31991R0507

REGOLAMENTO (CEE) N. 507/91 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1991 che fissa, per la campagna 1990/1991, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 01/03/1991 pag. 0103 - 0108


REGOLAMENTO (CEE) N. 507/91 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1991 che fissa, per la campagna 1990/1991, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/90 (4), ha stabilito le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3747/90 della Commissione (5) prevede, per la campagna viticola 1990/1991, il ricorso alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e stabilisce il quantitativo totale da distillare nella Comunità nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni;

considerando che occorre ripartire fra le diverse categorie di resa la produzione delle varie regioni;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione; che, pur basandosi su criteri obiettivi, queste percentuali devono comunque essere adeguate per tener conto della situazione di ogni regione e delle esenzioni dalla distillazione obbligatoria disposte dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione per le campagne viticole da 1988/1989 a 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1327/90 (7); che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3747/90; che tale obbligo si riferisce esclusivamente ai produttori tenuti a presentare una dichiarazione di produzione e dediti alla commercializzazione; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella;

considerando che, in base al disposto dell'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 relativamente alla fissazione della tabella, occorre riferirsi, per la sua messa a punto, alla resa media di ciascuna delle regioni di produzione;

considerando che la struttura e le dimensioni delle aziende viticole delle varie regioni danno luogo non solo a costi di produzione diversi, ma a redditi diversi per i produttori; che occorre quindi tener conto di questa situazione; che, inoltre, l'incremento della resa per ettaro influisce in modo diverso sulla qualità del vino prodotto nelle regioni interessate dalla distillazione obbligatoria; che, nella regione 3, il superamento della resa media comporta, in linea di massima, una diminuzione della qualità della produzione; che, ciò premesso e per orientare la viticoltura verso una produzione di qualità migliore, è opportuno fare in modo che l'obbligo della distillazione riguardi in misura preponderante la produzione ottenuta con una resa superiore alla media della regione 3 e di esentare dall'obbligo la maggior parte della produzione ottenuta con una resa inferiore alla media di quella regione; che, d'altro canto, le condizioni climatiche della regione 4 sono tali per cui la resa per ettaro non influisce in modo così diretto sulla qualità della produzione; che in questa regione una resa modesta può addirittura comportare la produzione di un quantitativo di vino non adatto per il consumo diretto; che, in questa regione è quindi possibile prevedere l'utilizzazione di una tabella che, pur essendo progressiva, può essere applicata a tutta la produzione; che la resa nella regione 6 è in media inferiore a quella delle altre regioni e la sua incidenza sulla qualità del prodotto è relativamente scarsa; che in questa regione è possibile prevedere una tabella che escluda soltanto la produzione ottenuta con le rese più basse che, di norma, comporterebbero obblighi di distillazione in media molto ridotti e che rientrano negli esoneri previsti dal regolamento (CEE) n. 441/88;

considerando che la tabella da mettere a punto deve consentire una certa gradualità che penalizzi le rese più elevate senza comportare il superamento dei limiti quantitativi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3747/90 per le varie regioni di produzione;

considerando che, tenuto conto della deroga prevista all'articolo 39, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre precisare che per la Grecia il quantitativo per il quale si prevede la distillazione preventiva deve essere detratto dal quantitativo soggetto alla distillazione obbligatoria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, la produzione del raccolto 1990/1991 è ripartita fra le seguenti categorie di resa:

a) Regione 3

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:

- inferiore a 90 21 743 362 hl, - pari o superiore a 90 e non superiore a 110 2 871 704 hl, - superiore a 110 e non superiore a 140 690 814 hl, - superiore a 140 e non superiore a 200 204 549 hl, - superiore a 200 113 766 hl.

b) Regione 4

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:

- inferiore o pari a 65 11 165 480 hl, - superiore a 65 e non superiore a 80 5 461 220 hl, - superiore a 80 e non superiore a 90 4 830 652 hl, - superiore a 90 e non superiore a 110 6 914 952 hl, - superiore a 110 e non superiore a 130 5 124 434 hl, - superiore a 130 e non superiore a 140 907 864 hl, - superiore a 140 e non superiore a 150 612 954 hl, - superiore a 150 e non superiore a 200 615 016 hl, - superiore a 200 39 425 hl.

c) Regione 6

- Parte A: produzione 105 110 hl - Parte B: 25 974 921 hl

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:

- inferiore o pari a 10 271 750 hl, - superiore a 10 e non superiore a 15 1 048 610 hl, - superiore a 15 e non superiore a 20 1 686 479 hl, - superiore a 20 e non superiore a 30 6 766 757 hl, - superiore a 30 e non superiore a 45 12 159 411 hl, - superiore a 45 e non superiore a 70 3 656 231 hl, - superiore a 70 385 683 hl.

