31991R1274

Regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 16/05/1991 pag. 0011 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0131


REGOLAMENTO (CEE) N. 1274/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 costituisce una revisione integrale delle norme di commercializzazione applicate in virtù di precedenti regolamenti; che lo stesso regolamento dispone che vengano adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (3), le modalità necessarie per l'applicazione di tali norme; che tali modalità riguardano, in particolare, la registrazione dei raccoglitori e dei centri d'imballaggio, la contraddistinzione delle uova, la frequenza delle operazioni di ritiro delle stesse, la loro consegna e manipolazione, i criteri di qualità e le categorie di peso, le indicazioni da apporre sulle uova e sui loro imballaggi, i termini da impiegare per indicare il sistema di produzione, i criteri relativi all'origine delle uova, nonché l'esenzione, per i piccoli quantitativi, dall'obbligo di confezionare le uova in grossi imballaggi;

considerando che tanto il progresso tecnologico quanto le esigenze del consumatore richiedono che vengano accelerate le operazioni di consegna, ritiro, classificazione ed imballaggio delle uova; che alcuni produttori sono comunque in grado di garantire che le uova vengono mantenute ad una temperatura tale da consentire una deroga permanente alla regola generale che prevede il ritiro o la consegna giornalieri delle stesse, ove siano destinate a ricevere l'etichetta « extra » di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90; che per un periodo transitorio è comunque opportuno prevedere una deroga generale per tutti gli operatori;

considerando che i mercati riservati ad imprese di imballaggio e di trasformazione riconosciute offrono garanzie di corretta manipolazione tali da poter essere ammessi a fornire le uova il secondo giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione;

considerando che occorre evitare che i vari limiti di tempo vengano deliberatamente cumulati, a scapito della freschezza delle uova, nei casi in cui un centro d'imballaggio fornisca uova non classificate ad un altro centro d'imballaggio;

considerando che l'autorizzazione a ritirare ed a classificare le uova in categorie di qualità e di peso deve essere concessa solo a imprese che dispongano di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova;

considerando che, per evitare confusioni e per agevolare l'identificazione delle partite di uova ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è opportuno attribuire ad ogni centro d'imballaggio un numero di riconoscimento distintivo basato su un codice uniforme;

considerando che, per garantire al consumatore un prodotto di buona qualità, è necessario fissare criteri rigorosi per ogni categoria di qualità;

considerando che le caratteristiche qualitative delle uova fresche, ossia delle uova di categoria « A », debbono essere definite in modo che si riferiscano esclusivamente alle uova di prima qualità; che certe uova possono essere considerate « extra fresche » nella misura in cui sono soggette a condizioni particolarmente rigorose in ordine al ritiro e all'ulteriore distribuzione;

considerando che le uova di qualità corrente, le cui caratteristiche escludono la classificazione nella categoria « uova fresche », debbono essere denominate « uova di seconda qualità » e classificate come tali; che, in linea di massima, occorre includere in questa categoria le uova che abbiano subito un trattamento di pulitura, di copertura, di refrigerazione o di conservazione;

considerando che è necessario creare una terza categoria di qualità per le uova che non rispondono ai requisiti delle categorie superiori, pur essendo adatte al consumo umano;

considerando che, in pratica, tali uova sono perlopiù destinate ad essere fornite direttamente all'industria alimentare, comprese le imprese alimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (4), modificata dalla direttiva 89/662/CEE (5); che, qualora gli imballaggi indichino sull'etichetta tale destinazione, l'apposizione del marchio distintivo della categoria « C » non è necessaria per queste uova;

considerando che questa esenzione può essere estesa, alle stesse condizioni, anche alle uova della categoria « B »; che l'etichettatura in questione non deve in alcun modo dare adito a confusione, accidentalmente o intenzionalmente, rispetto a quella prevista per le uova inadatte al consumo umano, che possono essere fornite solamente all'industria non alimentare;

considerando che, essendo le uova classificate soggette a deprezzamento nel corso del trasporto, è opportuno applicare norme rigorose per gli imballaggi, il magazzinaggio e il trasporto; che siffatti rischi, compreso quello di contaminazione microbiologica, possono essere fortemente ridotti imponendo restrizioni severe per quanto concerne l'impiego dei materiali d'imballaggio; che è necessario stabilire disposizioni precise per l'applicazione di determinate esenzioni per la fornitura locale e diretta ai dettaglianti di uova sprovviste di imballaggi speciali, destinate cioè ad essere vendute sfuse;

considerando che, oltre all'indicazione obbligatoria della data d'imballaggio sulle confezioni delle uova e della data di classificazione per le uova vendute sfuse, è possibile fornire al consumatore informazioni supplementari indicando eventualmente sulle uova o sui relativi imballaggi la data di vendita raccomandata e/o la data di scadenza e/o la data di deposizione; che appare opportuno stabilire la data di vendita raccomandata e la data di scadenza in funzione dei criteri di qualità fissati per le uova; che è opportuno disporre che, subordinatamente a talune garanzie, la data di deposizione possa essere stampigliata sulle uova anche nell'azienda;

considerando che, per ovviare al rischio di frodi, occorre introdurre non solo il ritiro giornaliero e l'immediata classificazione e marcatura, ma anche norme particolarmente rigorose sulla registrazione, la tenuta dei registri e sul controllo per le uova sulle quali si intende stampigliare la data di deposizione;

considerando che, per le uova sulle quali la data di deposizione è stampigliata nell'azienda, la disposizione che prescrive il ritiro giornaliero può essere applicata in modo più flessibile, onde evitare discriminazioni a danno dei produttori che non riforniscono centri d'imballaggio situati nello stesso luogo;

