31991L0632

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1991 recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/632/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 10/12/1991 pag. 0023 - 0024


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1991 recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (91/632/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare gli articoli 19, 20 e 21,

considerando che la Germania e la Danimarca hanno chiesto una modifica dell'etichettatura di un certo numero di sostanze e lo hanno notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE;

considerando che l'esame dell'elenco delle sostanze pericolose comprese nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE ha dimostrato che il detto elenco deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è così modificato:

1) Le voci inserite all'allegato I della presente direttiva sostituiscono quelle dell'allegato I.

2) Le voci di cui all'allegato II della presente direttiva sono inserite per la prima volta nell'allegato I.

3) Le voci con il n. EC dell'allegato III della presente direttiva sono soppresse dall'allegato I.

Articolo 2

1. Gli Stati membri attuano, entro e non oltre il 1o luglio 1993, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri dovrannno citare la presente direttiva o farne specifico riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. La procedura in tal senso verrà adottata dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1991. Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

ALLEGATO I, ALLEGATO II e ALLEGATO III

Questi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 338 A.

(Vedi annuncio in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale.)