REGOLAMENTO (CEE) N. 1330/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 3 (numero d' ordine 40.0033) e ai prodotti della categoria n. 5 (numero d' ordine 40.0050) originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 23/05/1991 pag. 0018 - 0019
REGOLAMENTO (CEE) N. 1330/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 3 (numero d'ordine 40.0033) e ai prodotti della categoria n. 5 (numero d'ordine 40.0050) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria n. 3 (numero d'ordine 40.0033) ed i prodotti della categoria n. 5 (numero d'ordine 40.0050) originari dell'India il massimale è rispettivamente fissato a 630 t e 1 510 000 pezzi; che alla data del 26 marzo 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 26 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India: Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0033 3 (tonnellate) 5512 5513 5514 5515 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00 Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 40.0050 5 (1 000 pezzi) 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.