considerando che, data l'attuale prassi commerciale, non sono necessarie indicazioni specifiche per le uova di galline allevate in batteria; che per le uova di galline non allevate in batteria si deve invece prevedere un numero limitato di indicazioni, onde evitare che i consumatori vengano indotti in errore quanto ai principali sistemi di produzione fuori batteria;

considerando che, per proteggere il consumatore da eventuali affermazioni ingannevoli, fatte nell'intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli vigenti per le uova di galline allevate in batteria, è necessario - qualora sia previsto l'uso facoltativo di indicazioni circa il particolare sistema di produzione fuori batteria - stabilire criteri minimi di allevamento, nonché sistemi rigorosi di registrazione, di tenuta dei registri e di controllo;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, in particolare di quelle attinenti alla vigilanza - comprese le norme particolari da seguire per il controllo dell'indicazione della data di deposizione - sia le indicazioni concernenti i particolari sistemi di produzione fuori batteria applicati e l'origine delle uova, occorre prevedere un continuo scambio d'informazioni fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le fascette e i dispositivi di etichettatura debbono consentire un'agevole identificazione degli imballaggi e dei relativi contenuti;

considerando che devono essere disciplinati in modo particolare gli imballaggi, grossi o piccoli, contenenti uova industriali nonché quelli contenenti uova classificate « extra »;

considerando che i centri d'imballaggio debbono essere in grado di reimballare le uova, soprattutto se necessario per danni dell'imballaggio o perché un commerciante desidera vendere le uova a suo nome o per riconfezionare in piccoli imballaggi le uova contenute in grossi imballaggi; che, in questi casi, occorre inoltre che l'origine e l'età delle uova figurino tra le indicazioni apposte sulle fascette, sui dispositivi di etichettatura e sugli imballaggi; che da queste indicazioni deve risultare che le uova sono state riclassificate oppure reimballate;

considerando che, per un'informazione corretta ed inequivocabile dei grossisti, dei dettaglianti e dei consumatori finali, occorre prevedere disposizioni speciali per l'etichettatura delle uova reimballate, in particolare per i casi in cui viene riutilizzato l'imballaggio o in cui le uova vengono riclassificate in una categoria di qualità inferiore;

considerando che, visto il ritardo supplementare causato dal reimballaggio, è indispensabile vietare l'impiego dell'indicazione « extra » per le uova reimballate;

considerando che una vigilanza efficace del rispetto delle norme di commercializzazione presuppone l'esame di un numero sufficiente di uova, prelevate in modo tale da costituire un campione rappresentativo della partita controllata; che, al termine dell'operazione di controllo, la partita controllata deve essere stampigliata secondo quanto stabilito dal controllore;

considerando che i criteri di campionatura debbono essere estesi anche alla vendita di uova sfuse, prevista e definita nel regolamento (CEE) n. 1907/90;

considerando che i metodi impiegati per classificare le uova in base alla qualità e al peso non hanno precisione assoluta sicché è opportuno ammettere alcune tolleranze; che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto possono avere inoltre incidenza sulla qualità e sul peso della partita, e che è pertanto opportuno differenziare tali tolleranze secondo gli stadi della commercializzazione;

considerando che occorre prevedere un peso netto medio minimo per ogni categoria di peso, per facilitare le operazioni commerciali ed il controllo delle uova classificate secondo categorie di qualità e di peso e contenute in grossi imballaggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 affida alla Commissione l'adozione di numerose disposizioni precedentemente contenute nel regolamento (CEE) n. 2772/75, per facilitare future modifiche; che ciò ha reso necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CEE) n. 95/69 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/86 (7), il quale, per maggior chiarezza, deve essere ripreso in un nuovo testo;

considerando che si può pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 95/69 e il regolamento (CEE) n. 1295/70 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 36/85 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. Le uova sono consegnate dai produttori agli stabilimenti di cui all'articoli 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1907/90 oppure ritirate da questi ultimi presso i produttori almeno ogni tre giorni lavorativi.

Le operazioni di consegna o ritiro che si svolgono esclusivamente tra produttori e centri di imballaggio possono tuttavia aver luogo una volta per settimana purché le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente non superiore a 18 °C.

2. Le uove destinate ad essere commercializzate come « extra » ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono consegnate dal produttore al centro di imballaggio, o ritirate da quest'ultimo presso il produttore, ogni giorno lavorativo. La consegna o il ritiro possono tuttavia aver luogo ogni secondo giorno lavorativo nei casi in cui le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente non superiore a 18 °C.

Per un periodo transitorio, che scade il 31 dicembre 1992, la consegna e il ritiro di queste uova possono aver luogo, in linea generale, ogni secondo giorno lavorativo.

3. Le uova destinate a recare la data di deposizione a norma dell'articolo 17 sono consegnate ai centri di imballaggio oppure ritirate da questi ultimi presso i produttori esclusivamente il giorno stesso della deposizione.

Le uova sulle quali la data di deposizione viene stampigliata nell'azienda sono consegnate o ritirate entro il giorno lavorativo successivo a quello della deposizione.

4. I raccoglitori consegnano le uova ai centri di imballaggio entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento.

Tuttavia, gli operatori dei mercati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio consegnano le uova entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono pervenute al mercato.

5. Ogni consegna è contrassegnata dal nome e dall'indirizzo del produttore o del raccoglitore e dalla data di spedizione.

