Regolamento (CEE) n. 1397/91 della Commissione del 27 maggio 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 29/05/1991 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0175
REGOLAMENTO (CEE) N. 1397/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2), visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/91 (4), in particolare l'articolo 3, considerando che le autorità del Regno Unito hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 7 pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questi pescherecci nell'elenco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 127 del 23. 5. 1991, pag. 17. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato: Pescherecci da sostituire: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) REGNO UNITO SM 49 Challenger ECQE Shoreham 203 BM 37 Tennetje 2EAR Brixham 220 BM 25 Grey Flamingo 2SSN Brixham 162 FY 499 Tamarisk MAJC Fowey 102 LT 263 Our Lass MGSJ Lowestoft 65 PH 411 Silverstream MLRS Plymouth 118 TH 12 Robert Barge MLOT Teignmouth 159 Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) REGNO UNITO NN 215 Seafalke A1 9955 Newhaven 220 BM 28 Sealady MMNL9 Bruxham 219 FD 357 Susan Bird 2EDX Fleetwood 220 PW 14 Hannah Christine MNED4 Padstow 177 CT 266 Senex Fidelis 2UNK Lowestoft 221 PH 330 Admiral Gordon MKXW3 Plymouth 221 PH 440 Admiral Blake MHRP6 Plymouth 221