Direttiva 91/688/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0044
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (91/688/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 72/462/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE (5), stabilisce in particolare le condizioni che i suini vivi, le carni suine fresche e i prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi devono soddisfare al momento dell'importazione per quanto concerne la peste suina classica; considerando che, essendo migliorata la situazione sanitaria nella Comunità per quanto concerne la peste suina classica ed essendo stata abbandonata la vaccinazione sistematica contro tale malattia, occorre modificare le condizioni previste per le importazioni di suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carne, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue: 1) all'articolo 6, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4. Per quanto concerne la peste suina classica, i suini devono provenire dal territorio di un paese terzo che: - sia indenne da almeno 12 mesi dalla peste suina classica; - non abbia autorizzato la vaccinazione negli ultimi 12 mesi; - non ammetta nel proprio territorio suini che siano stati vaccinati da meno di 12 mesi. 5. In deroga al paragrafo 4 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, di autorizzare l'importazione di suini provenienti da una parte del territorio di un paese terzo, a condizione che in tutto il territorio di tale paese sia vietata la vaccinazione contro la peste suina classica e che detta parte di territorio risponda alle condizioni fissate al paragrafo 4. 6. In deroga al paragrafo 4, qualora si manifesti la peste suina classica in un paese terzo che risponde alle condizioni fissate al paragrafo 4, si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, che il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 4, primo trattino, sia ridotto a sei mesi se: a) un focolaio o un certo numero di focolai tra loro connessi sul piano epidemiologico si manifestano in una regione geografica delimitata, e b) il focolaio o i focolai sono stati totalmente eliminati in un periodo di tre mesi senza ricorrere alla vaccinazione.»; 2) all'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) in cui da almeno 12 mesi non sia stato constatato alcun caso di peste suina classica, da almeno 12 mesi non sia stata autorizzata la vaccinazione contro la peste suina classica e nel corso dei 12 mesi precedenti nessun suino sia stato vaccinato contro la peste suina classica.»; 3) all'articolo 15 è aggiunta la frase seguente: «conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, si può decidere di derogare all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c).» Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991. Per il ConsiglioIl PresidenteP. BUKMAN (1)GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 21. (2)GU n. C 326 del 16. 12. 1991. (3)Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4)GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (5)GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45.