6. I centri di imballaggio procedono alla classificazione e all'imballaggio delle uova entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle uova presso il centro, tranne nei casi in cui:

- le uova che essi hanno ricevuto dal produttore siano consegnate ad altri centri di imballaggio entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento,

- si intenda indicare la data di deposizione sulle uova, nel qual caso esse sono classificate ed imballate il giorno in cui sono deposte.

7. Le indicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1907/90, sono apposte il giorno stesso in cui le uova vengono classificate e imballate. Articolo 2

Durante l'immagazzinamento nei locali dei produttori ed il trasporto dal produttore al raccoglitore o al centro d'imballaggio le uova sono mantenute alla temperatura più adatta per garantire la conservazione ottimale della qualità. Articolo 3 1. Sono riconosciuti come raccoglitori o centri di imballaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1907/90 solo le imprese ed i produttori che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I locali dei raccoglitori e dei centri di imballaggio sono:

a) di superficie sufficiente rispetto al volume dell'attività esercitata;

b) costruiti e disposti in modo tale che:

- possano essere aerati e illuminati adeguatamente;

- le pulizie e le disinfezioni vi possano essere eseguite nelle migliori condizioni;

- le uova siano protette da brusche variazioni della temperatura esterna;

c) riservati alla manipolazione ed al magazzinaggio delle uova; tuttavia, una parte dei locali potrà essere utilizzata come deposito di altri prodotti a condizione che questi non trasmettano alle uova odori estranei.

3. L'attrezzatura tecnica dei centri di imballaggio deve garantire la manipolazione delle uova nelle migliori condizioni e deve comprendere in particolare:

a) un impianto per la speratura, adatto all'uso, permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo. In caso di utilizzazione di un impianto automatico per la speratura, la cernita e la calibratura, l'attrezzatura deve comprendere una lampada autonoma di speratura;

b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;

c) un apparecchio per classificare le uova per categoria di peso;

d) una o più bilance omologate per pesare le uova;

e) le attrezzature per la stampigliatura delle uova, ove si applichino gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

4. I locali e l'attrezzatura tecnica debbono essere mantenuti in ottimo stato di efficienza e di igiene ed essere esenti da odori estranei. Articolo 4

1. Le domande di riconoscimento dei raccoglitori o dei centri di imballaggio sono indirizzate all'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale sono situati i locali del raccoglitore o del centro.

2. L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio da essa autorizzato un numero distintivo la cui cifra iniziale è così fissata:

Belgio 1

Germania 2

Francia 3

Italia 4

Lussemburgo 5

Paesi Bassi 6

Danimarca 7

Irlanda 8

Regno Unito 9

Grecia 10

Spagna 11

Portogallo 12

3. Solo i centri di imballaggio soggetti a speciale registrazione possono essere autorizzati a imballare uova della categoria A con la dicitura « extra » oppure a indicare la data di deposizione conformemente all'articolo 17 oppure le diciture di cui all'articolo 18.

4. Ogni Stato membro invia agli altri Stati membri e alla Commissione, prima del 1o giugno 1991, la lista dei centri autorizzati sul suo territorio, specificando il numero attribuito, la denominazione e l'indirizzo di ogni centro. Ogni modifica di questa lista è comunicata all'inizio di ogni trimestre dell'anno civile agli altri Stati membri e alla Commissione. Articolo 5

1. Le uova della categoria A debbono presentare almeno le caratteristiche seguenti:

- guscio e cuticola: normali, puliti, intatti; - camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova recanti la dicitura « extra », l'altezza non deve superare 4 mm al momento dell'imballaggio o dello sdoganamento, in caso di uova importate; - albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; - tuorlo: visibile alla speratura soltanto come ombratura, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; - germe: sviluppo impercettibile; - odore: prive di odori estranei.

2. Le uova della categoria A non debbono essere pulite con un procedimento umido o con un altro procedimento né prima né dopo la classificazione.

3. Le uova della categoria A non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di + 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale stesso in cui è praticata la vendita al minuto o in locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al minuto nel locale di vendita. Articolo 6

1. Le uova della categoria B debbono presentare almeno le caratteristiche seguenti:

- guscio: normale, intatto; - camera d'aria: altezza non superiore a 9 mm; - albume: chiaro, limpido, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; - tuorlo: - visibile alla speratura soltanto come ombratura; per le uova conservate nella calce, questa caratteristica non è richiesta; - esente da corpi estranei di qualsiasi natura; - germe: sviluppo impercettibile; - odore: prive di odori estranei.

2. Le uova della categoria B si dividono in tre gruppi:

a) Uova non refrigerate né conservate:

uova della categoria B che non hanno subito nessun trattamento di conservazione e non sono state refrigerate in locali o impianti in cui la temperature è mantenuta artificialmente al di sotto di + 5 °C.

Tuttavia, non si considerano refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale stesso in cui si pratica la vendita al minuto o nei locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al minuto nel locale di vendita.

b) Uova refrigerate:

uova della categoria B che sono state refrigerate in locali mantenuti artificialmente a una temperatura inferiore a + 5 °C.

c) Uova conservate:

uova della categoria B che sono state conservate, refrigerate o no, in una miscela gassosa di composizione diversa da quella dell'atmosfera, e quelle che hanno subito un altro trattamento di conservazione. Articolo 7

Nella categoria C rientrano le uova che non rispondono ai requisiti delle uova delle categorie A e B; possono essere cedute soltanto alle imprese industriali del settore alimentare riconosciute a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/437/CEE oppure all'industria non alimentare. Articolo 8

Le uova delle categorie A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

- categoria 0: 75 g e più,

- categoria 1: da 70 g a 75 g,

- categoria 2: da 65 g a 70 g,

- categoria 3: da 60 g a 65 g,

- categoria 4: da 55 g a 60 g,

- categoria 5: da 50 g a 55 g,

- categoria 6: da 45 g a 50 g,

- categoria 7: meno di 45 g. Articolo 9

Per la stampigliatura delle uova della categoria A ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1907/90 si applicano le seguenti disposizioni:

- Il marchio distintivo della categoria A consiste in un cerchio di almeno 12 mm di diametro.

