REGOLAMENTO (CEE) N. 991/91 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1991 recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna - REGOLAMENTO (CEE) N. 991/91 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1991 recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna -
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 24/04/1991 pag. 0016 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 991/91 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1991 recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/91 (4), ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine; considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dall'11 al 15 marzo 1991 hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nel primo trimestre 1991 per le carni fresche o refrigerate; considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 657/91 (5); che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo; considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre confermare le suddette misure conservative, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le carni bovine fresche o refrigerate: 1) è sospeso in via definitiva il rilascio di titoli MCS corrispondenti alle domande presentate dall'11 al 15 marzo 1991; 2) possono essere presentate nuove domande di titoli MCS a partire dal 18 marzo 1991. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62. (4) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23. (5) GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 17.