31991R0594

REGOLAMENTO (CEE) N. 594/91 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1991 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono -

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 14/03/1991 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0049


REGOLAMENTO (CEE) N. 594/91 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1991 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono, ai livelli attuali, causano un grave danno allo stratto di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE (4) e 82/795/CEE (5) prevedono controlli che hanno effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, tutti gli Stati membri e la Comunità sono diventati parti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3322/88 (6) prevede controlli per taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono;

considerando che alla luce dei più recenti risultati scientifici le parti firmatarie del protocollo di Montreal hanno approvato nella seconda riunione, in cui la Comunità e gli Stati membri hanno svolto un ruolo trainante, misure aggiuntive per la protezione dello strato di ozono;

considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo modificato, in particolare dell'obbligo di controllare ulteriormente la produzione e il consumo nella Comunità di taluni clorofluorocarburi e halon e di altre sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che, in particolare in base ai risultati scientifici, è opportuno introdurre in determinati casi misure di controllo più severe di quelle previste dal protocollo modificato;

considerando che, data la struttura del mercato dei clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio e dell'1.1.1-tricloroetano, è opportuno - al fine di garantire l'adempimento degli obblighi che il protocollo modificato impone alla Comunità - controllare il consumo di tali sostanze, esercitando un controllo sull'offerta piuttosto che sulla domanda; che l'offerta può essere controllata limitando le vendite e l'uso da parte dei produttori nella Comunità e limitando l'immissione in libera circolazione delle importazioni;

considerando che è necessario esaminare costantemente l'evoluzione del mercato delle sostanze succitate, in particolare per quanto riguarda l'offerta sufficiente per gli usi essenziali e i progressi compiuti nello sviluppo di opportune sostanze sostitutive;

considerando che possono essere necessarie ulteriori misure comunitarie per l'adempimento degli obblighi della Comunità derivanti dal protocollo, per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e l'assistenza tecnica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3322/88 è diventato superfluo e che perciò è d'uopo abrogarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Campo di applicazione Il presente regolamento si applica all'importazione, all'esportazione, alla produzione e al consumo dei clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio, dell'1.1.1-tricloroetano. Si applica inoltre alla comunicazione dei dati su tali sostanze e sulle sostanze di transizione. Articolo 2

Definizioni Ai fini del presente regolamento:

- per « protocollo » si intende il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella versione adattata o in quella adattata e modificata;

- per « parte » si intende una parte firmataria del protocollo di Montreal. Tuttavia, per quanto attiene ai diritti e agli obblighi derivanti dalle modifiche del protocollo, gli Stati che non hanno approvato tali modifiche o misure ai fini della loro applicazione non sono considerati « parti »;

- per « sostanze controllate » si intendono i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio e l'1.1.1-tricloroetano, soli o in miscuglio. Questa definizione non comprende le sostanze controllate che siano presenti in un prodotto lavorato diverso dal contenitore utilizzato per il trasporto o la conservazione di dette sostanze;

- per « clorofluorocarburi » si intendono le sostanze elencate nel gruppo I dell'allegato I, compresi i loro isomeri;

- per « altri clorofluorocarburi completamente alogenati » si intendono le sostanze elencate nel gruppo II dell'allegato I, compresi i loro isomeri;

- per « halon » si intendono le sostanze elencate nel gruppo III dell'allegato I, compresi i loro isomeri;

- per « tetracloruro di carbonio » si intende la sostanza indicata nel gruppo IV dell'allegato I;

- per « 1.1.1-tricloroetano » si intende la sostanza indicata nel gruppo V dell'allegato I;

- per « sostanze di transizione » si intendono i clorofluorocarburi parzialmente alogenati, compresi i loro isomeri, elencati nel gruppo VI dell'allegato I, soli o in miscuglio. Tale definizione tuttavia non comprende le sostanze di transizione, i miscugli o gli isomeri presenti in un prodotto lavorato diverso dal contenitore utilizzato per il trasporto o la conservazione di dette sostanze;

- per « produttore » si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o di transizione nella Comunità;

