Regolamento (CEE) n. 852/91 della Commissione, del 5 aprile 1991, recante concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1ºluglio al 30 settembre 1990
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1991 pag. 0012 - 0013
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10, considerando che l'indennità compensativa prevista dall'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato; considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1990, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3648/89 del Consiglio, del 27 novembre 1989, che fissa, per la campagna di pesca 1990, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui alla voce NC 1604 (3); considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo; considerando che, per quanto riguarda l'albacora di peso non superiore a 10 kg, il listao ed il tonno bianco, nessuno di detti limiti è superato e che non vi è quindi necessità di determinare il tetto delle quantità da indennizzare; considerando che, per contro, nel caso dei tonni albacora di peso superiore ai 10 kg, i quantitativi venduti e consegnati all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità, durante il trimestre considerato eccedono la media di quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che queste quantità eccedono i limiti di cui al paragrafo 4, secondo trattino dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre della campagna di pesca 1984-1986; considerando che, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera (4), è necessario decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1990, per i prodotti considerati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1990, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti: (ECU/t) Prodotti Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 Albacora interi di peso superiore a 10 kg 138 Albacora interi di peso non superiore a 10 kg 111 Listao interi 86 Tonno bianco 39 Articolo 2 1. Per i tonni albacora interi il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è limitato a 17 371 t. 2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 6. (4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33. ALLEGATO Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonni albacora di peso superiore a 10 kg che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (in tonnellate) Organizzazione di produttori Quantitativi indennizzabili Quantitativi totali al 100 % articolo 17 bis, paragrafo 6, primo trattino al 95 % articolo 17 bis, paragrafo 6, secondo trattino Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC) 4 731 451 5 182 Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) 5 691 544 6 235 Organisation de producteurs de thon congelé (ORTHONGEL) 5 434 520 5 954 Quantitativi totali 15 856 1 515 17 371 REGOLAMENTO (CEE) N. 852/91 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 1991 recante concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1990 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10, considerando che l'indennità compensativa prevista dall'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato; considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1990, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3648/89 del Consiglio, del 27 novembre 1989, che fissa, per la campagna di pesca 1990, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui alla voce NC 1604 (3); considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo; considerando che, per quanto riguarda l'albacora di peso non superiore a 10 kg, il listao ed il tonno bianco, nessuno di detti limiti è superato e che non vi è quindi necessità di determinare il tetto delle quantità da indennizzare; considerando che, per contro, nel caso dei tonni albacora di peso superiore ai 10 kg, i quantitativi venduti e consegnati all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità, durante il trimestre considerato eccedono la media di quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che queste quantità eccedono i limiti di cui al paragrafo 4, secondo trattino dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre della campagna di pesca 1984-1986; considerando che, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera (4), è necessario decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1990, per i prodotti considerati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1990, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti: (ECU/t) Prodotti Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 Albacora interi di peso superiore a 10 kg 138 Albacora interi di peso non superiore a 10 kg 111 Listao interi 86 Tonno bianco 39 Articolo 2 1. Per i tonni albacora interi il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è limitato a 17 371 t. 2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 6. (4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33. ALLEGATO Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonni albacora di peso superiore a 10 kg che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (in tonnellate) Organizzazione di produttori Quantitativi indennizzabili Quantitativi totali al 100 % articolo 17 bis, paragrafo 6, primo trattino al 95 % articolo 17 bis, paragrafo 6, secondo trattino Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC) 4 731 451 5 182 Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) 5 691 544 6 235 Organisation de producteurs de thon congelé (ORTHONGEL) 5 434 520 5 954 Quantitativi totali 15 856 1 515 17 371