REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/91 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1991 che fissa il prezzo di base e il prezzo d' acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991 -
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1991 pag. 0002 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/91 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1991 che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (3), considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che i prodotti in parola, raccolti nel corso di una campagna di produzione determinata, sono commercializzati dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo; considerando che il regolamento (CEE) n. 1081/91 della Commissione, del 26 aprile 1991, recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, per il periodo dal 1o al 26 maggio 1991, relativamente ai cavolfiori (3), ha fissato i prezzi cui si effettuano, nel periodo considerato, le operazioni d'intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72; considerando che per garantire la continuità dei prezzi dei cavolfiori è quindi necessario fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per tale prodotto per il periodo dal 27 maggio al 16 giugno 1991, in attesa di una decisione per la campagna 1991/1992; considerando che, per la Spagna e il Portogallo l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1 e dell'articolo 285, paragrafo 1 dell'atto di adesione induce a stabilire prezzi diversi da quelli comuni; che a norma degli articoli 149 e 285 dell'atto di adesione occorre ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento inducono a fissare i prezzi di base e di acquisto applicabili nei due Stati membri summenzionati ai livelli di seguito indicati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il periodo dal 27 al 31 maggio 1991, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori, espressi in ecu per 100 kg di peso netto, sono fissati come segue: - prezzo di base: 25,50 in Spagna, 27,66 in Portogallo e 30,91 negli altri Stati membri, - prezzo d'acquisto: 11,08 in Spagna, 12,05 in Portogallo e 13,45 negli altri Stati membri. 2. Per il periodo dal 1o al 16 giugno 1991, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori, espressi in ecu per 100 kg di peso netto, sono fissati come segue: - prezzo di base: 20,99 in Spagna, 21,67 in Portogallo e 24,92 negli altri Stati membri, - prezzo d'acquisto: 9,09 in Spagna, 9,40 in Portogallo e 10,80 negli altri Stati membri. 3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio. Tali importi non tengono conto del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17. (3) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 108 del 30. 4. 1991, pag. 27.