31991L0249

Direttiva 91/249/CEE della Commissione del 19 aprile 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 18/05/1991 pag. 0043 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0189


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (91/249/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/248/CEE (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato un nuovo impiego dell'oligo-elemento-solfato ferroso, monoidrato; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che un apporto troppo elevato di vitamina A nell'alimentazione degli animali può avere degli effetti indesiderati sulla qualità della produzione animale; che perciò è necessario, nell'attesa che certi studi siano portati a termine, introdurre per gli alimenti dei tenori massimi corrispondenti ai bisogni effettivi di sostentamento e di produzione degli animali durante il periodo di finalizzazione;

considerando che in alcuni Stati membri l'impiego di vari additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici o degli agenti leganti è stato sperimentato con successo; che, in attesa che questi nuovi usi possano essere ammessi a livello comunitario, è opportuno autorizzarli provvisoriamente sul piano nazionale;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1991 e ne informano la Commissione.

Le disposizioni suddette devono recare un riferimento alla presente direttiva quando vengono adottate dagli Stati membri o devono essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1991.

Per la CommissioneRay MAC SHARRYMembro della Commissione

(1)GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

1.

Nell'allegato I:

a)

nella parte H, «Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», il testo della voce E 672, «1. Vitamina A», è sostituito dal seguente:

Numero

CEE

Additivo

Denominazione chimica,

descrizione

Specie animale e ca-

tegoria di animali

Età massima

Tenore massimo UI/kg dell'alimento completo e della razione giornaliero

Altre disposizioni

«E 6721. Vitamina A-Polli da ingrasso-13 500

Anatre da ingrasso-13 500

Tacchini da ingrasso-13 500

Agnelli da ingrasso-13 500

Suini da ingrasso-13 500

Vitelli da ingrasso-13 500

Bovini da ingrasso-25 000Solo negli alimenti per allattamento

Altre specie o categorie di animali--Tutti gli alimenti

'

b)

nella parte I, «Oligo-elementi», sotto la voce E 1 «Ferro», il testo della colonna «altre disposizioni» per il «Solfato ferroso» monoidrato è sostituito dal seguente:

Numero

CEE

Elemento

Additivo

Denominazione chimica,

descrizione

Tenore massimo dell'elemento in

mg/kg di alimento completo

Altre disposizioni

Consentito:

i)

nel latte scremato in polvere denaturato e negli alimenti composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione:

-

rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 della Commissione,

-

indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di ferro aggiunto espresso come elemento;

ii)

negli alimenti composti diversi da quelli di cui al punto i).»

'

2.

Nell'Allegato II

a)

nella parte A, «Antibiotici», è aggiunta la voce seguente:

Numero

Additivi

Denominazione chimica,

descrizione

Specie animale o

categoria di animali

Età

massima

Tenore

minimo

Tenore

massimo

mg/kg di alimento

completo

Altre disposizioni

Durata

dell'auto-

rizzazione

29EfrotamicinaC59H88N2O20Suinetti4 mesi48-30. 11. 1991

Suini6 mesi46-30. 11. 1991

'

b)

nella parte L, «Agenti leganti, antiagglomeranti o coagulanti», è aggiunta la voce seguente:

Numero

Additivi

Denominazione chimica,

descrizione

Specie animale o

categoria di animali

Età

massima

Tenore

mimimo

Tenore

massimo

mg/kg di alimento

completo

Altre disposizioni

Durata

dell'auto-

rizzazione

1Aluminati di calcio sinteticoMiscugli di aluminati di calcio con un tenore da 35 a 51 % di Al2O3

Tenore massimo in molibdenio: 20 mg/kgPollame, conigli e suini--20 000Tutti gli alimenti30. 11. 1991

'