2. La resa media della regione di produzione 3 è pari a 71,5 ettolitri per ettaro; quella della regione 4 è pari a 75 ettolitri per ettaro; quella della regione 6 è pari a 30,01 ettolitri per ettaro.

Articolo 2

Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 441/88 la percentuale indicata nella tabella che figura nell'allegato, che corrisponde alla resa determinata conformemente all'articolo 7 del precitato regolamento. Se del caso, questa resa è arrotondata all'unità inferiore (ettolitri per ettaro).

Articolo 3

Per quanto riguarda la regione 5 definita all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88, il quantitativo che in tale regione forma oggetto della distillazione preventiva disposta dal regolamento (CEE) n. 2273/90 della Commissione (8) è dedotto dal quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3747/90.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19. (3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (4) GU n. L 48 del 24. 2. 1990, pag. 29. (5) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 34. (6) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. (7) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23. (8) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 49.

ALLEGATO

Percentuali di cui all'articolo 2

Resa (ettolitri per ettaro) % Regione 3 Regione 4 Regione 6, parte B non superiore a 10 0 0 0 11 0 0 8,6 12 0 0 15,8 13 0 0 21,9 14 0 0 27,1 15 0 0 31,7 16 0 0 32,9 17 0 0 34,1 18 0 0 35,1 19 0 0 35,9 20 0 0 36,8 21 0 0 39,1 22 0 0 41,2 23 0 0 43,2 24 0 0 45,0 25 0 0 46,6 26 0 0 48,1 27 0 0 49,5 28 0 0 50,8 29 0 0 52,0 30 0 0 53,2 31 0 0 54,8 32 0 0 56,3 33 0 0 57,7 34 0 0 59,0 35 0 0 60,3 36 0 0 61,5 37 0 0 62,6 38 0 0 63,7 39 0 0 64,7 40 0 0 65,6 41 0 0 66,5 42 0 0 67,4 43 0 0 68,2 44 0 0 69,0 45 0 0 69,8 46 0 0 69,8 47 0 0 69,9 48 0 0 70,0 49 0 0 70,0 50 0 0 70,1 51 0 0 70,2 52 0 0 70,2 53 0 0 70,3 54 0 0 70,3 55 0 0 70,4 56 0 0 70,4 57 0 0 70,5 58 0 0 70,5 59 0 0 70,5 60 0 0 70,6 61 0 0 70,6 62 0 0 70,7 63 0 0 70,7 64 0 0 70,7 65 0 0 70,8 66 0 0,3 70,8 67 0 0,6 70,8 68 0 0,8 70,9 69 0 1,1 70,9 70 0 1,4 70,9 71 0 1,6 71,2 72 0 1,9 71,5 73 0 2,2 71,8 74 0 2,4 72,1 75 0 2,7 72,3 76 0 2,9 72,6 77 0 3,2 72,8 78 0 3,5 73,1 79 0 3,7 73,3 80 0 4,0 73,6 81 0 4,4 73,8 82 0 4,8 74,0 83 0 5,2 74,2 84 0 5,6 74,4 85 0 6,0 74,6 86 0 6,4 74,8 87 0 6,8 75,0 88 0 7,2 75,2 89 0 7,6 75,4 90 0 8,0 75,6 91 10,0 8,2 75,8 92 12,0 8,4 76,0 93 14,0 8,6 76,1 94 16,0 8,8 76,3 95 18,0 9,0 76,5 96 19,8 9,2 76,6 97 21,6 9,4 76,8 98 23,4 9,6 76,9 99 25,2 9,8 77,1 100 27,0 10,0 77,3 101 28,8 10,2 77,4 102 30,6 10,4 77,5 103 32,4 10,6 77,7 104 34,2 10,8 77,8 105 36,0 11,0 78,0 106 37,8 11,2 78,1 107 39,6 11,4 78,2 108 41,4 11,6 78,3 109 43,2 11,8 78,5 110 45,0 12,0 78,6 111 46,3 12,4 78,7 112 47,5 12,8 78,8 113 48,8 13,2 78,9 114 50,0 13,6 79,1 115 51,3 14,0 79,2 116 52,5 14,4 79,3 117 53,8 14,8 79,4 118 55,0 15,2 79,5 119 56,3 15,6 79,6 120 57,5 16,0 79,7 121 58,8 16,4 79,8 