31991R0442

Regolamento (CEE) n. 442/91 della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1991 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 442/91 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, concernente il prodotto di cui ai punti 1 e 4 della tabella allegata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, concernente i prodotti di cui ai punti 2, 3 e 5 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.

ALLEGATO

Designazione delle merci Classificazione codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Legno rotondo di conifere fresato su tutta la lunghezza per renderlo regolare, tagliato trasversalmente, di cui una estremità è stata appuntita, dei tipi utilizzati per la sistemazione dei giardini e delle siepi, per la recinzione di giardini, di spazi, ecc. 4407 10 99 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 4407, 4407 10 e 4407 10 99. La merce non può essere classificata nelle voci: 4403 o 4404, avendo subito una fresatura; 4409, non essendo stata profilata; 4421, non essendo sufficientemente lavorata. 2. Spalliere ripiegabili di palette di carico costituite da quattro tavole (2 × 2 della stessa lunghezza) munite di cerniere alle estremità; che permettono di formare un dispositivo che si posa sulla paletta stessa

(vedi la fotografia del caso n. 2) (1) 4421 90 99 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 4421, 4421 90 e 4421 90 99.

La merce deve essere considerata come parti di paletta che, peraltro, non può essere classificata nelle voci: 4415 (vedere NESA rispettivamente voce 4415, punto III e 4421, secondo comma). 3. Oggetti sotto forma di corona costituiti da gambi di vimini, decorati parzialmente con diversi elementi quali fiori e foglie artificiali, fiocchi, piccole riproduzioni di animali (come farfalle e pulcini) (vedi, a titolo d'esempio, la fotografia del caso n. 3) (1) 4602 10 91 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, della nota 1 del capitolo 6, nonché dal testo dei codici NC 4602, 4602 10 e 4602 10 91.

Infatti, la corona di gambi di vimini conferisce agli oggetti il loro carattere essenziale. 4. Apparecchi ricetrasmittenti portatili di materia plastica, anche incorporanti un sistema di chiamata morse, funzionanti su pile, del tipo walkie-talkie, aventi una potenza massima di uscita non superiore a 5 milliwatts p.a..i. (potenza apparente irraggiata) e non comportanti né circuiti che annullano i rumori, né selettori di canali, né voltmetri 9503 90 31 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 31. Questi apparecchi non possono essere compresi nel codice 8525 20 90 dato che, non avendo una potenza di uscita superiore a 5 milliwatts p.a.i. e non comportando né circuiti che annullano i rumori, né selettori di canali, né voltmetri, sono da classificare come giocattoli. 5. Oggetto sotto forma di nido di uccello costituito da gambi di vimini intrecciati, decorato con sei pulcini e con fiori e fogliame artificiali (vedi la fotografia del caso n. 5) (1) 9505 90 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 9505, 9505 90 e 9505 90 00, dato che si tratta di un oggetto decorativo poiché la presenza dei pulcini richiama chiaramente la festa pasquale.

(1) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.

Fotografia del caso n. 2. Fotografia, a titolo di esempio, del caso n. 3

Fotografia del caso n. 5