31991R1357

REGOLAMENTO (CEE) N. 1357/91 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1991 che fissa il prezzo d' obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991 -

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1991 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 1357/91 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1991 che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (3), occorre fissare un prezzo di obiettivo per alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati; che tale prezzo va riferito a una qualità tipo;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, considerate le caratteristiche del mercato di questi prodotti, è opportuno fissare tale percentuale all'80 %;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che è apparso necessario riesaminare tutti i problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1991/1992, il che ha provato un ritardo nella fissazione di tali prezzi; che è pertanto necessario fissare il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati in via provvisoria per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991 il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo e terzo trattino dello stesso regolamento è fissato a:

- 174,30 ecu per tonnellata per la Spagna;

- 178,61 ecu per tonnellata per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce a un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,

- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %. Articolo 2

Per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissata all'80 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino, e lettera c) dello stesso regolamento. Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per il periodo 27 maggio - 16 giugno 1991, fatte salve le decisioni adottate ulteriormente per la campagna di commercializzazione 1991/1992 che saranno applicate a decorrere dal 1o maggio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN (1) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (3) GU n. L 218 del 24. 7. 1989, pag. 1.