REGOLAMENTO (CEE) N. 1436/91 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione -
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 31/05/1991 pag. 0021 - 0022
REGOLAMENTO (CEE) N. 1436/91 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 16, considerando che la nomenclatura per la restituzione è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1255/91 (4); che è opportuno modificare tale nomenclatura per adeguare il tenore minimo dell'amido e della fecola (codice NC 1108) ammesso a beneficiare delle restituzioni all'esportazione; considerando che dall'esperienza è emerso che, per semplificare le procedure di controllo, sarebbe opportuno far corrispondere il tenore minimo di amido e fecola ammesso a beneficiare di una restituzione all'esportazione indicato nella nomenclatura, al tenore minimo di amido o fecola ammesso a beneficiare delle restituzioni alla produzione istituite dal regolamento (CEE) n. 2169/86, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3056/90 (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo della designazione delle merci del codice NC 1108 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, contenuto nel settore 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, è sostituito da quello contenuto nell'allegato del presente regolamento. Al settore 3 è aggiunta la nota in calce (6). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 7. (5) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12. (6) GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 13. ALLEGATO Codice NC Designazione delle merci Codice prodotto « 1108 Amidi e fecole; inulina: Amidi e fecole: 1108 11 00 Amido di frumento (grano): avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 11 00 200 altri (6) 1108 11 00 800 1108 12 00 Amido di granturco: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 12 00 200 altri (6) 1108 12 00 800 1108 13 00 Fecola di patate: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 13 00 200 altri (6) 1108 13 00 800 1108 14 00 Fecola di manioca: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 14 00 200 altri (6) 1108 14 00 800 1108 19 Altri amidi e fecole: 1108 19 10 Amido di riso: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 19 10 200 altri (6) 1108 19 10 800 1108 19 90 Altri: avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % 1108 19 90 200 altri (6) 1108 19 90 800 (6) La restituzione alla produzione pagabile per amidi o fecole di base aventi un tenore di materia secca inferiore, fino a un minimo di materia secca del 77 % per la fecola di patate e dell'84 % per tutti gli altri tipi di amidi e fecole e con una purezza minima della materia secca del 97 %, viene adeguata applicando la seguente formula: 1. Fecola di patate: tenore effettivo % di materia secca 80 × restituzione alla produzione 2. Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole: tenore effettivo % di materia secca 87 × restituzione alla produzione Se un prodotto che rientra in queste sottovoci ha un tenore di materia secca inferiore al 77 % per la fecola di patate e inferiore all'84 % per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali il richiedente deve indicare il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista. Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22). La purezza dell'amido o della fecola è determinata ricorrendo al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). ».