- Il marchio distintivo della categoria di peso consiste in una cifra di altezza non inferiore a 2 mm e non superiore a 3 mm, posta all'interno del cerchio summenzionato.

- Il numero del centro di imballaggio consiste in un numero di almeno tre cifre di altezza pari almeno a 5 mm.

- L'indicazione delle date consiste in lettere ed in cifre di altezza pari almeno a 5 mm con le diciture di cui all'allegato I, seguite dal giorno e dal mese secondo quanto disposto all'articolo 14. Articolo 10

1. Per le uova della categoria B il marchio distintivo che indica la categoria di qualità consiste:

a) se sono « uova non refrigerate né conservate », in un cerchio di diametro non inferiore a 12 mm, sul quale è impressa la lettera B in caratteri latini di altezza non inferiore a 5 mm;

b) se sono « uova refrigerate », in un triangolo equilatero i cui lati misurano almeno 10 mm;

c) se sono « uova conservate » in un rombo dalle diagonali rispettivamente di 16 e 17 mm.

Chiunque sottopone le uova a refrigerazione o ad altro procedimento di conservazione appone i marchi di cui alle lettere b) o c) prima di iniziare tale procedimento.

Tuttavia, per quanto riguarda le uova conservate « nella calce », questi marchi possono essere apposti al termine del procedimento di conservazione.

2. Per le uova della categoria C, il marchio distintivo relativo alla categoria di qualità consiste in un cerchio di diametro non inferiore a 12 mm sul quale è impressa la lettera C, in caratteri di altezza non inferiore a 5 mm.

3. In deroga ai paragrafi precedenti, non è necessario apporre alcun marchio sulle uova delle categorie B e C consegnate direttamente all'industria alimentare, a condizione che l'imballaggio che le contiene rechi un'etichetta indicante chiaramente la loro destinazione. Articolo 11

1. I marchi distintivi apposti conformemente agli articoli 9 e 10 e le indicazioni sulle uova di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 debbono essere leggibili.

2. Le uova debbono essere stampigliate con colore rosso indelebile, resistente alla cottura. I prodotti debbono essere conformi alla vigente regolamentazione sulle sostanze coloranti che possono essere utilizzate nei prodotti destinati all'alimentazione umana. Articolo 12

1. Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

2. I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova classificate, possono essere riutilizzati per lo stesso scopo solo nel caso che siano come nuovi o rispondano alle esigenze tecniche e igieniche di cui al paragrafo 1. I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che ingeneri confusione.

3. I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

4. La deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1907/90 si applica in caso di consegna entro un raggio di 20 km dal centro di imballaggio e per quantitativi giornalieri inferiori a 3 600 uova per consegna e a 360 uova per acquirente. Il nome, l'indirizzo e il numero del centro di imballaggio, nonché il numero di uova, le categorie di qualità e di peso e la data di classificazione debbono figurare sui documenti di accompagnamento. Articolo 13

1. Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei.

2. Le uova debbono esserre trasportate ed immagazzinate in condizioni tali da essere mantenute pulite, asciutte ed esenti da odori estranei e preservate efficacemente dagli urti, dalle imtemperie e dall'azione della luce.

3. Le uova debbono essere immagazzinate e trasportate in modo che siano evitati sbalzi eccessivi di temperatura. Articolo 14

L'indicazione della data di imballaggio di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90 comprende una o più delle diciture seguenti:

- EMBALADO EL: . . . . . . . . . .

- PAKKET DEN: . . . . . . . . . .

- VERPACKT AM: . . . . . . . . . .

- ÇÌAAÑÏÌÇÍÉÁ ÓÕÓÊAAÕÁÓÉÁÓ: . . . . . . . . . .

- PACKING DATE: . . . . . . . . . .

- EMBALLE LE: . . . . . . . . . .

- DATA D'IMBALLAGGIO: . . . . . . . . . .

- VERPAKT OP: . . . . . . . . . .

- EMBALADO EM: . . . . . . . . . . .

A questo fine, la data è espressa con una serie di due numeri indicanti, nell'ordine qui riprodotto:

- il giorno (da 01 a 31),

- il mese (da 01 a 12). Articolo 15

Oltre alla data di imballaggio, l'operatore può indicare, al momento dell'imballaggio, anche la data di vendita raccomandata e/o la data di scadenza e/o la data di deposizione. La data di deposizione può essere tuttavia stampigliata sulle uova anche nell'azienda di produzione. Articolo 16

La data di vendita raccomandata è il termine ultimo per la vendita delle uova ai consumatori, dopo il quale deve essere previsto un periodo di conservazione a domicilio di almeno sette giorni. Essa deve essere fissata in modo che le uova della categoria A, quando sono conservate in condizioni adeguate, mantengano le caratteristiche indicate all'articolo 5, paragrafo 1 sino alla fine del periodo di conservazione in questione. La data di scadenza corrisponde al termine di questo periodo di conservazione.

