31991L0499

Direttiva 91/499/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0107 - 0109
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0093


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1991 che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica (91/499/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/422/CEE (4), stabilisce i metodi per mantenere la qualifica di allevamenti ufficialmente indenni dalla brucellosi e di allevamenti indenni dalla leucosi bovina enzootica (EBL);

considerando che, date la nuove conoscenze scientifiche ed il progresso tecnico nella diagnostica e nella lotta contro la brucellosi bovina e la leucosi bovina enzootica, si è rivelato necessario modificare i vigenti provvedimenti comunitari in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 64/432/CEE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. C 48 del 25. 2. 1991, pag. 214.(2) GU n. C 60 dell'8. 3. 1991, pag. 43.(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della direttiva 64/432/CEE 1) Nell'allegato A, il testo del punto II A.1 c) ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) sono controllati annualmente per stabilire l'assenza di brucellosi mediante tre prove dell'anello, oppure tre saggi ELISA su latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi o mediante due prove dell'anello, o due saggi ELISA su latte, effettuati a intervalli di almeno tre mesi e una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue) effettuata non meno di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello o il secondo saggio ELISA su latte. Se non vengono effettuate le prove dell'anello o il saggio ELISA sul latte, si devono effettuare ogni anno due prove sierologiche (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue) ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti ad operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi la percentuale degli allevamenti di bovini infetti non supera l'1 %, è sufficiente effettuare ogni anno due prove dell'anello o due saggi ELISA su latte a intervalli di almeno tre mesi, oppure una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue).

In caso di controllo mediante prove dell'anello sulle cisterne gli esami di cui ai commi precedenti devono essere raddoppiati e gli intervalli tra le prove devono essere ridotti della metà.»

2) Nell'allegato C è aggiunta la lettera seguente:

«H. Il saggio ELISA per la brucellosi bovina come descritto all'allegato G.»

3) Nell'allegato G, capitolo II:

a) al titolo sono aggiunti i termini seguenti:

«e brucellosi bovina»;

b)

Il testo del punto C è sostituito dal testo seguente:

«C. Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca della leucosi bovina enzootica e della brucellosi bovina

1. Per procedere al saggio ELISA occorrono le attrezzature ed i reattivi qui indicati:

a) micropiastre, cuvette o qualsiasi altro recipiente per la fase solida;

b)

l'antigene è fissato sulla fase solida con o senza l'ausilio di anticorpi leganti policlonali o monoclonali. Se la fase solida è rivestita direttamente dall'antigene, tutti i campioni in esame che presentano reazione positiva devono essere riesaminati facendo riferimento all'antigene di controllo nel caso dell'EBL. L'antigene di controllo dovrebbe essere identico all'antigene in questione, fatta eccezione per gli antigeni del virus della leucosi bovina. Se gli anticorpi leganti sono distribuiti sulla fase solida, gli anticorpi non devono reagire ad antigeni diversi da quelli del virus della leucosi bovina;

c)

il fluido biologico da esaminare;

d)

controlli positivi e controlli negativi corrispondenti;

e)

il coniugato;

f)

un substrato adatto all'enzima impiegato;

g)

una soluzione di arresto, se necessario;

h)

soluzioni per la diluizione dei campioni per la preparazione dei reattivi e per il lavaggio;

i)

un sistema di lettura corrispondente al substrato impiegato.

2.

Standardizzazione e sensibilità della prova:

a)

Per la leucosi bovina enzootica la sensibilità del saggio ELISA deve essere di livello tale che il siero E4 risulti positivo quando è diluito 10 volte (campioni di siero) o 250 volte (campioni di latte più della diluizione ottenuta da singoli campioni presi congiuntamente. Nelle prove in cui i campioni (siero e latte) sono esaminati individualmente, il siero E4 diluito nella

proporzione di 1:10 (nel siero negativo) o di 1:250 (nel latte negativo) deve presentare una reazione positiva quando è esaminato in una diluizione di prova uguale a quella impiegata per le prove individuali. Gli istituti ufficiali indicati nel punto A.2 sono responsabili del controllo di qualità del metodo ELISA, in particolare per determinare per ogni lotto di produzione, il numero di campioni da mettere in comune in funzione del titolo ottenuto per il siero E4.

Il siero E4 è fornito dal laboratorio veterinario nazionale di Copenhagen.

b)

Per la brucellosi:

1) i campioni di latte sfuso vengono classificati negativi se danno una reazione inferiore al 50 % di quella data da una diluizione: 1:10 000 del secondo siero standard internazionale della brucellosi diluito in latte negativo;

2)

i campioni singoli di siero vengono classificati negativi se danno una reazione inferiore al 10 % di quella data da una diluizione di 1:200 del secondo siero standard internazionale della brucellosi diluito in soluzione salina o qualsiasi altra soluzione riconosciuta secondo la procedura prevista all'articolo 12 previo parere del comitato scientifico veterinario.

Gli standard ELISA della brucellosi devono essere quelli specificati nell'allegato C, punti A.1 e A.2 (da usare alle diluizioni indicate sull'etichetta).

3.

Condizioni di impiego del saggio ELISA per la ricerca della leucosi bovina enzootica e della brucellosi bovina:

Il metodo ELISA può essere utilizzato su un campione di latte o di siero prelevato dal latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30 % delle vacche da latte sono in lattazione.

In caso di ricorso alla facoltà precitata devono essere prese misure per assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui provengono il latte o i sieri esaminati.

In caso di risultato positivo su uno dei campioni, sono applicabili le disposizioni previste nell'allegato A, capitolo II, punto A 1 c) i) per quanto concerne la brucellosi bovina e nel presente all'allegato, capitolo I, punto A.1 per quanto concerne la EBL.»