31991R0269

Regolamento (CEE) n. 269/91 della Commissione del 1o febbraio 1991 recante talune norme generali di applicazione relative agli importi forfettari destinati al finanziamento delle spese connesse a operazioni materiali di ammasso pubblico

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 02/02/1991 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0123


REGOLAMENTO (CEE) N. 269/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante talune norme generali di applicazione relative agli importi forfettari destinati al finanziamento delle spese connesse a operazioni materiali di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (4), in particolare l'articolo 6, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3609/90 (6), ha fissato il tasso di conversione agricolo da utilizzare per gli importi forfettari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78; che è opportuno datare al primo giorno dell'esercizio del FEAOG, sezione garanzia, il fatto generatore rilevante per il tasso applicabile;

considerando che la decisione del Consiglio relativa ai tassi di conversione agricoli è stata adottata dopo l'inizio dell'esercizio 1991; che occorre pertanto procedere ad una datazione particolare del fatto generatore relativo all'esercizio 1991;

considerando che, date le modifiche apportate al metodo di calcolo degli importi forfettari destinati al finanziamento delle spese connesse ad operazioni materiali d'ammasso pubblico, è opportuno finanziare nuovamente per intero gli importi forfettari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1643/89 della Commissione (7) è inserito il seguente articolo 1 bis:

« Articolo 1 bis

Gli importi forfettari sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno dell'esercizio del FEAOG sezione garanzia, per le spese connesse all'ammasso pubblico.

Tuttavia, per l'esercizio 1991, il tasso di conversione agricolo da applicare è quello vigente il 17 dicembre 1990. » Articolo 2 L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1730/86 della Commissione, del 3 giugno 1986, relativo a modalità di finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (8), è soppresso a decorrere dal 1o ottobre 1990. Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (6) GU n. L 351 del 15. 12. 1990, pag. 1. (7) GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 12. (8) GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 14.