La dicitura deve essere redatta in modo che non possano sussistere dubbi sul significato delle date in questione. Articolo 17 1. Quando la data di deposizione è indicata sulle uova e sugli imballaggi che le contengono i centri di imballaggio iscrivono su un registro speciale:

- i nomi e gli indirizzi dei produttori delle uova, registrati previa ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro;

- su richiesta delle suddette autorità, il numero di galline ovaiole allevate da ciascun produttore.

2. I produttori di cui al paragrafo 1 vengono successivamente controllati periodicamente. I medesimi tengono un registro costantemente aggiornato, da cui risultino:

- la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione ed il numero delle galline ovaiole, suddivise per reparti di produzione;

- la produzione giornaliera di uova di ogni reparto;

- il numero o il peso delle uova consegnate sulle quali si intende indicare la data di deposizione o sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda, suddivise per acquirente e con indicazione del nome e dell'indirizzo di quest'ultimo, nonché del numero del centro d'imballaggio.

3. Le uova destinate a recare la data di deposizione sono consegnate ai centri d'imballaggio in contenitori sigillati. Le consegne di queste uova e sulle uova delle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda sono contrassegnate da:

- la data di deposizione;

- il nome, l'indirizzo ed il numero del produttore, nonché il codice di riferimento del reparto di produzione dal quale provengono le uova;

- la data di spedizione;

- il numero o il peso delle uova della partita.

Tali informazioni debbono figurare sul contenitore e sui documenti di accompagnamento. Questi ultimi debbono venir conservati presso il centro di imballaggio per un periodo di almeno 12 mesi.

4. I contenitori di cui al paragrafo 3 sono aperti presso il centro d'imballaggio immediatamente prima della classificazione. Tutte le uova di ogni singolo contenitore sono classificate ed imaballate senza interruzioni e la data di deposizione viene stampigliata durante o immediatamente dopo la classificazione solo per le uova destinate a recare siffatta stampigliatura.

Qualora i centri d'imballaggio siano riforniti dai propri reparti di produzione situati nello stesso luogo, le uova vengono stampigliate e/o classificate e imballate il giorno della deposizione oppure consegnate ad altri centri d'imballaggio.

5. I centri d'imballaggio tengono registri separati nei quali figurano:

- i quantitativi giornalieri, suddivisi per produttore, delle uova che arrivano al centro e sulle quali si intende indicare la data di deposizione oppure sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda, nonché il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del produttore;

- il numero e/o il peso delle uova vendute, suddivise per categoria di peso ed acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo di quest'ultimo, nonché del numero di riferimento dei piccoli imballaggi e, nel caso delle uova vendute sfuse, dei grossi imballaggi contenenti tali uova. Tali numeri di riferimento debbono seguire una serie numerica progressiva.

6. Qualora i centri d'imballaggio siano riforniti esclusivamente dalle proprie unità di produzione situate nello stesso luogo, si applicano il primo ed il secondo trattino del paragrafo 2, nonché la terza e la quarta frase del paragrafo 4 e il paragrafo 5.

7. Le unità di produzione ed i centri d'imballaggio di cui al paragrafo 1 vengono ispezionati almeno una volta ogni due mesi. Articolo 18

1. Le uova della categoria A ed i piccoli imballaggi contenenti tali uova possono recare, se del caso, una delle seguenti diciture, per indicare il sistema d'allevamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1907/90:

sull'imballaggio sulle uova: a) Huevos de gallinas camperas Camperas AEg fra fritgaaende hoens Fritgaaende Eier aus Freilandhaltung Freiland ÁõãUE aaëaaýèaañçò âïóêÞò AAëaaýèaañçò âïóêÞò Free range eggs Free range OEufs de poules élevées en libre parcours Libre parcours Uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo Aperto estensivo Eieren van hennen met vrije uitloop - extensief systeem Vrije uitloop - extensief Ovos de galina criada ao ar livre Ar livre; b) Huevos de gallinas criadas en parque Parque AEg fra fritgaaende hoens - intensivt system Fritgaaende - int. Eier aus intensiver Auslaufhaltung Auslauf ÁõãUE ðaañéïñéóìÝíçò âïóêÞò ÐaañéïñéóìÝíçò âïóêÞò Semi-intensive eggs Semi-intensive OEufs de poules élevées en plein air Plein air Uova di allevamento all'aperto Aperto Eieren van hennen met vrije uitloop Vrije uitloop Ovos de galinha criada em parque Parque; c) Huevos de gallinas explotadas en el suelo Suelo Skrabeaeg Skrabeaeg Eier aus Bodenhaltung Bodenhaltung ÁõãUE aeáðÝaeïõ ìaa óôñùìíÞ AEáðÝaeïõ-óôñùìíÞ Deep litter eggs Deep litter OEufs de poules élevées au sol Poules au sol Uova di galline allevate a terra Allevate a terra Scharreleieren Scharrelei Ovos de cama Cama; d) Huevos de gallinas criadas en aseladero Aseladero AEg fra volierehoensehold Voliere Eier aus Volierenhaltung Voliere ÁõãUE êëéìáêùôÞò ó÷UEñáò ÊëéìáêùôÞò ó÷UEñáò Perchery eggs ("Barn eggs") Perchery (Barn) OEufs de poules élevées sur perchoirs Perchoirs Uova di galline allevate in voliera Voliera Volière-eieren Volière Ovos de capoeira Capoeira.

Le diciture suddette possono essere utilizzate solamente per uova prodotte in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate in allegato.

Nel caso di vendita di uova sfuse, l'indicazione del tipo di allevamento può essere utilizzata solo qualora le singole uova rechino la rispettiva dicitura.

