31991R0296

REGOLAMENTO (CEE) N. 296/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4059/89 che fissa le condizioni per l' ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro -

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1991 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 296/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4059/89 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'ampliamento della Comunità a seguito dell'unificazione tedesca ha esteso il mercato dei trasporti di merci su strada;

considerando che occorre pertanto aumentare, a decorrere dal 1o gennaio 1991, il contingente di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4059/89 (3) e stabilire la ripartizione fra gli Stati membri del supplemento di autorizzazioni di cabotaggio; che questa ripartizione deve permettere ai trasportatori stabiliti nella ex Repubblica federale tedesca di accedere ai mercati nazionali degli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4059/89 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« A decorrere dal 1o gennaio 1991, il numero di autorizzazioni di cabotaggio è aumentato di 298 autorizzazioni, per un totale di 15 298 autorizzazioni ».

2. All'articolo 2, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

« A decorrere dal 1o gennaio 1991, le autorizzazioni supplementari sono così ripartite tra gli Stati membri:

- Belgio 20

- Danimarca 19

- Germania 97

- Grecia 11

- Spagna 21

- Francia 26

- Irlanda 10 10

- Italia 28

- Lussemburgo 10

- Paesi Bassi 27

- Portogallo 12

- Regno Unito 17 ». Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS (1) GU n. C 19 del 28. 1. 1991. (2)

Parere reso il 18 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)

GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.