- per « produzione » si intende il quantitativo di sostanze prodotto, meno il quantitativo distrutto dalle tecnologie che le parti approveranno, meno il quantitativo prodotto per essere utilizzato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. Il quantitativo riciclato e riutilizzato non deve essere considerato « produzione »;

- per « impresa » si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce, ricicla a scopo di commercializzazione o utilizza nella Comunità sostanze controllate o di transizione a fini industriali o commerciali ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o esporta tali sostanze dalla Comunità per fini industriali o commerciali;

- per « potenziale di riduzione dell'ozono » si intende il valore riportato nell'ultima colonna dell'allegato I, che rappresenta l'effetto potenziale di ciascuna sostanza sullo strato di ozono;

- per « livello calcolato » si intende un quantitativo determinato moltiplicando il quantitativo di ciascuna sostanza per il potenziale di riduzione dell'ozono di quella sostanza specificato nell'allegato I e sommando, per ciascun gruppo di sostanze indicate nell'allegato I separatamente, i valori ottenuti;

- per « razionalizzazione industriale » si intende il trasferimento totale o parziale del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, fra diverse parti o all'interno di uno Stato membro, al fine di raggiungere l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di forniture conseguenti alla chiusura di impianti. PARTE I REGIME CHE DISCIPLINA GLI SCAMBI COMMERCIALI Articolo 3

Importazione di sostanze da paesi terzi 1. L'immissione in libera circolazione nella Comunità di sostanze controllate, vergini, riciclate o usate, importate da paesi terzi, è soggetta a limitazioni quantitative.

2. A tal fine la Comunità apre i contingenti indicati nell'allegato II, che si applicano durante il periodo ivi stabilito, e li assegna alle imprese secondo la procedura prevista all'articolo 12.

3. La Commissione può modificare i contingenti indicati nell'allegato II secondo la procedura prevista all'articolo 12. Articolo 4

Licenza di importazione 1. L'immissione in libera circolazione nella Comunità di sostanze controllate, cui si applicano i contingenti di cui all'articolo 3, è soggetta alla presentazione di una licenza di importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale la sostanza sarà importata. A tal fine ciascuno Stato membro stabilisce quale sia le propria autorità competente.

2. La domanda di licenza deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore;

b) la descrizione di ciascuna sostanza con l'indicazione:

- della designazione commerciale,

- della voce della nomenclatura combinata,

- del paese da cui la sostanza è importata,

c) una dichiarazione della quantità di ciascuna sostanza da importare, espressa in tonnellate e

d) l'indicazione del luogo e della data della progettata importazione, se conosciuti. Articolo 5

Importazione di sostanze controllate provenienti da paesi che non sono parti 1. È vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di clorofluorocarburi o halon importati da paesi che non sono parti.

2. A decorrere dal 1o gennaio 1993 è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di tetracloruro di carbonio e di 1.1.1-tricloroetano importati da paesi che non sono parti. Articolo 6

Importazione di prodotti contenenti sostanze controllate provenienti da paesi che non sono parti 1. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 3, l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da paesi che non sono parti e contenenti clorofluorocarburi o halon è vietata a decorrere dal 1o gennaio 1993.

2. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 3, l'immisione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da paesi che non sono parti e contenenti altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio o 1.1.1-tricloroetano è vietata a decorrere dal 1o gennaio 1996.

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta prima di tali date l'elenco di questi prodotti in base all'elenco compilato dalle parti.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Articolo 7

Importazione di prodotti fabbricati con sostanze controllate provenienti da paesi che non sono parti In base alla decisione delle parti, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le norme applicabili all'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da paesi che non sono parti, fabbricati con sostanze controllate ma non contenenti tali sostanze. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Articolo 8

Esportazione di sostanze controllate in paesi che non sono parti A decorrere dal 1o gennaio 1993 è vietata l'esportazione dalla Comunità di sostanze controllate, vergini, riciclate o usate in paesi che non sono parti. Articolo 9

