REGOLAMENTO (CEE) N. 1396/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri -
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 29/05/1991 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 1396/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2), visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri (3), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/90 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1395/91 (5), fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri; considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questo peschereccio dall'elenco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3664/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 6. (5) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Il seguente peschereccio è soppresso nell'elenco del regolamento (CEE) n. 3664/90: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA SC 54 Schwalbe DJHS Buesum 162