31991R0811

REGOLAMENTO (CEE) N. 811/91 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1991 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2340/90 che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l' Iraq e il Kuwait -

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 28/03/1991 pag. 0050 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0249
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0249


REGOLAMENTO (CEE) N. 811/91 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1991 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2340/90 che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Iraq e il Kuwait

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2340/90 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 542/91 (2), sono stati vietati gli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Iraq, dall'altro, ad eccezione di taluni medicinali e - a determinate condizioni - di taluni prodotti alimentari, in applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che decretano un embargo dopo l'invasione del Kuwait da parte delle forze irachene;

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, il 2 marzo 1991, la risoluzione n. 686 (1991);

considerando che pertanto la Comunità e i suoi Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, considerano opportuno facilitare l'azione umanitaria in Iraq e che, di conseguenza, occorre estendere a decorrere dal 2 marzo 1991 le possibilità di fornitura di prodotti per usi strettamente medici nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare dalla risoluzione n. 661 (1990);

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113;

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

A decorrere dal 2 marzo 1991 l'allegato del regolamento (CEE) n. 2340/90 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS (1) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 5.

ALLEGATO

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ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

A. Prodotti medici

3001 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove ex 3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini per la medicina umana 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto 3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari 3006 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo 30 ex 9018 Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili; apparecchi per la trasfusione del sangue

B. Prodotti alimentari

Qualsiasi prodotto alimentare destinato a fini umanitari nell'ambito di operazioni di aiuto di urgenza

C. Altri prodotti

Tutti gli altri prodotti che non figurano nella parte A, per usi strettamente medici, purché siano forniti sotto rigorosa sorveglianza della Comunità o del governo di uno Stato membro oppure di qualsiasi organismo con appropriata vocazione umanitaria »