31991R1109

REGOLAMENTO (CEE) N. 1109/91 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1991 che prevede misure speciali per la concessione dell' aiuto alla produzione di olio d' oliva in Portogallo per le campagne 1990/1991 e 1991/1992 -

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 01/05/1991 pag. 0071 - 0071


REGOLAMENTO (CEE) N. 1109/91 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1991 che prevede misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Portogallo per le campagne 1990/1991 e 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3836/90 del Consiglio (3) ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 il periodo transitorio di cui all'articolo 257 dell'atto di adesione;

considerando che, nel caso del Portogallo, per facilitare la costituzione e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per la campagna 1990/1991, occorre prevedere, a titolo transitorio, la possibilità di riconoscere provvisoriamente le organizzazioni non ancora dotate della struttura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 (5);

considerando che per un adattamento graduale delle organizzazioni portoghesi di produttori di olio d'oliva al regime comunitario si ravvisa l'opportunità di fissare fin d'ora il numero minimo di aderenti per la campagna 1991/1992;

considerando che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori deve prendere vigore a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991; che è pertanto opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° dicembre 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori portoghesi possono essere riconosciute in virtù di detto regolamento soltanto se:

a) sono composte di almeno 100 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva, ovvero

b) sono composte, negli altri casi, di almeno 400 olivicoltori; qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra.

Articolo 2

Per la campagna 1991/1992, il numero di olivicoltori di cui all'articolo 1, lettere a) e b) è portato rispettivamente a 200 e 700.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (5) GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.