31991R0513

REGOLAMENTO (CEE) N. 513/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che fissa le norme generali per l' importazione di olio d' oliva originario della Tunisia -

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 02/03/1991 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 513/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che fissa le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1), firmato il 26 maggio 1987, è riscosso un prelievo speciale per ciascuna campagna, durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del protocollo e il 31 dicembre 1990, entro un quantitativo di 46 000 tonnellate di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, ottenuto interamente in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità;

considerando che le summenzionate disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 1993 a seguito dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che stabilisce il regime applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 1991, all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, originario della Tunisia (2);

considerando che, alla luce dell'attuale situazione e delle previsioni di approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva, detto quantitativo può essere smaltito senza rischi di perturbazione del mercato, se le importazioni non si concentrano in un periodo limitato di ogni campagna; che è opportuno disporre che i certificati d'importazione possano essere rilasciati ad un ritmo mensile da determinare, senza che ciò possa rimettere in questione l'offerta della Comunità alla Tunisia di esportare nella Comunità il suddetto quantitativo di olio d'oliva;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del sistema dei contingenti, è necessario affidarne la gestione alla Commissione;

considerando che, a norma degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione, la Spagna e il Portogallo applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1991, un prelievo speciale, calcolato secondo le summenzionate disposizioni, all'olio d'oliva originario della Tunisia di cui al protocollo aggiuntivo precitato; che occorre pertanto prevedere misure onde evitare che l'olio d'oliva in questione possa essere commercializzato in Spagna o in Portogallo senza che venga riscosso il prelievo corrispondente; che occorre precisare tali misure nelle modalità di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, che è interamente ottenuto in Tunisia, che è trasportato direttamente da questo paese nella Comunità e che beneficia del prelievo speciale previsto all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina o del prelievo applicabile in Spagna e in Portogallo ai sensi degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione, è importato secondo un ritmo da determinarsi. Articolo 2

La Commissione è incaricata di gestire le importazioni. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i certificati d'importazione attenendosi al calendario prestabilito e fino ad esaurimento del massimale di 46 000 tonnellate per campagna. Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle destinate a prevenire le deviazioni dei traffici, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (4). Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36. (2) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.