.0080 ex 0809 10 00 0809 10 00 * 10

0809 10 00 * 20

0809 10 00 * 30

0809 10 00 * 40

0809 10 00 * 80 Albicocche, fresche 1. 9. 1991 30. 4. 1992 2 000 12.0090 ex 0809 20 90 0809 20 90 * 21

0809 20 90 * 25

0809 20 90 * 29

0809 20 90 * 31

0809 20 90 * 33

0809 20 90 * 39

0809 20 90 * 41

0809 20 90 * 45

0809 20 90 * 49 Ciliege, fresche 1. 11. 1991 31. 3. 1992 2 000 12.0100 ex 0809 30 00 0809 30 00 * 11

0809 30 00 * 12

0809 30 00 * 13

0809 30 00 * 91

0809 30 00 * 92

0809 30 00 * 93 Pesche, comprese le pesche noci 1. 12. 1991 31. 3. 1992 2 000 12.0110 ex 0809 40 19 0809 40 19 * 30

0809 40 19 * 40

0809 40 19 * 51 Prugne, fresche 15. 12. 1991 31. 3. 1992 2 000