REGOLAMENTO (CEE) N. 1194/91 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1991 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2340/90 e (CEE) n. 3155/90 che impediscono gli scambi della Comunità per quanto riguarda l' Irak ed il Kuwait -
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 08/05/1991 pag. 0037 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 1194/91 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1991 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2340/90 e (CEE) n. 3155/90 che impediscono gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2340/90 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 811/91 (2), e del regolamento (CEE) n. 3155/90 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 542/91 (4), a seguito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che decretavano un embargo dopo l'invasione del Kuwait da parte delle forze irachene, sono stati impediti, con alcune eccezioni, gli scambi tra la Comunità e l'Irak; considerando che il 3 aprile 1991 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 687 (1991); considerando che la Comunità e gli Stati membri riuniti in sede di cooperazione politica ritengono necessario modificare i regolamenti (CEE) n. 2340/90 e (CEE) n. 3155/90 onde inserire le modifiche apportate dal Consiglio di sicurezza ai divieti sulla vendita o sulla fornitura di prodotti all'Irak e a quelli sull'importazione di prodotti originari dell'Irak; visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2340/90 è così modificato: 1) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento. 2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 1. L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 2) non si applicano ai prodotti in allegato. 2. L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non si applicano: a) ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 1) che sono originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono dall'Irak o dal Kuwait e sono esportati prima del 7 agosto 1990, o b) ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza. 3. Le importazioni dei prodotti indicati al paragrafo 2, lettera b) sono sottomesse all'autorizzazione preventiva all'importazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri. » Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 3155/90 è così modificato: 1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. 2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Il divieto non si applica né ai servizi postali o di telecomunicazione, né ai servizi medici necessari per il funzionamento degli enti ospedalieri esistenti, e neppure ai servizi non finanziari risultanti da contratti o clausole addizionali conclusi anteriormente all'entrata in vigore del divieto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2340/90, la cui esecuzione abbia avuto inizio prima di tale data. Inoltre, il divieto non si applica ai servizi finanziari necessariamente connessi: - all'uso dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2340/90; - ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) di detto regolamento; - ai prodotti di cui all'allegato della decisione 90/414/CECA e ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) di detta decisione. » 3) Gli articoli 5 e 6 sono abrogati. Articolo 3 Gli articoli 1 e 2 del presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 3 aprile 1991. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 50. (3) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 5. ALLEGATO I « ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 A. Tutti i prodotti destinati esclusivamente ad usi medici. B. I prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. C. I materiali e le forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza di cui al punto B secondo la sua procedura semplificata ed accelerata "nessuna obiezione" a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. » ALLEGATO II « ALLEGATO I 1. Gli Stati membri, indipendentemente dalla sussistenza di diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o da contratti conclusi, oppure da licenze o autorizzazioni rilasciate, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rifiutano l'autorizzazione a decollare dal loro territorio a qualsiasi aeromobile che trasporti merci a destinazione dell'Irak o proveniente da questo paese, diversa dai beni e dalle forniture elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2340/90 o dalle forniture destinate esclusivamente alle unità di osservatori delle Nazioni Unite. 2. Gli Stati membri rifiutano a qualsiasi aeromobile che intende atterrare in Irak, a prescindere dal suo Stato di registrazione, l'autorizzazione di sorvolare il loro territorio a meno che: a) l'aeromobile atterri in un campo d'aviazione designato dallo Stato membro in questione al di fuori dell'Irak, per consentirne l'ispezione per verificare che a bordo non vi siano merci in violazione delle disposizioni della risoluzione 661 (1990), modificata dalla risoluzione 687 (1991), e della risoluzione 670 (1990); a tal fine l'aeromobile può essere trattenuto per tutto il tempo necessario; oppure b) il volo in questione sia stato approvato dal Comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990) mediante approvazione generale o specifica; oppure c) sia stato accertato dalle Nazioni Unite che il volo si effettua unicamente per le unità di osservatori delle Nazioni Unite. 3. Gli Stati membri adottano tutti i necessari provvedimenti affinché qualsiasi aeromobile, registrato nel loro territorio o gestito da un operatore avente la principale sede commerciale o la residenza permanente nel loro territorio, rispetti le disposizioni della risoluzione 661 (1990), modificata dalla risoluzione 687 (1991), e della risoluzione 670 (1990). »