2. I centri di imballaggio autorizzati a usare le diciture di cui al paragrafo 1 iscrivono in un registro speciale, secondo il tipo di allevamento:

- i nomi e gli indirizzi dei produttori delle uova in questione, registrati previo controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro, e

- su richiesta delle suddette autorità, il numero di galline allevate da ogni produttore.

In seguito, i produttori vengono controllati periodicamente. I medesimi tengono un registro da cui risultano, secondo il tipo di allevamento, la data d'introduzione ed il numero delle galline ovaiole, la produzione e le consegne giornaliere di uova, nonché la data di spedizione e i nomi degli acquirenti.

3. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei centri di imballaggio registrati operanti nel proprio territorio ed ogni modifica eventualmente apportata all'elenco.

4. Le uova di cui al paragrafo 1 vengono consegnate ai centri di imballaggio in contenitori recanti una delle diciture di cui al paragrafo 1, in una o più lingue comunitarie. Per ogni partita vengono specificati il nome e l'indirizzo del produttore, il tipo, il numero o il peso delle uova e la data di spedizione e di consegna; questi dati, nonché quelli relativi alla situazione settimanale delle scorte, vengono tenuti aggiornati dal centro di imballaggio.

5. Le uova di cui al paragrafo 1 possono essere classificate e imballate soltanto in determinati giorni, comunicati dall'autorità competente dello Stato membro interessato con almeno un giorno lavorativo di anticipo. Durante le operazioni di magazzinaggio, di classificazione e di imballaggio, le uova in questione devono essere accuratamente separate dalle altre.

6. I centri di imballaggio di cui al paragrafo 2 registrano separatamente la qualità giornaliera e la categoria di peso, nonché la vendita di uova e di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero e/o il peso delle uova vendute per categoria di peso, nonché la data di fornitura. Tuttavia, invece dei registri di vendita, i centri possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui al paragrafo 1.

7. Sui grossi imballaggi che contengono uova e sui piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1 debbono figurare una delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano fatti salvi i provvedimenti nazionali di natura tecnica che vanno al di là delle esigenze minime specificate in allegato e concernenti soltanto i produttori dello Stato membro in questione, sempreché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni in materia di commercializzazione delle uova.

9. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 8 sono comunicati alla Commissione.

10. Lo Stato membro fornisce in qualsiasi momento, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie per poter valutare la compatibilità dei provvedimenti di cui al presente articolo con la normativa comunitaria e la loro conformità con le norme comuni in materia di commercializzazione delle uova. Articolo 19

1. Per indicare, sulle uova di categoria A o sui piccoli imballaggi che contengono tali uova, l'origine delle uova conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere usate diciture e/o simboli facenti riferimento allo Stato membro e/o alla circoscrizione amministrativa o ad altra regione ben definita dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio le uova sono state prodotte. Nel caso di vendita di uova sfuse, l'indicazione dell'origine delle uova può essere utilizzata solo qualora le singole uova rechino le rispettive diciture e/o simboli.

2. I centri di imballaggio che utilizzano le diciture e/o i simboli di cui al paragrafo 1 tengono un registro particolareggiato delle consegne, ripartendole per origine e indicando il nome e l'indirizzo del produttore, il numero delle uova o il loro peso, nonché la data di consegna. I produttori tengono un registro aggiornato da cui risultino il numero e l'età delle galline ovaiole, la produzione di uova e le relative consegne, nonché la data di spedizione ed i nominativi degli acquirenti.

3. I centri di imballaggio di cui al paragrafo 2 tengono registri separati della qualità giornaliera e delle categorie di peso, nonché delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le diciture e/o i simboli di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero o il peso delle uova vendute, nonché la data di fornitura e la situazione settimanale delle scorte.

Tuttavia, invece dei suddetti registri, i centri possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti dalle diciture di cui al paragrafo 1.

4. Sui grossi imballaggi che contengono uova o sui piccoli imballaggi recanti le diciture e/o i simboli di cui al paragrafo 1 debbono figurare le stesse indicazioni e/o gli stessi simboli. Articolo 20

1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:

- i metodi di controllo applicati ai fini dell'attuazione degli articoli 17, 18 e 19;

- ogni anno, anteriormente al 1o aprile per l'anno civile precedente, il numero medio delle galline ovaiole presenti (10), il numero o il peso delle uova consegnate, registrati a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 e 4, nonché il numero o il peso delle uova vendute, registrati a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2771/75, si procede regolarmente a scambi di opinioni sui controlli effettuati negli Stati membri. Articolo 21

1. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono di colore bianco e la stampa delle indicazioni è di colore nero.

2. Oltre alle indicazioni previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90, la fascetta e il dispositivo di etichettatura, che possono essere numerati, recano un contrassegno ufficiale stabilito dall'autorità competente. Ogni Stato membro invia uno o più esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura agli altri Stati membri e alla Commissione, prima del 1o giugno 1991. Articolo 22

1. Sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivio di etichettatura di colore giallo, tali da essere resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio:

a) le uova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1907/90, che non sono state classificate nelle categorie A, B o C;

b) le uova delle categorie A o B che non rispondono più ai requisiti fissati per tali categorie di qualità purché non siano state riclassificate;

c) le uova della categoria C.

2. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 sono conformi a un modello stabilito dall'autorità competente. Ogni Stato membro invia uno o più esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura agli altri Stati membri e alla Commissione prima del 1o giugno 1991. La fascetta e il dispositivo recano, in caratteri di colore nero chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

b) numero o peso netto delle uova imballate;

c) la dicitura « uova destinate all'industria alimentare » in lettere maiuscole nere, di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità. Articolo 23

1. Le uova industriali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore rosso.

2. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ad un modello stabilito dall'autorità competente. Ogni Stato membro invia uno o più esemplari del modello della fascetta o del dispositivo di etichettatura agli altri Stati membri e alla Commissione prima del 1o giugno 1991. La fascetta e il dispositivo di etichettatura recano:

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa destinataria;

b) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

c) la dicitura « uova industriali » in lettere maiuscole nere di 2 cm di altezza e la dicitura « inadatte al consumo umano » in lettere nere di almeno 0,8 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità. Articolo 24 1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 deve essere disposta in modo tale che nessuna indicazione riportata sull'imballaggio sia resa invisibile a causa della posizione della fascetta e dell'etichetta.

2. La parola « extra » è riportata in caratteri corsivi di 1 cm di altezza. La stampa è eseguita in caratteri bianchi su fondo rosso.

3. Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura « extra », è riportata la dicitura « imballaggio contenente piccoli imballaggi extra » in lettere maiuscole di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità. Articolo 25

1. Le uova declassate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1907/90 possono essere commercializzate negli imballaggi che le contenevano prima del declassamento. Nel caso di reimballaggio, ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi recano perlomeno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le seguenti informazioni:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che per primo ha imballato le uova, o per le uova importate, il nome del paese d'origine;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso;

d) il numero di uova imballate;

e) il termine « data di imballaggio: » seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine « riclassificate: » seguito dalla data della riclassificazione, conformemente a quanto dispone l'articolo 14;

f) l'indicazione della refrigerazione o del modo di conservazione, in chiaro, in caratteri latini, quando si tratta di uova refrigerate o di uova conservate.

3. I piccoli imballaggi contenenti uova declassate recano in lettere chiaramente visibili e perfettamente leggibili esclusivamente le indicazioni di cui al paragrafo 2; in caso di riutilizzo dell'imballaggio d'origine, si devono ricoprire le indicazioni divenute prive d'interesse. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova. Articolo 26

1. A prescindere dal caso previsto all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1970/90, soltanto i centri d'imballaggio possono reimballare uova in altri grandi o piccoli imballaggi. Ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi recano perlomeno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le seguenti informazioni:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha reimballato le uova;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso;

d) il numero di uova imballate;

e) il termine « data di imballaggio: » seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine « reimballate: » seguito dalla data del reimballaggio, conformemente a quanto dispone l'articolo 14;

f) l'indicazione della refrigerazione o del modo di conservazione, in chiaro, in caratteri latini, quando si tratta di uova refrigerate o di uova conservate;

g) il numero distintivo del centro d'imballaggio che per primo ha imballato le uova o, per le uova importate, il nome del paese d'origine.

3. I piccoli imballaggi contenenti uova reimballate recano, in lettere chiaramente leggibili e perfettamente visibili, le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'impresa che ha reimballato o fatto reimballare le uova. La parola « extra » non può essere utilizzata.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7. Articolo 27

1. Le disposizioni dell'articolo 21 sono applicabili alle fascette e ai dispositivi di etichettatura di cui agli articoli 25 e 26. I relativi modelli vengono inviati anteriormente al 1o giugno 1991.

2. Gli imballaggi originari utilizzati per il declassamento ed il reimballaggio si considerano come riutilizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.

3. Le indicazioni che figuravano precedentemente sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi riutilizzati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 sono ricoperte completamente dalle nuove fascette o dispositivi di etichettatura o rese altrimenti illegibili.

4. I grandi imballaggi possono recare una o più delle indicazioni che figurano sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura che ne assicurano la chiusura. Inoltre, i grandi imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova. Articolo 28

Le diciture di cui al presente regolamento, da apporre sulle uova e sugli imballaggi, sono redatte almeno nella lingua o nelle lingue dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o qualsiasi altra utilizzazione. Articolo 29

1. Le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono prese solo se il controllo è stato effettuato secondo le seguenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2. Nel caso in cui le uova siano imballate in grossi imballaggi che non contengono piccoli imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sulle seguenti quantità d'uova:

Numero d'uova costituenti la partita Numero d'uova esaminate % della partita N. minimo dei pezzi fino a 180 100 - da 181 a 1 800 15 180 da 1 801 a 3 600 10 270 da 3 601 a 10 800 5 360 da 10 801 a 18 000 4 540 da 18 001 a 36 000 3 720 da 36 001 a 360 000 1,5 1 080 più di 360 000 0,5 5 400

3. Nel caso in cui le uova siano state imballate in piccoli imballaggi, che siano contenuti o meno in grossi imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sul numero di imballaggi e sul numero d'uova seguenti:

Numero di uova costituenti la partita Percentuale dei piccoli imballaggi esaminati Numero di uova esaminate per imballaggio esaminato (%) fino a 180 100 100 da 181 a 1 800 15 100 da 1 801 a 3 600 10 100 da 3 601 a 10 800 5 100 da 10 801 a 18 000 4 100 da 18 001 a 36 000 3 100 da 36 001 a 360 000 1,5 100 più di 360 000 0,5 100

4. Per le partite inferiori o uguali alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 20 % dei grossi imballaggi.

Per le partite superiori alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 10 % dei grossi imballaggi e da almeno 10 grossi imballaggi.

