31991R0268

Regolamento (CEE) n. 268/91 della Commissione, del 1ºfebbraio 1991, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 02/02/1991 pag. 0016 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0117


REGOLAMENTO (CEE) N. 268/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, per raggiungere gli obiettivi previsti da tali misure e garantirne la corretta applicazione, è opportuno definire gli elementi del programma d'azione che il Portogallo dovrà presentare;

considerando che è necessario definire le spese considerate ammissibili al finanziamento comunitario nonché gli elementi giustificativi delle spese effettuate, per consentire l'esame della loro conformità;

considerando che è opportuno sorvegliare lo svolgimento delle azioni previste nel programma e conoscerne i risultati al termine della loro esecuzione; che, a tal uopo, è necessario determinare le comunicazioni necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Ai fini dell'approvazione da parte della Commissione, il programma di azioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio dovrà contenere, nella presentazione, i seguenti elementi:

a) una descrizione e un'analisi della situazione di partenza relativa all'organico dei controllori, alla loro ripartizione territoriale in funzione dei compiti da svolgere e all'organizzazione dei controlli;

b) in materia di rafforzamento dell'organico dei controllori:

- una stima del fabbisogno supplementare;

- i requisiti dei controllori e le modalità di assunzione;

- una programmazione delle assegnazioni di tutti i controllori;

c) per quanto riguarda la formazione:

- una valutazione delle esigenze di formazione

- dei dipendenti incaricati dei controlli (specializzazione e riqualificazione),

- degli operatori;

- i tipi di azioni previste (corsi, seminari, tirocini, consulenze, ecc.); i corsi di formazione dei controllori devono comprendere una parte teorica e una pratica; la formazione degli operatori deve riguardare innanzitutto i produttori;

- un calendario previsionale per lo svolgimento delle azioni di formazione;

- una descrizione delle azioni di diffusione da svolgere presso gli operatori, con indicazione delle priorità e del materiale didattico utilizzato;

- l'indicazione del numero, dell'ubicazione e della composizione delle unità pilota con la relativa documentazione e il calendario relativo alla loro istituzione;

d) per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli:

- l'organizzazione dei vari tipi di controllo;

- le modalità amministrative concernenti la gestione dei controlli; le disposizioni non ancora adottate saranno comunicate non appena adottate;

- le misure adottate o da adottare per sanzionare le violazioni delle norme comuni di qualità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (2);

e) per quanto riguarda l'elaborazione di modelli di imballaggi:

- la concezione, l'elaborazione e la sperimentazione di modelli di imballaggi per alcuni prodotti considerati prioritari, adattati all'utilizzazione e alla destinazione dei prodotti stessi; tali azioni devono essere realizzate d'intesa con gli operatori interessati e in particolare con i produttori;

f) il bilancio preventivo di finaziamento del programma, con la ripartizione per azioni o categorie di spesa e anni d'esecuzione.

I progetti di modifica del programma sono comunicati immediatamente alla Commissione con la relativa motivazione. Se del caso, la Commissione presenta le sue osservazioni entro il termine di un mese. Articolo 2

Ai fini del versamento del contributo finanziario della Comunità si considerano spese ammissibili quelle connesse:

1. in materia di rafforzamento dell'organico dei controllori:

1.1. alle retribuzioni del personale supplementare; le retribuzioni comprendono gli stipendi e gli altri importi versati a norma delle disposizioni nazionali, escluse le imposte e i contributi fiscali. Ai fini della determinazione delle spese ammissibili, può essere preso in considerazione soltanto il personale assunto a decorrere dalla data dell'approvazione del programma;

1.2. all'acquisto di materiale tecnico necessario all'esecuzione dei controlli;

1.3. alle trasferte richieste dai controlli in loco; le somme possono comprendere le spese di trasporto dei dipendenti comprovate da documenti giustificativi o calcolate in base ad un importo forfettario per chilometro fissato conformemente alle disposizioni nazionali in rapporto al luogo di assegnazione degli agenti interessati;

2. alle azioni di formazione:

- organizzazione di corsi e seminari destinati sia ai controllori che agli operatori; tali spese possono comprendere la retribuzione nonché le spese di viaggio e di soggiorno delle persone incaricate delle azioni di formazione e le spese relative alla documentazione fornita ai partecipanti;

