Regolamento (CEE) n. 571/91 della Commissione dell'8 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 09/03/1991 pag. 0019 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0202
REGOLAMENTO (CEE) N. 571/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3251/90 (4), stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva; considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prevedere, ai fini del riconoscimento delle imprese, una verifica preventiva in loco degli impianti e dei mezzi di condizionamento di dette imprese; considerando che l'esperienza acquisita dimostra altresì che, al fine di evitare talune distorsioni, è necessario sottoporre le nuove imprese, durante il primo anno di attività, a maggiori controlli; che tuttavia queste particolari disposizioni non valgono per la Spagna e il Portogallo nelle prime due campagne di applicazione di tale regime di aiuto, dal momento che quest'ultimo è stato introdotto nei due paesi anzidetti col 1° dicembre 1990; considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime, in parola, occorre controllare meglio le vendite ai consumatori diretti effettuate dall'impresa riconosciuta; che, allo stesso scopo, è d'uopo potenziare i controlli da eseguire presso le singole imprese, precisandone meglio la natura; considerando che, per garantire controlli efficaci, è opportuno in taluni casi estendere le verifiche anche ai dettaglianti; considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è preferibile subordinare lo sconfezionamento dell'olio presentato in piccoli imballaggi a condizioni più severe e inasprire le sanzioni nel caso in cui lo sconfezionamento non sia autorizzato o nel caso in cui sussista il rischio che si effettui tale operazione; considerando che, sempre ai finidi una buona gestione amministrativa, è opportuno precisare meglio i compiti degli organismi professionali e stabilire le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza degli obblighi ad essi incombenti; considerando che, per garantire una migliore sorveglianza dell'applicazione del regime di aiuto nei vari Stati membri, vanno definiti i dati complementari da comunicare periodicamente alla Commissione; considerando che la tariffa doganale comune è stata sostituita dalla nuova nomenclatura combinata; che si devono pertanto modificare gli articoli contenenti riferimenti a prodotti in base alla vecchia tariffa; considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue: 1. All'articolo 2 è aggiunto il comma seguente: « Ai fini del riconoscimento, le autorità competenti dello Stato membro procedono alla verifica in loco degli impianti e della capacità di confezionamento dell'impresa richiedente. Negli Stati membri che hanno istituito l'agenzia di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84, quest'ultima può partecipare a dette verifiche, ove lo ritenga necessario. » 2. All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « a) le scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti alla data del riconoscimento e all'inizio di ogni campagna; » 3. All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi: « Qualora l'impresa di confezionamento venda, direttamente o tramite un proprio punto vendita, l'olio d'oliva a consumatori diretti, essa riporta nella sua contabilità giornaliera di magazzino e per ogni partita superiore a venti litri, la quantità e la qualità dell'olio venduto, nonché il numero della relativa fattura di vendita. Per le partite non superiori a venti litri, l'indicazione della fattura può essere sostituita da quella della bolletta di uscita o di ogni altro documento equivalente relativo alla partita. Tuttavia, anche per le partite superiori a venti litri, l'indicazione della fattura di vendita non è richiesta qualora l'impresa in questione tenga una contabilità giornaliera in cui siano riportati, per ciascun acquirente, il nome e l'indirizzo, la quantità e la qualità della merce venduta, nonché il numero della bolletta di uscita. Per le qualità contemplate dal presente articolo occorre riferirsi soprattutto alle denominazioni di cui all'allegato al regolamento n. 136/66/CEE. » 4. All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. La cauzione è garantita da un istituto che risponde ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto. La sua validità è di almeno sei mesi. » 5. All'articolo 11, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: « L'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto comunica mensilmente all'organismo liquidatore il risultato della propria attività per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all'aiuto per ciascuna impresa riconosciuta. » 6. All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la concessione dell'anticipo a una nuova impresa riconosciuta è subordinata al deposito di una cauzione pari al 130 % di ciascuno degli anticipi richiesti nel corso del primo anno di attività. Tale cauzione ha una validità minima di dodici mesi e viene svincolata non appena lo Stato membro ha riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda. Per le imprese situate in Spagna e in Portogallo, il presente paragrafo si applica a partire dalla campagna 1992/1993. » 7. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78, gli Stati membri procedono alla verifica della contabilità di magazzino di tutte le imprese riconosciute. Essi effettuano altresì controlli a campione dei documenti finanziari giustificativi delle operazioni realizzate dalle imprese. Nell'ambito di tali controlli, ogni impresa deve essere ispezionata almeno una volta per campagna. Tali verifiche devono investire una percentuale significativa delle domande di aiuto di ciascuna impresa. Qualora le verifiche vengano affidate alle agenzie di controllo, tale percentuale deve essere indicata nei loro programmi di lavoro, previsti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 27/85. Tuttavia, per quanto riguarda le nuove imprese riconosciute, la verifica deve interessare tutte le domande presentate durante il primo anno di attività. Per le imprese stabilite in Spagna e in Portogallo, il disposto del presente comma si applica solo a partire dalla campagna 1992/1993. All'atto delle ispezioni di cui al primo comma, gli Stati membri verificano la corrispondenza tra: - i quantitativi complessivi di olio sfuso e confezionato, nonché gli imballaggi vuoti che si trovano entro il perimetro dell'impresa e del deposito ai sensi dell'articolo 7, e - i dati risultanti dalla contabilità di magazzino. In caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, gli Stati membri controllano anche la contabilità finanziaria delle imprese riconosciute. Inoltre gli Stati membri possono effettuare controlli inopinati presso le imprese riconosciute, della stessa natura di quelli sopra descritti. Per le imprese riconosciute che provvedono al confezionamento di olio d'oliva e di olio di semi, il controllo previsto dal presente articolo può essere esteso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria relative all'attività di confezionamento degli oli diversi dall'olio d'oliva. A titolo di controllo orizzontale, particolarmente in caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, lo Stato membro procede regolarmente a controlli supplementari sia presso i fornitori della materia prima e del materiale di condizionamento, sia presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio confezionato. 2. In caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, lo Stato membro sospende il versamento dell'aiuto stesso limitatamente ai quantitativi di olio d'oliva oggetto della verifica e adotta ogni misura necessaria per assicurare sia il recupero degli aiuti che possano risultare concessi indebitamente, sia il pagamento di eventuali ammende. Lo Stato membro esclude inoltre il richiedente, per un periodo non superiore di diciotto mesi, dal beneficio del versamento dell'aiuto sotto forma di anticipo per le domande di aiuto presentate successivamente. Qualora decida tale esclusione, lo Stato membro procede, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di aiuto, ai controlli necessari per la concessione dell'aiuto medesimo. 3. Gli anticipi e gli aiuti versati indebitamente sono rimborsati maggiorati di un interesse, calcolato in base al periodo trascorso tra il pagamento dell'aiuto e il rimborso, nonché in base al tasso interbancario applicabile nel mese del versamento dell'aiuto al richiedente, maggiorato di due punti. I servizi o gli organismi di pagamento degli Stati membri detraggono dalle spese del FEAOG l'importo riscosso dallo Stato membro. 4. In caso di inchieste svolte al fine di accertare operazioni fraudolente, qualsiasi altro operatore che acquisti o venda olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a cinque litri, esclusi i consumatori diretti, è tenuto a sottoporsi agli eventuali controlli. 5. Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78, se viene temporaneamente revocato il riconoscimento di un'impresa di confezionamento, un nuovo riconoscimento non può essere richiesto, durante la revoca, da nessuna persona fisica o giuridica che eserciti l'attività di confezionamento nello stesso stabilimento dell'impresa oggetto della misura di revoca, a meno che l'interessato fornisca la prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro in questione, che tale nuova domanda di riconoscimento non è destinata ad eludere la sanzione prevista da detto articolo. 6. Qualora si constati con decisione della competente autorità che la domanda di aiuto verte su un quantitativo superiore a quello per il quale è stato accertato il diritto all'aiuto, lo Stato membro ritira immediatamente il riconoscimento per un periodo da uno a cinque anni a seconda della gravità dell'infrazione, fatte salve eventuali altre sanzioni. » 8. È inserito il seguente articolo 12 bis: « Articolo 12 bis 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, è vietato lo sconfezionamento dell'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a cinque litri. 2. In casi eccezionali debitamente giustificati, lo Stato membro può autorizzare lo sconfezionamento purché sia costituita una cauzione pari al 150 % dell'importo dell'aiuto al consumo, per il quantitativo d'olio oggetto di sconfezionamento. Tale cauzione viene svincolata non appena l'operatore sia in grado di fornire la prova, riconosciuta valida dallo Stato membro interessato, che l'olio d'oliva oggetto di sconfezionamento è stato immesso sul mercato senza usufruire dell'aiuto o senza che sia stato ottenuto il certificato di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 3. In caso di sconfezionamento senza autorizzazione, l'operatore deve versare allo Stato membro in cui è effettuata tale operazione un importo pari al doppio dell'aiuto al consumo applicabile ai quantitativi di cui trattasi. L'operatore che non sia in grado di fornire la prova, riconosciuta valida dallo Stato membro interessato, della destinazione dell'olio acquistato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a cinque litri, deve versare a detto Stato membro un importo pari al doppio dell'aiuto al consumo applicabile ai quantitativi di cui trattasi. Qualora l'operatore di cui ai commi precedenti sia titolare di un'impresa di condizionamento riconosciuta, il riconoscimento viene revocato per un periodo da uno a cinque anni. L'importo percepito dallo Stato membro viene detratto, ad opera dei servizi od organismi liquidatori degli Stati membri, dalle spese del FEAOG. » 9. All'articolo 13, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « In tal caso, gli organismi professionali riconosciuti verificano presso le imprese di confezionamento riconosciute, loro indicate dagli Stati membri, la corrispondenza tra i dati risultanti dalle domande di aiuto e la contabilità di magazzino, nonché la tenuta di tale contabilità a norma dell'articolo 3. » 10. All'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Qualora gli organismi professionali: - non abbiano potuto avere accesso alle imprese di condizionamento, oppure - constatino, nel corso delle verifiche, irregolarità nella contabilità di magazzino, ne informano senza indugio lo Stato membro interessato. » 11. All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. Qualora risulti da un controllo che l'organismo professionale riconosciuto non ha rispettato i suoi obblighi, lo Stato membro applica una sanzione pecuniaria amministrativa che non può essere inferiore al 10 % della trattenuta di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per la campagna considerata. In caso di recidiva, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organismo interessato, per un periodo da uno a cinque anni, in base alla gravità dell'infrazione constatata. La revoca del riconoscimento ha effetto a partire dalla campagna successiva a quella durante la quale è stata constatata l'infrazione. Qualora il riconoscimento di un organismo professionale sia stato revocato, i suoi membri possono presentare la domanda di aiuto all'organismo competente dello Stato membro, direttamente o tramite altro organismo professionale riconosciuto, che in tal caso assume le funzioni dell'organismo professionale il cui riconoscimento è stato revocato. » 12. All'articolo 15, paragrafo 1, le espressioni « della sottovoce 15.17 B della tariffa doganale comune » e « della sottovoce 15.10 C della tariffa doganale comune » sono sostituite rispettivamente dalle espressioni « dei codici NC 1522 00 31 e NC 1522 00 39 » e « dei codici NC 1519 19 00 e NC 1519 20 00 ». 13. All'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, i termini « articolo 12, paragrafo 3 » sono sostituiti dai termini « articolo 12 bis ». 14. All'articolo 17, paragrafo 1, l'espressione « della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune » è sostituita dall'espressione « dei codici NC 1509 o NC 1510 ». 15. All'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), l'espressione « alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune » è sostituita dall'espressione « al codice NC 1509 10 10 ». All'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l'espressione « alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune » è sostituita dall'espressione « al codice NC 1510 00 10 ». 16. All'articolo 17, paragrafo 4, quinto comma, l'espressione « della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune » è sostituita dall'espressione « del codice NC 1509 10 90 ». All'articolo 17, paragrafo 4, sesto comma, l'espressione « delle sottovoci 15.07 A I b) o 15.07 A I c) della tariffa doganale comune » è sostituita dall'espressione « dei codici NC 1509 10 10 o NC 1510 00 10 ». All'articolo 17, paragrafo 4, settimo comma, l'espressione « alle sottovoci 15.07 A I c) e/o 15/07 A II b) della tariffa doganale comune » è sostituita dall'espressione « ai codici NC 1510 00 10 e/o NC 1510 00 90 ». 17. All'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), i termini « di pesce o di ortaggi » sono soppressi. 18. All'articolo 19 sono inseriti i commi seguenti: « Ogni Stato membro comunica alla Commissione: a) entro la fine del secondo mese successivo all'inizio di ciascuna campagna: - il numero di imprese riconosciute, - i nomi degli organismi professionali riconosciuti e delle imprese che ciascuno di essi deve verificare, nonché il loro numero di identificazione, - per ogni singola impresa, i quantitativi d'olio per i quali è stato corrisposto l'aiuto nel corso delle due campagne precedenti, - per ciascun organismo professionale riconosciuto, il totale dei quantitativi, distinti per qualità, condizionati dall'insieme delle imprese associate che beneficiano dell'aiuto nelle due campagne precedenti; b) entro la fine del secondo mese successivo al termine di ciascun semestre, - le imprese riconosciute che abbiano iniziato o cessato la loro attività nel corso di tale periodo, - per ciascuna impresa, le quantità e le qualità d'olio per cui è stato richiesto e riconosciuto l'aiuto nel corso di tale periodo, nonché le quantità e qualità poste in vendita a consumatori diretti, - le imprese contro le quali, nel periodo interessato, siano state decise misure cautelari a norma dell'articolo 12 o adottate sanzioni, nonché, per ciascuna impresa, la misura o la sanzione applicata, - gli organismi professionali contro cui sono state decise sanzioni e, per ciascun organismo, la sanzione applicata. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri delle comunicazioni ricevute. » 19. (Questa modifica non concerne il testo italiano). 20. L'allegato al regolamento (CEE) n. 2677/85 è sostituito dall'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 311 del 10. 11. 1990, pag. 24. ALLEGATO CERTIFICATO Regolamento (CEE) n. 2677/85 EG EF CE EC EK Organismo emittente (nome e indirizzo): N. . . . . . . originale/copia Titolare (nome, indirizzo e stato membro): Designazione dei prodotti: Peso netto (in cifre): Codice NC Peso netto (in lettere): Attestato rilasciato dall'organismo emittente: Si certifica che l'olio d'oliva sopra descritto è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2677/85 (condizionato/esportato/utilizzato per la fabbricazione di conserve/preso in carico tal quale dal commercio al dettaglio/utilizzato da un'industria) (1). Fatto a , (Firma) (Timbro) (1) Cancellare le diciture inutili.