5. Nel caso di uova non imballate, esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al minuto, il prelievo di campioni è effettuato sul 100 % delle uova fino a 180 uova e per quantità superiori sul 15 % delle uova con un controllo minimo di 180 uova. Articolo 30

1. Al termine di ogni controllo e, all'occorrenza, dopo che la partita sia stata resa conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, il controllore applica sull'imballaggio una fascetta con un contrassegno ufficiale e le seguenti diciture:

a) « Controllato il . . . (data) a . . . (luogo),

b) il numero attribuito al controllore dall'organismo di controllo. »

2. La fascetta di controllo è di colore bianco e le indicazioni riportate su di essa sono di colore rosso. Se l'imballaggio era chiuso prima del controllo, esso viene richiuso con la fascetta di controllo, che è posta, occorendo, sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura originari.

3. Nel caso di controllo dei piccoli imballaggi recanti la dicitura « extra », la fascetta di controllo deve riprodurre le diciture indicate al paragrafo 1 del presente articolo e la parola « extra » in caratteri corsivi di 1 cm di altezza. Articolo 31

1. In una partita di uova classificate nella categoria A, sono tollerati al controllo:

a) alla partenza dal centro di imballaggio:

- il 5 % di uova con difetti di qualità, di cui, al massimo:

- il 2 % di uova con rotture o incrinature del guscio visibili a occhio nudo,

- l'1 % di uova con macchie di carne o di sangue.

Nessuna tolleranza è ammessa, tuttavia, per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con la dicitura « extra » sia che il controllo venga effettuato all'imballaggio sia allo sdoganamento.

b) agli altri stadi della commercializzazione:

- il 7 % di uova con difetti di qualità, di cui, al massimo:

- il 4 % di uova con rotture o incrinature del guscio visibili a occhio nudo,

- l'1 % di uova con macchie di carne odi sangue.

2. In una partita di uova classificate nella categoria B è tollerato al controllo il 7 % di uova con difetti di qualità.

3. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali menzionate nei paragrafi 1 e 2 sono raddoppiate. Articolo 32

In una partita di uova classificate nella categoria A è ammessa, al controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo non deve contenere più del 6 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, la percentuale suindicata è raddoppiata. Articolo 33

Per le uova di categoria A, classificate secondo la categoria di peso, i grossi imballaggi presentano almeno i seguenti pesi netti:

- categoria 1: 7,5 kg/100 uova,

- categoria 2: 7,1 kg/100 uova,

- categoria 3: 6,6 kg/100 uova,

- categoria 4: 6,1 kg/100 uova,

- categoria 5: 5,6 kg/100 uova,

- categoria 6: 5,1 kg/100 uova,

- categoria 7: 4,6 kg/100 uova,

- categoria 8: il peso minimo non è fissato. Articolo 34

Ogni Stato membro, sul cui territorio viene declassata una partita d'uova proveniente da un altro Stato membro, provvede a comunicare immediatamente la decisione del declassamento a questo Stato membro e, dietro sua domanda, all'autorità competente da esso designata. Articolo 35

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio 1992, le misure adottate in applicazione del presente regolamento. Articolo 36

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 95/69 e (CEE) n. 1295/70. Articolo 37

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Tuttavia l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2 e l'articolo 27, paragrafo 1 si applicano a partire dal 1o giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29. (4) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87. (5) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (6) GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13. (7) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 20. (8) GU n. L 145 del 3. 7. 1970, pag. 1. (9) GU n. L 5 dell'8. 1. 1985, pag. 5. (10) Numero medio di galline ovaiole presenti = numero di galline allevate x settimane di produzione, 52

ALLEGATO I

1. Data di imballaggio:

emb.

pakket

verp.

óõóê.

packed

emb. le

imb.

verp.

emb.

2. Data di vendita raccomandata:

vender antes

Saelges til

Verkauf bis

Ðþëçóç

Sell by

à vend. de préf. av.

da vendersi

uit. verk. dat.

Lim. de venda

3. Data di scadenza:

cons. preferente

Mindst holdbar til

Mind.-haltbar

ËÞîç

Best before

à cons. de préf. av.

da consumarsi

tenm. houdb. tot

Lim. de consumo

4. Data di deposizione:

puesta

lagt

gelegt

ùïôïêssá

laid

pondu le

deposizione

gelegd

post

ALLEGATO II

Condizioni minime cui debbono soddisfare gli allevamenti che producono uova di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

a) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura «Uova di galline allevate all'aperto - sistema estensivo » devono essere prodotte in allevamenti nei quali:

- le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto,

- il terreno disponibile per le galline sia, in maggior parte, ricoperto di vegetazione,

- il carico di galline non sia superiore a 1 000 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a 1 gallina per 10 m2,

- la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera c) o d).

b) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di allevamento all'aperto » devono essere prodotte in allevamenti nei quali:

- le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto,

- il terreno disponibile per le galline sia, in maggior parte, ricoperto di vegetazione,

- il carico di galline non sia superiore a 4 000 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a 1 gallina per 2,5 m2,

- la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera c) o d).

c) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate al suolo » devono essere prodotte in allevamenti nei quali:

- il carico di galline non sia superiore a 7 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili,

- almeno un terzo di detta superficie al suolo sia ricoperto di strame composto ad esempio di paglia o trucioli di legno o sabbia o torba,

- una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline sia destinata alla raccolta degli escrementi degli animali.

d) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate in voliera » devono essere prodotte in allevamenti nei quali:

- il carico di galline non sia superiore a 25 per metro quadrato della superficie al suolo del fabbricato disponibilie per i volatili,

- la parte interna del fabbricato sia provvista di posatoi di lunghezza tale da offrire a ciascuna gallina uno spazio di almeno 15 cm.