Autorizzazione eccezionale di scambi commerciali con paesi che non sono parti In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7 e all'articolo 8, gli scambi commerciali di sostanze controllate nonché di prodotti che contengono e/o sono fabbricati con una o più di queste sostanze con paesi che non sono parti possono essere consentiti dalla Commissione qualora sia accertato, tramite una riunione delle parti, che detto paese che non è parte ottempera pienamente agli articoli 2, da 2A a 2E e 4 del protocollo e a tal fine ha presentato una documentazione in conformità dell'articolo 7 del protocollo. La Commissione decide secondo la procedura prevista all'articolo 12. PARTE II CALENDARIO PER L'ELIMINAZIONE GRADUALE DELLA PRODUZIONE Articolo 10

Controllo della produzione 1. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1992 non superi il livello calcolato della sua produzione nel 1986; tuttavia, dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1992, il livello calcolato della produzione di clorofluorocarburi degli Stati membri il cui livello calcolato di produzione di clorofluorocarburi nel 1986 sia stato inferiore a 15 000 tonnellate non deve superare il 150 % del livello calcolato della loro produzione nel 1986;

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;

- la sua produzione di clorofluorocarburi cessi entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina gli eventuali usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o altri clorofluorocarburi riciclati.

2. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;

- la sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati cessi entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina gli eventuali usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o altri clorofluorocarburi completamente alogenati e riciclati.

3. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato della sua produzione di halon nel 1986;

- il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione di halon nel 1986;

- la sua produzione di halon cessi entro il 31 dicembre 1999.

In base alla decisione delle parti, la Commissione determina secondo la procedura prevista all'articolo 12 gli eventuali usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 1o gennaio 2000 nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o halon riciclati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello della sua produzione nel 1989;

- il livello della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 15 % del livello della sua produzione nel 1989;

- la sua produzione di tetracloruro di carbonio cessi entro il 31 dicembre 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina gli eventuali usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 1o gennaio 1998 e non oltre il 31 dicembre 1999 nonché i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o tetracloruro di carbonio riciclato.

5. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello della sua produzione di 1.1.1-tricloroetano nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello della sua produzione nel 1989;

- il livello della sua produzione di 1.1.1-tricloroetano nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 70 % del livello della sua produzione nel 1989;

- il livello della sua produzione di 1.1.1-tricloroetano nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 30 % del livello della sua produzione nel 1989;

- la sua produzione di 1.1.1-tricloroetano cessi entro il 31 dicembre 2004.

6. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi da 1 a 5 per soddisfare le fondamentali esigenze interne delle parti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5 del protocollo purché i livelli supplementari calcolati di produzione dello Stato membro interessato non superino i livelli permessi dagli articoli da 2A a 2E del protocollo per i periodi in questione.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede a notificare in anticipo alla Commissione ogni autorizzazione in tal senso.

7. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi da 1 a 6 per fini di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione del suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 6 per i periodi in questione. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede a notificare in anticipo alla Commissione ogni autorizzazione in tal senso.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione, a superare i livelli calcolati di produzione consentiti nei paragrafi da 1 a 7 per fini di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché i livelli calcolati di produzione combinati degli Stati membri interessati non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei rispettivi produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi in questione. Deve essere altresì richiesto l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

9. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa sia con l'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione, sia con il governo di una parte terza interessata, a combinare i livelli calcolati della sua produzione consentita nei paragrafi da 1 a 8 con i livelli calcolati di produzione del produttore di una parte terza consentiti dal protocollo e dalla legislazione interna, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione consentiti nei paragrafi da 1 a 8 ai prodotti comunitari e dei livelli calcolati di produzione consentiti ai produttori della parte terza dal protocollo e dalla legislazione nazionale. Articolo 11

Controllo del consumo tramite il controllo dell'offerta nella Comunità 1. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1992 non superi il livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di clorofluorocarburi cessino entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999.

2. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di altri clorofluorocarburi completamente alogenati cessino entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999.

3. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di halon che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato di halon che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

- il livello calcolato di halon che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato di halon che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di halon cessino entro il 31 dicembre 1999.

In base alla decisione delle parti, la Commissione determina secondo la procedura prevista all'articolo 12 i quantitativi di halon che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali a decorrere dal 1o gennaio 2000.

4. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato di tetracloruro di carbonio che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 15 % del livello calcolato di tetracloruro di carbonio che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di tetracloruro di carbonio cessino entro il 31 dicembre 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali dopo il 1o gennaio 1998 e non oltre il 31 dicembre 1999.

5. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 70 % del livello di 1.1.1-tricloroetano che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 30 % del livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;

- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di 1.1.1-tricloroetano cessino entro il 31 dicembre 2004.

6. I quantitativi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si riferiscono ai quantitativi che il produttore immette sul mercato o utilizza per proprio conto nella Comunità attingendo alla propria produzione.

7. I quantitativi risultanti dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo possono essere aumentati dalla Commissione, qualora i quantitativi immessi in libera circolazione nella Comunità di sostanze importate in uno dei periodi di dodici mesi ai quali si applicano i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo siano inferiori ai rispettivi limiti quantitativi previsti nell'allegato II.

La Commissione decide secondo la procedura prevista all'articolo 12.

8. Ogni produttore che abbia il diritto di immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze di cui al presente articolo può trasferire a qualsiasi altro produttore all'interno della Comunità il proprio diritto per tutto il quantitativo, o parte di esso, stabilito conformemente al presente articolo. Il produttore che acquisisce tale diritto ne dà immediata notifica alla Commissione. Il trasferimento del diritto di immissione sul mercato o utilizzazione non comporta un diritto supplementare alla produzione. PARTE III GESTIONE, COMUNICAZIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12

Gestione 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. Articolo 13

Comunicazione dei dati 1. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di sostanze controllate o di transizione comunica alla Commissione, inviando all'autorità competente dello Stato membro interessato, entro il 31 marzo di ogni anno e a decorrere dal 1992, i dati concernenti:

- la produzione,

- i quantitativi riciclati,

- i quantitativi distrutti con tecnologie approvate dalle parti del protocollo,

- le scorte,

- i quantitativi immessi in libera circolazione nella Comunità di sostanze importate provenienti dalle parti e, separatamente, dai paesi che non sono parti,

- i quantitativi prodotti esportati dalla Comunità nei paesi che sono parti e, separatamente, nei paesi che non sono parti,

- i quantitativi riciclati esportati dalla Comunità nei paesi che sono parti e, separatamente, nei paesi che non sono parti,

- i quantitativi prodotti immessi sul mercato o utilizzati dal produttore per proprio conto all'interno della Comunità,

- i quantitativi riciclati immessi sul mercato o utilizzati per conto dell'impresa all'interno della Comunità,

- i quantitativi prodotti per essere utilizzati come materia prima

per ciascuna delle sostanze controllate e di transizione per quanto riguarda il precedente periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre, ad eccezione dei clorofluorocarburi per i quali la prima comunicazione dei dati riguarda il periodo dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1991, seguito da regolari periodi annuali, cui i dati faranno riferimento, a decorrere dal 1o gennaio 1992.

Fermo restando il presente obbligo, la comunicazione relativa ai clorofluorocarburi e agli altri clorofluorocarburi completamente alogenati per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997, di cui al presente paragrafo, deve essere effettuata non oltre il 30 settembre 1997.

2. Chiunque abbia prodotto, importato e/o esportato nel 1989 altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1.1.1-tricloroetano e/o sostanze di transizione comunica alla Commissione entro il 30 giugno 1991 i dati di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale anno, inviando copia all'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza dei dati comunicati. Articolo 14

Ispezione 1. Nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi, dalle autorità competenti degli Stati membri e dalle imprese.

2. Quando invia una richiesta d'informazione ad una impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui tale impresa ha la sede, corredandola di una dichiarazione relativa alla motivazione di tale richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie ai sensi del presente regolamento.

4. Se così convenuto dalla Commissione e dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari di tale autorità nello svolgimento dei loro compiti.

5. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza delle informazioni ottenute conformemente al presente articolo. Articolo 15

Violazioni Gli Stati membri avviano opportune azioni legali o amministrative in caso di violazione del presente regolamento. Articolo 16

Entrata in vigore e disposizioni transitorie Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il 1o luglio 1991 il regolamento (CEE) n. 3322/88 è abrogato. Tuttavia la comunicazione dei dati di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3322/88 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1991 è effettuata entro il 31 agosto 1991 solo per i clorofluorocarburi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS (1) GU n. C 86 del 4. 4. 1990, pag. 4. (2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991. (3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 14. (4) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45. (5) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29. (6) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo Sostanza Potenziale di riduzione dell'ozono (1) Gruppo I CFCl3 (CFC-11) 1,0 CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 C2F5Cl (CFC-115) 0,6 Gruppo II CF3Cl (CFC-13) 1,0 C2FCl5 (CFC-111) 1,0 C2F2Cl4 (CFC-112) 1,0 C3FCl7 (CFC-211) 1,0 C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0 C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0 C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0 C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0 C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0 C3F7Cl (CFC-217) 1,0 Gruppo III CF2BrCl (halon-1211) 3,0 CF3Br (halon-1301) 10,0 C2F4Br2 (halon-2402) 6,0 Gruppo IV CCl4 (tetracloruro di carbonio) 1,1 Gruppo V C2H3Cl3 (2) (1.1.1-tricloroetano) 0,1 Gruppo VI CHFCl2 (HCFC-21) CHF2Cl (HCFC-22) CH2FCl (HCFC-31) C2HFCl4 (HCFC-121) C2HF2Cl3 (HCFC-122) C2HF3Cl2 (HCFC-123) C2HF4Cl (HCFC-124) C2H2FCl3 (HCFC-131) C2H2F2Cl2 (HCFC-132) C2H2F3Cl (HCFC-133) C2H3FCl2 (HCFC-141) C2H3F2Cl (HCFC-142) C2H4FCl (HCFC-151) C3HFCl6 (HCFC-221) C3HF2Cl5 (HCFC-222) C3HF3Cl4 (HCFC-223) C3HF4Cl3 (HCFC-224) C3HF5Cl2 (HCFC-225) C3HF6Cl (HCFC-226) C3H2FCl5 (HCFC-231) C3H2F2Cl4 (HCFC-232) C3H2F3Cl3 (HCFC-233) C3H2F4Cl2 (HCFC-234) C3H2F5Cl (HCFC-235) C3H3FCl4 (HCFC-241) C3H3F2Cl3 (HCFC-242) C3H3F3Cl2 (HCFC-243) C3H3F4Cl (HCFC-244) C3H4FCl3 (HCFC-251) C3H4F2Cl2 (HCFC-252) C3H4F3Cl (HCFC-253) C3H5FCl2 (HCFC-261) C3H5F2Cl (HCFC-262) C3H6FCl (HCFC-271)

(1) Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono valori stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo.

(2) Questa formula non si riferisce all'1.1.2-tricloroetano.

ALLEGATO II

Limiti quantitativi applicati alle importazioni da paesi terzi

(Livelli calcolati espressi in tonnellate)

Sostanza Gruppo I Gruppo II (% delle importazioni effettuate nel 1989) (1) Gruppo III Gruppo IV (% delle importazioni effettuate nel 1989) (1) Gruppo V (% delle importazioni effettuate nel 1989) (1) Per periodi di dodici mesi dal 1o gennaio al 31 dicembre: 1991 2 322 (2) 1992 50 % 700 50 % 100 % 1993 1 161 50 % 700 50 % 100 % 1994 1 161 50 % 700 50 % 100 % 1995 755 32,5 % 350 15 % 70 % 1996 348 15 % 350 15 % 70 % 1997 174 (3) 7,5 % (3) 350 15 % 70 % 1998 350 0 % 70 % 1999 350 70 % 2000 0 30 % 2001 30 % 2002 30 % 2003 30 % 2004 30 % 2005 0 %

(1) Queste percentuali verranno sostituite con valori assoluti mediante pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale non appena tali cifre saranno disponibili.

(2) Per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1992.

(3) Per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997. In seguito non vi sarà alcuna importazione delle sostanze in questione.