REGOLAMENTO (CEE) N. 905/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 aprile 1991 relativo all' applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990 -
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 12/04/1991 pag. 0018 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 905/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1991 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa; considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione (3); considerando che il regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione (4) ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1990; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (6), e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3618/89 per la campagna 1990 è corretto come segue: - Gran Bretagna: 7 % - resto della Comunità: 7 % Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69. (4) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18. (5) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35. (6) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.