REGOLAMENTO (CEE) N. 509/91 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1991 recante disposizioni transitorie relative alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci -
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 01/03/1991 pag. 0110 - 0110
REGOLAMENTO (CEE) N. 509/91 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1991 recante disposizioni transitorie relative alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/90 (4), la validità del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto è di sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; che, data l'attuale situazione d'incertezza si ravvisa l'opportunità di limitare al 30 giugno 1991 la validità dei certificati richiesti tra il 1o e il 15 marzo 1991 incluso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1990/1991, la validità del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, richiesto tra il 1o e il 15 marzo 1991 incluso, è limitata al 30 giugno 1991, in deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 56.