122 60,0 16,8 79,9 123 61,3 17,2 80,0 124 62,5 17,6 80,1 125 63,8 18,0 80,2 126 65,0 18,4 80,3 127 66,3 18,8 80,4 128 67,5 19,2 80,5 129 68,8 19,6 80,6 130 70,0 20,0 80,7 131 71,3 20,5 80,7 132 72,5 21,0 80,8 133 73,8 21,5 80,9 134 75,0 22,0 81,0 135 76,3 22,5 81,1 136 77,5 23,0 81,2 137 78,8 23,5 81,2 138 80,0 24,0 81,3 139 81,3 24,5 140 82,5 25,0 141 83,5 27,3 142 84,5 29,6 143 85,5 31,9 144 86,5 34,2 145 87,5 36,6 146 88,5 38,9 147 89,5 41,2 148 90,5 43,5 149 91,5 45,8 150 92,5 48,1 151 93,5 48,2 152 94,5 48,4 153 95,5 48,5 154 96,5 48,7 155 97,5 48,8 156 98,5 48,9 157 99,5 49,1 158 100,0 49,2 159 100,0 49,3 160 100,0 49,5 161 100,0 49,6 162 100,0 49,8 163 100,0 49,9 164 100,0 50,0 165 100,0 50,2 166 100,0 50,3 167 100,0 50,5 168 100,0 50,6 169 100,0 50,7 170 100,0 50,9 171 100,0 51,0 172 100,0 51,1 173 100,0 51,3 174 100,0 51,4 175 100,0 51,6 176 100,0 51,7 177 100,0 51,8 178 100,0 52,0 179 100,0 52,1 180 100,0 52,2 181 100,0 52,4 182 100,0 52,5 183 100,0 52,7 184 100,0 52,8 185 100,0 52,9 186 100,0 53,1 187 100,0 53,2 188 100,0 53,3 189 100,0 53,5 190 100,0 53,6 191 100,0 53,8 192 100,0 53,9 193 100,0 54,0 194 100,0 54,2 195 100,0 54,3 196 100,0 54,5 197 100,0 54,6 198 100,0 54,7 199 100,0 54,9 200 100,0 55,0 201 100,0 55,1 202 100,0 55,2 203 100,0 55,3 204 100,0 55,4 205 100,0 55,5 206 100,0 55,6 207 100,0 55,7 208 100,0 55,8 209 100,0 55,9 210 100,0 56,0 211 100,0 56,1 212 100,0 56,2 213 100,0 56,3 214 100,0 56,4 215 100,0 56,5 216 100,0 56,6 217 100,0 56,7 218 100,0 56,8 219 100,0 56,9 220 100,0 57,0 221 100,0 57,1 222 100,0 57,2 223 100,0 57,3 224 100,0 57,4 225 100,0 57,5 226 100,0 57,6 227 100,0 57,7 228 100,0 57,8 229 100,0 57,9 230 100,0 58,0 231 100,0 58,1 232 100,0 58,2 233 100,0 58,3 234 100,0 58,4 235 100,0 58,5 236 100,0 58,6 237 100,0 58,7 238 100,0 58,8 239 100,0 58,9 240 100,0 59,0 241 100,0 59,1 242 100,0 59,2 243 100,0 59,3 244 100,0 59,4 245 100,0 59,5 246 100,0 59,6 247 100,0 59,7 248 100,0 59,8 249 100,0 59,9 250 100,0 60,0 251 100,0 60,1 252 100,0 60,2 253 100,0 60,3 254 100,0 60,4 255 100,0 60,5 256 100,0 60,6 257 100,0 60,7 258 100,0 60,8 259 100,0 60,9 260 100,0 61,0 261 100,0 61,1 262 100,0 61,2 263 100,0 61,3 264 100,0 61,4 265 100,0 61,5 266 100,0 61,6 267 100,0 61,7 268 100,0 61,8 269 100,0 61,9 270 100,0 62,0 271 100,0 62,1 272 100,0 62,2 273 100,0 62,3 274 100,0 62,4 275 100,0 62,5 276 100,0 62,6 277 100,0 62,7 278 100,0 62,8 279 100,0 62,9 280 100,0 63,0 281 100,0 63,1 282 100,0 63,2 283 100,0 63,3 284 100,0 63,4 285 100,0 63,5 286 100,0 63,6 287 100,0 63,7 288 100,0 63,8 289 100,0 63,9 290 100,0 64,0 291 100,0 64,1 292 100,0 64,2 293 100,0 64,3 294 100,0 64,4 295 100,0 64,5 296 100,0 64,6 297 100,0 64,7 298 100,0 64,8 299 100,0 64,9 300 100,0 65,0

Per rese superiori:

- nella regione 4, si aggiunge alla tabella una percentuale dello 0,1 per ogni hl supplementare;

- nella regione 6, il volume da distillare è determinato applicando il coefficiente 0,92 ad ogni hl supplementare.