31991R0599

Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 14/03/1991 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0244


REGOLAMENTO (CEE) N. 599/91 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1991 relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'Unione Sovietica ha chiesto alla Comunità di fornirle prodotti agricoli ed alimentari; che per agevolare l'esportazione di tali prodotti in Unione Sovietica è opportuno che la Comunità conceda una garanzia di credito, pur non compromettendo le condizioni di un normale approvvigionamento secondo le regole del mercato;

considerando che è necessario stabilire che la garanzia della Comunità venga accordata, per esportazioni di prodotti alimentari, su domanda dell'Unione Sovietica, previste da contratti conclusi tra tale paese ed imprese comunitarie; che è inoltre necessario precisare che la garanzia sarà concessa esclusivamente per l'acquisto di prodotti agricoli ed alimentari originari della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

È istituita una garanzia di credito a medio termine della Comunità, in appresso denominata « garanzia », per consentire all'Unione Sovietica di importare prodotti agricoli ed alimentari dalla Comunità alle condizioni precisate nel presente regolamento. Articolo 2

La garanzia, concessa mediante il pagamento di una commissione di avallo, è destinata a coprire al 98 %, in caso di inadempimento, il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti in ecu concessi all'Unione Sovietica da un « sindacato bancario » stabilito nella Comunità, per l'acquisto e l'importazione di prodotti agricoli ed alimentari, conformemente ad un accordo che dovrà venir concluso tra la Comunità e l'Unione Sovietica; l'accordo sarà negoziato dalla Commissione in consultazione con un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.

Il suddetto accordo prevede tra l'altro l'elenco ed i quantitativi dei prodotti da acquistare, le condizioni di acquisto e d'importazione nonché le disposizioni relative ai prestiti. L'accordo indicherà anche le garanzie dell'Unione Sovietica circa l'effettiva distribuzione dei prodotti acquistati. Al riguardo un organismo di controllo indipendente sarà incaricato di vigilare sulla distribuzione di questi prodotti. Articolo 3

L'ammontare del credito il cui rimborso è oggetto della garanzia non può superare 500 milioni di ecu ed ha una durata massima di tre anni con rimborso in sei semestralità di pari importo, a decorrere dalla scadenza del termine di prelievo. Il credito beneficia della garanzia di pagamento e di trasferimento di un organismo autorizzato a coprire il rischio nazionale e ad autorizzare i trasferimenti in valuta. Il termine di prelievo del credito è limitato a sei mesi a decorrere dalla data della firma dell'accordo previsto dall'articolo 2. Il prelievo di questo prestito potrà essere effettuato a rate. Il versamento di tali rate dipenderà dalla misura in cui l'Unione Sovietica soddisferà le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 e le condizioni prescritte per la concessione della garanzia. Articolo 4

La garanzia è concessa soltanto se i contratti commerciali finanziati con crediti ai quali si applica la garanzia medesima servono esclusivamente all'acquisto di prodotti agricoli ed alimentari originari della Comunità e se per la fornitura di detti prodotti sono assicurate condizioni di libera concorrenza. Le altre condizioni alle quali la garanzia della Comunità sarà accordata al sindacato bancario sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6. Nel rispetto delle condizioni così stabilite, la Commissione conclude la garanzia con il sindacato bancario. Articolo 5

La Commissione provvede alla gestione della garanzia secondo la procedura prevista all'articolo 6. Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato denominato « comitato garanzia URSS », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino. Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS (1) GU n. C 22 del 30. 1. 1991, pag. 9. (2) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 30 gennaio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).