31991R1290

Regolamento (CEE) n. 1290/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Romania

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 1290/91 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 1991 relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria (2), con il regolamento (CEE) n. 879/91 è stata indetta una gara per stabilire il costo della fornitura;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 879/91, in base alle offerte ricevute la Commissione stabilisce un massimale per le spese di fornitura, ovvero decide di non dare seguito alle offerte; che, in considerazione delle offerte presentate e comunicate dall'organismo d'intervento tedesco è opportuno fissare il massimale per la fornitura di latte scremato in polvere alla Romania;

considerando che, data la necessità di informare al più presto i concorrenti del risultato della partecipazione alle gare, è d'uopo che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Per la nuova gara indetta in applicazione del regolamento (CEE) n. 879/91 e sulla base delle offerte comunicate alla Commissione l'8 maggio 1991 per la fornitura di 2 000 t di latte scremato in polvere alla Romania, il prezzo massimale per le spese di fornitura è fissato a 116,35 ECU/t. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28. (2) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17.