- svolgimento di tirocini in altri Stati membri per la formazione dei controllori; tali somme possono comprendere le spese d'iscrizione debitamente comprovate dall'autorità responsabile dello Stato membro interessato nonché le spese di viaggio e di soggiorno, calcolate conformemente alle disposizioni nazionali;

3. all'allestimento delle unità pilota, compreso l'acquisto di beni e/o attrezzature necessarie a simulare le operazioni di preparazione commerciale e condizionamento dei prodotti soggetti alle norme comuni di qualità; non sono ammissibili le spese connesse alla costruzione o all'allestimento di fabbricati per le unità pilota;

4. alla concezione, all'elaborazione e alla diffusione del materiale didattico: non sono ammissibili le spese di diffusione del materiale didattico con i mezzi d'informazione;

5. alla concezione, all'elaborazione e alla sperimentazione di modelli di imballaggi: non sono ammissibili le spese di semplice acquisto di imballaggi. Articolo 3

Entro il 30 aprile di ogni anno, per l'esercizio trascorso dev'essere presentata alla Commissione una situazione annuale delle spese di esecuzione del programma, corredata da tutti i documenti giustificativi necessari. Tale situazione annuale è presentata conformemente alle tabelle allegate. Articolo 4

1. Le autorità portoghesi comunicano quanto prima alla Commissione il servizio e/o l'organismo responsabile della concezione e della gestione del programma.

2. Il servizio competente:

- provvede a una contabilizzazione delle spese di esecuzione del programma che consenta di distinguere le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 2 e di verificarle in base a documenti giustificativi;

- tiene a disposizione della Commissione per almeno tre anni dopo l'esercizio in questione tutti i fascicoli di pagamento e i documenti giustificativi.

3. Al termine del secondo anno di esecuzione del programma, il servizio competente presenta alla Commissione una relazione sulle azioni realizzate.

4. Al termine del quinto anno di esecuzione del programma, il servizio competente alebora una relazione di valutazione dei risultati dell'esecuzione del programma. La Commissione informa gli Stati membri di tali risultati. Articolo 5

Le autorità protoghesi vigilano affinché le azioni avviate, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dell'organico dei controllori e la formazione, proseguano oltre la durata di esecuzione del programma. Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 22. (2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

ALLEGATO DICHIARAZIONE ANNUA DELLE SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 (ANN0 199 . .) I. RICAPITOLAZIONE DELLE SPESE

Categoria di spese Importi in moneta nazionale Contributo comunitario 80 % 1. Rafforzamento dell'effettivo dei controllori 2. Azioni di formazione 3. Allestimento delle unità pilota 4. Materiale di diffusione 5. Modelli di imballaggi Totale

II. CATEGORIA DI SPESE (1) 1. Rafforzamento dell'effettivo dei controllori

1.1. Remunerazione

(escudos)

Categoria di funzionari assunti Remunerazione Effettivo supplementare per categoria Importo Totale

(1) Allegare i documenti giustificativi.

1.2. Spese di trasferta

a) in macchina

(importo forfettario) × km = (escudos)

b) altri mezzi di trasporto (precisare)

1.3. Acquisto di materiale tecnico

(escudos)

Descrizione Importo Totale

2. Azioni di formazione

2.1. Corsi (per i controllori)

(escudos)

Descrizione delle azioni Addetti alla formazione Altre spese Importo Numero Onorari Spese di viaggio Totale

2.2. Corsi (per operatori)

(escudos)

Descrizione delle azioni Addetti alla formazione Altre spese Importo Numero Onorari Spese di viaggio Totale

2.3. Tirocini (per controllori)

(escudos)

Descrizione Numero di controllori Spese di iscrizione Spese di viaggio Spese di soggiorno Importo Totale

3. Allestimento delle unità pilota

(escudos)

Descrizione dei beni e delle attrezzature di ciascuna unità pilota Importo Totale

4. Materiale di diffusione

(escudos)

Descrizione del tipo di materiale Spese di concezione Spese di elaborazione Spese di diffusione Importo Totale

5. Modelli di imballaggi

(escudos)

Descrizione Importo Totale