31991R1419

REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 4142/87 che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare -

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 pag. 0030 - 0032


REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 4142/87 che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3124/89 (4), determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare; che appare opportuno, da un lato, dichiarare esplicitamente all'articolo 7 del suddetto regolamento che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'autorizzazione è richiesta anche in caso di cessione della merce all'interno di uno Stato membro, e, dall'altro, semplificare, all'articolo 9, il compito dell'utilizzatore dell'esemplare di controllo T 5 allo scopo di ottenere una utilizzazione più corretta di detto esemplare; che occorre anche indicare, all'articolo 11, il documento T da utilizzare nel caso di spedizione di una merce per la quale lo Stato membro di espletamento della formalità di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità non coincide con lo Stato membro di uscita dalla Comunità di detta merce;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 non contiene disposizioni per quanto riguarda, da un lato, la cessione, l'utilizzazione per una destinazione diversa da quella prescritta, l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e la distruzione sotto controllo doganale, di una merce assoggettata al regime della « destinazione particolare » che è stata solo inizialmente oggetto dell'utilizzazione prescritta e, dall'altro lato, il momento a partire dal quale tale merce cessa di essere assoggettata a tale regime;

considerando tuttavia che, dato che l'esenzione stabilita dalla tariffa doganale comune per le navi importate nella Comunità in provenienza da paesi terzi comprende anche, senza alcuna limitazione o restrizione, tutti i materiali che si trovano a bordo di dette navi, è opportuno, al fine di non recare pregiudizio all'industria della costruzione navale comunitaria, prevedere che per le merci che sono state destinate alla costruzione, alla riparazione, alla manutenzione, alla trasformazione, all'armamento o all'equipaggiamento di tali navi in particolare per la navigazione marittima, gli obblighi derivanti dal suddetto regolamento si estinguono al momento della cessione o della riconsegna di dette navi; che conviene quindi effettuare le adeguate modifiche al testo del regolamento (CEE) n. 4142/87;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4142/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 7, primo comma, dopo il termine « Comunità » è inserita la frase « ivi compreso all'interno di uno Stato membro ».

2) All'articolo 9, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dal testo seguente:

« 3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (*), l'originale dell'esemplare di controllo T 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci.

Su tale esemplare debbono figurare:

- nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano al momento della spedizione, compreso il numero dei pezzi, e il codice della nomenclatura combinata afferente;

- nel riquadro 38, la massa netta delle merci;

- nel riquadro 103, la quantità netta delle merci in lettere;

- nel riquadro 104, dopo avere riempito la casella in corrispondenza di "Altri (da specificare)", una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTÍCULO 9]

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: SKAL STILLES TIL RAADIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORDNING (EOEF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG ZU STELLEN [VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

- EIDIKOS PROORISMOS: EMPOREVMATA POY PREPEI NA TETHOYN STI DIATHESI TOY EKDOCHEA [KANONISMOS (EOK) arith. 4142/87, ARTHRO 9]

- END USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 9]

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 4142/87, ARTICLE 9]

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 9]

- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇAO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTIGO 9o];

- nel riquadro 106:

a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l'immissione in libera pratica, la designazione delle merci nello stato in cui si trovavano al momento della loro immissione in libera pratica e il codice della nomenclatura combinata afferente;

b) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, nonché la denominazione e l'indirizzo del corrispondente ufficio doganale.

4. Il presente articolo si applica anche alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, che circolano tra due punti situati nella Comunità con transito sul territorio dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera, e che in uno di questi paesi sono oggetto di rispedizione.

L'ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di transito e in particolare del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (**), gli obblighi del cedente, quali risultano dal presente regolamento, si trasmettono al cessionario alla data alla quale le merci sono messe a disposizione di quest'ultimo dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

6. L'esemplare di controllo T 5 è rinviato immediatamente all'ufficio di partenza dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma, dopo che quest'ultimo nel riquadro « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » ha apposto un segno al primo riquadro completandolo con la data di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, qualora vengano constatate irregolarità, deve essere inserita una opportuna annotazione nella rubrica "Osservazioni".

(*) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

(**) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. »

3) All'articolo 11, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Quando è ammessa l'esportazione della merce fuori dal territorio doganale della Comunità detta merce, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, è considerata come non più rispondente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del trattato, dal momento in cui è stata oggetto delle relative formalità doganali. »

Allorché si tratta di prodotti agricoli, il riquadro 44 del documento unico o il riquadro appropriato del documento nazionale deve comportare una delle seguenti menzioni, in lettere maiuscole:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTÍCULO 11]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDAS

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: VARER BESTEMT TIL UDFOERSEL FORORDNING (EOEF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 11]: ANVENDELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET

- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN [ARTIKEL 11 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87]: ANWENDUNG DER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAEGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

- EIDIKOS PROORISMOS: EMPOREVMATA POY PROORIZONTAI GIA EXAGOGI [KANONISMOS (EOK) arith. 4142/87, ARTHRO 11]: APOKLEIETAI I EFARMOGI TON NOMISMATIKON EXISOTIKON POSON KAI TON GEORGIKON EPISTROFON

- END USE: GOODS DESTINED FOR EXPORT [REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 11]. MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) No 4142/87, ARTICLE 11]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 11]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 11]: TOEKENNING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇAO [REGULAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTIGO 11o]: APLICAÇAO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.

4) È inserito l'articolo 11 bis seguente:

« Articolo 11 bis

1. Per quanto concerne le merci previste dall'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, che possono essere oggetto di una utilizzazione ripetuta, le disposizioni del presente regolamento si applicano per un periodo di 2 anni dalla data di inizio dell'utilizzazione prescritta.

Dopo questo periodo, dette merci non sono più assoggettate alle disposizioni del presente regolamento e sono libera disposizione dell'interessato.

La data d'inizio dell'utilizzazione prescritta deve figurare nella contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

2. Tuttavia, per le merci di cui al paragrafo 1, gli obblighi derivanti dal presente regolamento si estinguono sia al momento della cessione degli autoveicoli sia al momento della cessione o della rimessa a disposizione della persona interessata degli aeromobili, delle navi e delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento interessati, ai quali tali merci sono state destinate in seguito alla costruzione, alla riparazione, alla manutenzione, alla trasformazione, all'armamento o all'equipaggiamento di tali mezzi di trasporto o piattaforme. La fonitura diretta a bordo di merci per l'equipaggiamento mette ugualmente fine agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

3. Per quanto riguarda gli aeromobili civili, detti obblighi terminano alla data dell'iscrizione degli aeromobili stessi nel pubblico registro previsto a questo scopo. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81. (4) GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 10.