31991R1025

REGOLAMENTO (CEE) N. 1025/91 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1991 che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1990/1991 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine -

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 26/04/1991 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 1025/91 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1991 che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1990/1991 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 (2), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (4), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 750/91 (5) ha prorogato la campagna di commercializzazione 1990/1991 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine fino al 28 aprile 1991;

considerando che si ravvisa la necessità di riconsiderare il complesso dei problemi inerenti alla fissazione dei prezzi per la prossima campagna con un conseguente ritardo nella fissazione degli stessi; che occorre pertanto prorogare la campagna di commercializzazione 1990/1991 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine fino al 26 maggio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. La campagna lattiera 1990/1991 termina il 26 maggio 1991 e la campagna lattiera 1991/1992 inizia il 27 maggio 1991.

2. Nel settore delle carni bovine, la campagna di commercializzazione 1990/1991 termina il 26 maggio 1991 e la campagna di commercializzazione 1991/1992 inizia il 27 maggio 1991. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 1.