Regolamento (CEE) n. 189/91 della Commissione, del 25 gennaio 1991, recante misure speciali in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1991 pag. 0028 - 0029
REGOLAMENTO (CEE) N. 189/91 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1991 recante misure speciali in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4), ha stabilito le norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90 (6), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; considerando che il regolamento (CEE) n. 2340/90 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3155/90 (8), ha previsto disposizioni atte ad impedire gli scambi tra la Comunità e l'Iraq e il Kuwait; che, d'altro canto, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni di carni bovine provenienti dalla Comunità, in seguito alla comparsa dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) hanno gravemente compromesso gli interessi economici degli esportatori comunitari; che la situazione venutasi a creare ha avuto notevoli ripercussioni sulle possibilità di esportazione alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 565/80 e (CEE) n. 3665/87; considerando che si ravvisa pertanto la necessità di limitare tale pregiudizio adottando misure speciali consistenti nella proroga di alcuni dei termini previsti dalla normativa in vigore per le restituzioni; che tali deroghe devono limitarsi, in termini di durata, allo stretto necessario, allo scopo di regolarizzare le operazioni di esportazione che non è stato possibile portare a termine in ragione delle circostanze suesposte; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, che fino all'8 agosto 1990 erano soggetti al disposto degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono prorogati fino al 31 gennaio 1991, subordinatamente al disposto del paragrafo 2, quando non sia stato possibile effettuare le operazioni di esportazione dalla Comunità verso un dato paese e di importazione nello stesso paese di destinazione, in seguito alle seguenti circostanze: - applicazione, da parte delle autorità del paese terzo di destinazione, di misure sanitarie adottate in seguito a malattie connesse alla encefalopatia spongiforme bovina, consistenti nel divieto di importare carni bovine provenienti da taluni paesi della Comunità; - applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2340/90. 2. La proroga dei termini prevista al paragrafo 1 è concessa a condizione che gli esportatori siano in grado di comprovare, in modo ritenuto soddisfacente dalle competenti autorità, di non aver potuto realizzare le esportazioni per i seguenti motivi: a) adozione, da parte delle autorità del paese destinatario, di misure sanitarie che vietano le importazioni, messe in applicazione successivamente alla conclusione del contratto di fornitura dei prodotti, ma prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione; b) impossibilità di effettuare le operazioni di esportazione, a causa dell'embargo applicabile a partire dal 7 agosto 1990. Articolo 2 Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano già stati oggetto di una dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ma non siano potuti essere esportati prima della pubblicazione del presente regolamento, a motivo di una delle situazioni indicate all'articolo 1 dello stesso, entro il termine previsto dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3665/87, a richiesta dell'operatore le competenti autorità possono: - annullare la dichiarazione di esportazione e - permettere che i prodotti siano nuovamente assoggettati al regime doganale loro applicabile prima della presentazione della dichiarazione di esportazione. In tal caso si considera che i prodotti non abbiano lasciato il regime doganale cui erano in precedenza assoggettati e restano loro applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Articolo 3 Per i prodotti cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 e per i quali non è stata presentata alcuna dichiarazione di esportazione fino al 31 gennaio 1991 a causa delle circostanze ivi indicate, l'operatore è tenuto a restituire la restituzione versata in anticipo e le cauzioni depositate vengono svincolate. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. (5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33. (7) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1. (8) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1.