31991R0808

REGOLAMENTO (CEE) N. 808/91 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi d' offerta comunitari delle melanzane applicabili per la Spagna e il Portogallo -

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 28/03/1991 pag. 0045 - 0046


REGOLAMENTO (CEE) N. 808/91 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi d'offerta comunitari delle melanzane applicabili per la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 (1) e (CEE) n. 3648/90 (2), che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione (3) ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le melanzane provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1o aprile al 31 ottobre;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dai prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le melanzane, per il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre 1991, ai seguenti livelli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Per la campagna 1991, i prezzi d'offerta comunitari per le melanzane (codice NC 0709 30 00) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- aprile: 80,11

- maggio: 81,90

- giugno: 77,76

- luglio: 59,61

- agosto: 42,84

- settembre: 49,45

- ottobre: 50,43. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.