Direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/1991 pag. 0034 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0061
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1991 che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari (91/357/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE (2), in particolare l'articolo 10, lettera a), considerando che, per quanto concerne l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a informare obiettivamente e nel modo più preciso possibile l'allevatore sulla composizione e sull'impiego dei mangimi; considerando che la determinazione quantitativa degli ingredienti dei mangimi destinati agli animali da reddito crea attualmente, sul piano del controllo, difficoltà a causa soprattutto della natura dei prodotti utilizzati, della complessità della miscela ottenuta o del processo di fabbricazione dei mangimi; considerando che occorre pertanto - allo stadio attuale - orientarsi, almeno per i mangimi destinati agli animali da reddito, verso una formula di dichiarazione flessibile che si limiti all'indicazione dei componenti dell'alimento senza specificarne la quantità; che è inoltre necessario determinare le categorie che consentono di raggruppare sotto una denominazione comune vari ingredienti; considerando che la direttiva 79/373/CEE prevede che, data l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche vengono stabilite categorie che raggruppano vari ingredienti entro il 22 gennaio 1991; considerando che, siccome categorie di ingredienti sono già state determinate dalla direttiva 82/475/CEE della Commissione (3) per gli alimenti composti destinati agli animali familiari, è opportuno adottare disposizioni analoghe per gli alimenti destinati ad animali diversi, ai sensi della direttiva 79/373/CEE, da quelli familiari; considerando tuttavia che non è possibile stabilire categorie comprendenti tutti gli ingredienti che entrano nella composizione degli alimenti composti; che il fabbricante deve pertanto indicare separatamente gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie definite nell'allegato; considerando che gli ingredienti della categoria 12 « Prodotti derivati da animali terrestri » debbono inoltre essere conformi alle disposizioni della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (4); considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Quando, secondo l'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, l'indicazione del nome specifico degli ingredienti può essere sostituita dalla menzione della categoria alla quale l'ingrediente appartiene, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali diversi da quelli familiari. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. (2) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 35. (3) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27. (4) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51. ALLEGATO CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI Categoria Definizione 1. Cereali in grani I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendente dalla forma di presentazione da cui non sia stato asportato altro che il tegumento e la pula. 2. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli comprese nella categoria 15. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 3. Semi oleosi I semi e frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, ma da cui non sia stato asportato altro che il tegumento o la buccia. 4. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 15. Tali prodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano più del 5 % dei grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15 % di proteine gregge sulla sostanza secca. 5. Prodotti e sottoprodotti di semi di leguminose Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 3 e 4. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 6. Prodotti e sottoprodotti derivati da tuberi e radici I prodotti e sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 7. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero I prodotti e sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta I prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano più del 5 % di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15 % di proteine gregge sulla sostanza secca. 9. Foraggi essiccati Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde e essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca a meno che contengano più del 15 % di proteine gregge sulla sostanza secca. 10. Prodotti cellulosi Gli ingredienti degli alimenti contenenti più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 4, 8 e 9. 11. Prodotti lattiero-caseari I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 15. 12. Prodotti derivati di animali terrestri Prodotti derivati dalla trasformazione di scarti di animali terrestri a sangue caldo definiti nell'articolo 2 della direttiva del Consiglio 90/667/CEE eccettuati il grasso estratto compresi nella categoria 15 e che sono praticamente esenti di zoccoli, corna, pelle, pelo, setole, contenuto del tratto digerente e penne non idrolizzate, nonché i prodotti contenenti più del 50 % di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14. 13. Prodotti di pesci Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla lavorazione, diversi dall'olio di pesce separato e derivati, compresi nella categoria 15, eccettuati i prodotti contenenti più del 50 % di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14. 14. Minerali Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 50 % di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti più del 5 % sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico. 15. Oli e grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati. 16. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari.