31991R0809

REGOLAMENTO (CEE) N. 809/91 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1991 relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati -

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 28/03/1991 pag. 0047 - 0048


REGOLAMENTO (CEE) N. 809/91 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1991 relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio (3), ha stabilito le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che i quantitativi di funghi coltivati conservati temporaneamente ma impropri al consumo immediato, e immessi in libera pratica nella Comunità dall'inizio del 1990, sono in costante aumento;

considerando che i prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 sono inferiori al livello dei prezzi dei prodotti analoghi ottenuti nella Comunità; che, pertanto, le condizioni di commercializzazione dei prodotti comunitari rimangono difficili;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2891/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati (4), è stato fissato un quantitativo massimo di detto prodotto che può essere immesso in libera pratica per il 1990; che, con il regolamento (CEE) n. 3758/90, della Commissione, del 21 dicembre 1990, relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati, temporaneamente conservati (5), questa misura è stata rimessa in vigore per il primo trimestre del 1991;

considerando che, a decorrere dal 1o aprile 1991, le domande di titoli d'importazione rischiano di essere eccessive rispetto al reale fabbisogno e molte di esse potrebbero essere presentate a scopo puramente speculativo, in attesa dell'entrata in vigore di una nuova regolamentazione concernente la classificazione tariffaria di taluni funghi temporaneamente conservati e dell'adattamento risultante dalla normativa sul regime all'importazione per quanto riguarda i funghi in parola, nonché nell'incertezza dei risultati delle trattative in corso con taluni paesi esportatori; che tale situazione può determinare gravi perturbazioni sul mercato comunitario, con il rischio di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia con decorrenza dal 1o aprile 1991;

considerando che le misure di salvaguardia devono essere tali da impedire importazioni massicce durante un periodo limitato; che a tal fine è opportuno, sulla scorta dei criteri precisati nel regolamento (CEE) n. 521/77 e in attesa dell'entrata in vigore delle misure citate più sopra e dei risultati delle discussioni indicate, stabilire il quantitativo di prodotti in oggetto che può essere immesso in libera pratica per un periodo transitorio di quattro mesi, sulla base dei quantitativi importati nel corso dello stesso periodo dei due anni precedenti e assumendo come ipotesi un tasso di incremento corrispondente ad un'evoluzione regolare degli scambi;

considerando che, per garantire la corretta utilizzazione di detto quantitativo ed evitare che vengano presentate domande di titoli abusive, è opportuno riservare una percentuale preponderante del quantitativo in questione agli operatori che già in passato abbiano effettuato acquisti di funghi coltivati temporaneamente conservati, percentuale calcolata proporzionalmente ai quantitativi da essi richiesti nel 1989 e nel 1990, offrendo peraltro un certo accesso a tali disponibilità anche ai nuovi importatori;

considerando che occorre infine stabilire le modalità supplementari necessarie per il rilascio dei titoli; che tali modalità sono integrative o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1o agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. Dal 1o aprile al 31 luglio 1991, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non attivi all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 14 200 t.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente regolamento, i titoli di importazione sono richiesti e rilasciati conformemente al regolamento (CEE) n. 2405/89. Articolo 2

1. Il quantitativo fissato all'articolo 1, paragrafo 1 è assegnato:

a) fino ad un massimo di 12 200 t agli operatori che hanno presentato domanda di titoli di importazione per i prodotti in oggetto durante gli anni 1989 e 1990;

b) fino ad un massimo di 2 000 t agli operatori che non rispondono alla condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, ove il quantitativo di cui alla lettera a) o alla lettera b) non venga richiesto o sia richiesto solo in parte, il volume disponibile viene assegnato all'altra categoria di operatori che hanno fatto domanda di titolo d'importazione.

2.a) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) può vertere su un quantitativo superiore al 20 % di quello assegnato allo stesso operatore negli anni 1989 e 1990.

b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) può vertere su un quantitativo superiore al 15 % del quantitativo ivi indicato. Articolo 3

Le domande di titoli d'importazione devono essere presentate in data 2 e 3 aprile 1991 alle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime le trasmettono alla Commissione entro le ore 16 del 4 aprile 1991, facendo distinzione tra le domande riguardanti i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e lettera b). Articolo 4

La Commissione stabilisce, per ciascuna delle due categorie di domande menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione e comunica tali quantitativi agli Stati membri mediante telescritto entro e non oltre il 5 aprile 1991. Articolo 5

I titoli di cui è stata inoltrata la domanda conformemente all'articolo 3 vengono rilasciati l'8 aprile 1991. Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28. (4) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 29. (5) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 49. (6) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34. (7) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.