REGOLAMENTO (CEE) N. 910/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 aprile 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione in Brasile e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 -
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 12/04/1991 pag. 0045 - 0050
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio (5), ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento del Brasile è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85, destinate ad essere esportate a destinazione di detto paese; considerando che, date le capacità portuali relativamente limitate del Brasile, occorre prorogare di un mese il termine per la presa in consegna delle scorte di intervento; che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare; considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise; considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/91 (7); considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; che lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova scritta che le carni sono state prese in consegna, in loco, dall'ente « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » che opera per conto del governo brasiliano; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Comissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 879/91 (9); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita di circa: - 20 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991; - 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991; - 60 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991; - 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991. 2. Tali carni devono essere importate in Brasile. 3. Le carni di cui al paragrafo 1 sono state acquistate all'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione (10). 4. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 5. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 6. Le offerte sono valide solo se: - riguardano un quantitativo minimo globale di 20 000 t in peso del prodotto; - si compongono per l'80 % di carni con osso e per il 20 % di carni disossate, calcolate in peso del prodotto; - vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta; - per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta. 7. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 6, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali relative alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex 220 37 B AGREC). 8. Il maggiore offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (12) è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata. 9. Gli organismi d'intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8. 10. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 18 aprile 1991. 11. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III. Articolo 2 1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi. 2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita. Articolo 3 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di: - 300 ECU/100 kg di carni con osso, - 500 ECU/100 kg di carni disossate. 3. Lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2 è subordinato alla presentazione, nei dodici mesi successivi all'accettazione della dichiarazione di esportazione, delle prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione nonché di un attestato della « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » (13) che certifica di aver preso in consegna i prodotti. Articolo 4 Nell'allegato, parte I, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », del regolamento (CEE) n. 569/88 sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce: « 86. Regolamento (CEE) n. 910/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Brasile (86). (86) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45 ». Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14. (6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (7) GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 29. (8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28. (10) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (11) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (12) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (13) SGAS Quadra 901, Lote 69, 3o Andar, Brasilia-DF (tel. 226 8228, 226 8653, 226 8926). ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Ireland - Boneless cuts from: Category C, classes U, R and O 20 000 700 (1) Italia - Quarti anteriori, provenienti dai: Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 - Quarti posteriori, provenienti dai: Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 France - Quartiers avant: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485 - Quartiers arrière: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485 (1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II. (1) Minimumspris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II. (1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung. (1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ. (1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II. (1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II. (1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II. (1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling. (1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II. ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1 Repartiçao do lote referido no no 5, quarto travessao, do artigo 1o ÊáôáíïìÞ ôçò ðáñôssaeáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 5 ôÝôáñôç ðaañssðôùóç Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5) Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie Composizione della partita di cui all'articolo 5, quarto trattino Cuts Weight percentage Teilstuecke Gewichtsanteile Tagli Percentage del peso Deelstukken % van het totaalgewicht Udskaeringer Vaegtprocent ÔaaìUE÷éá Ðïóïóôue ôïõ âUEñïõò Cortes Percentagem do pesa Cortes Porcentaje en pesa Découpes Pourcentage du poids Striploins Insides Outsides Knuckles Rumps Briskets Forequarters Shins/shanks Plates/flanks 5,5 9,1 8,6 5,4 5,8 7,9 30,2 6,6 20,9 Total lot Partie insgesamt Totale della partita Totale partij Vareparti Vareparti i alt Óýíïëï ðáñôssaeáò Lote total Lote total Lot total 100,0 % ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 47 49 91 Telex 61 30 03 DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773 Telex: 04 11 56 FRANCE: Ofival Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 26 06 43). REGOLAMENTO (CEE) N. 910/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Brasile e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio (5), ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento del Brasile è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85, destinate ad essere esportate a destinazione di detto paese; considerando che, date le capacità portuali relativamente limitate del Brasile, occorre prorogare di un mese il termine per la presa in consegna delle scorte di intervento; che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare; considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise; considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/91 (7); considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; che lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova scritta che le carni sono state prese in consegna, in loco, dall'ente « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » che opera per conto del governo brasiliano; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Comissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 879/91 (9); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita di circa: - 20 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991; - 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991; - 60 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991; - 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991. 2. Tali carni devono essere importate in Brasile. 3. Le carni di cui al paragrafo 1 sono state acquistate all'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione (10). 4. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 5. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 6. Le offerte sono valide solo se: - riguardano un quantitativo minimo globale di 20 000 t in peso del prodotto; - si compongono per l'80 % di carni con osso e per il 20 % di carni disossate, calcolate in peso del prodotto; - vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta; - per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta. 7. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 6, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali relative alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex 220 37 B AGREC). 8. Il maggiore offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (12) è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata. 9. Gli organismi d'intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8. 10. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 18 aprile 1991. 11. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III. Articolo 2 1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi. 2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita. Articolo 3 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di: - 300 ECU/100 kg di carni con osso, - 500 ECU/100 kg di carni disossate. 3. Lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2 è subordinato alla presentazione, nei dodici mesi successivi all'accettazione della dichiarazione di esportazione, delle prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione nonché di un attestato della « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » (13) che certifica di aver preso in consegna i prodotti. Articolo 4 Nell'allegato, parte I, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », del regolamento (CEE) n. 569/88 sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce: « 86. Regolamento (CEE) n. 910/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Brasile (86). (86) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45 ». Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14. (6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (7) GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 29. (8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28. (10) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (11) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (12) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (13) SGAS Quadra 901, Lote 69, 3o Andar, Brasilia-DF (tel. 226 8228, 226 8653, 226 8926). ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Ireland - Boneless cuts from: Category C, classes U, R and O 20 000 700 (1) Italia - Quarti anteriori, provenienti dai: Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 - Quarti posteriori, provenienti dai: Categoria A, classi U, R e O 5 000 485 Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klasse U, R und O 30 000 485 France - Quartiers avant: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485 - Quartiers arrière: catégorie A/C, classes U, R et O 5 000 485 (1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II. (1) Minimumspris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II. (1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung. (1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ. (1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II. (1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II. (1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II. (1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling. (1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II. ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1 Repartiçao do lote referido no no 5, quarto travessao, do artigo 1o ÊáôáíïìÞ ôçò ðáñôssaeáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 5 ôÝôáñôç ðaañssðôùóç Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5) Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie Composizione della partita di cui all'articolo 5, quarto trattino Cuts Weight percentage Teilstuecke Gewichtsanteile Tagli Percentage del peso Deelstukken % van het totaalgewicht Udskaeringer Vaegtprocent ÔaaìUE÷éá Ðïóïóôue ôïõ âUEñïõò Cortes Percentagem do pesa Cortes Porcentaje en pesa Découpes Pourcentage du poids Striploins Insides Outsides Knuckles Rumps Briskets Forequarters Shins/shanks Plates/flanks 5,5 9,1 8,6 5,4 5,8 7,9 30,2 6,6 20,9 Total lot Partie insgesamt Totale della partita Totale partij Vareparti Vareparti i alt Óýíïëï ðáñôssaeáò Lote total Lote total Lot total 100,0 % ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 47 49 91 Telex 61 30 03 DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773 Telex: 04 11 56 FRANCE: Ofival Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 26 06 43).