Direttiva 91/249/CEE della Commissione del 19 aprile 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 18/05/1991 pag. 0043 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0189
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (91/249/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/248/CEE (2), in particolare l'articolo 7, considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato un nuovo impiego dell'oligo-elemento-solfato ferroso, monoidrato; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità; considerando che un apporto troppo elevato di vitamina A nell'alimentazione degli animali può avere degli effetti indesiderati sulla qualità della produzione animale; che perciò è necessario, nell'attesa che certi studi siano portati a termine, introdurre per gli alimenti dei tenori massimi corrispondenti ai bisogni effettivi di sostentamento e di produzione degli animali durante il periodo di finalizzazione; considerando che in alcuni Stati membri l'impiego di vari additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici o degli agenti leganti è stato sperimentato con successo; che, in attesa che questi nuovi usi possano essere ammessi a livello comunitario, è opportuno autorizzarli provvisoriamente sul piano nazionale; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1991 e ne informano la Commissione. Le disposizioni suddette devono recare un riferimento alla presente direttiva quando vengono adottate dagli Stati membri o devono essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1991. Per la CommissioneRay MAC SHARRYMembro della Commissione (1)GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO 1. Nell'allegato I: a) nella parte H, «Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», il testo della voce E 672, «1. Vitamina A», è sostituito dal seguente: Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale e ca- tegoria di animali Età massima Tenore massimo UI/kg dell'alimento completo e della razione giornaliero Altre disposizioni «E 6721. Vitamina A-Polli da ingrasso-13 500 Anatre da ingrasso-13 500 Tacchini da ingrasso-13 500 Agnelli da ingrasso-13 500 Suini da ingrasso-13 500 Vitelli da ingrasso-13 500 Bovini da ingrasso-25 000Solo negli alimenti per allattamento Altre specie o categorie di animali--Tutti gli alimenti ' b) nella parte I, «Oligo-elementi», sotto la voce E 1 «Ferro», il testo della colonna «altre disposizioni» per il «Solfato ferroso» monoidrato è sostituito dal seguente: Numero CEE Elemento Additivo Denominazione chimica, descrizione Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo Altre disposizioni Consentito: i) nel latte scremato in polvere denaturato e negli alimenti composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione: - rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 della Commissione, - indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di ferro aggiunto espresso come elemento; ii) negli alimenti composti diversi da quelli di cui al punto i).» ' 2. Nell'Allegato II a) nella parte A, «Antibiotici», è aggiunta la voce seguente: Numero Additivi Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni Durata dell'auto- rizzazione 29EfrotamicinaC59H88N2O20Suinetti4 mesi48-30. 11. 1991 Suini6 mesi46-30. 11. 1991 ' b) nella parte L, «Agenti leganti, antiagglomeranti o coagulanti», è aggiunta la voce seguente: Numero Additivi Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore mimimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni Durata dell'auto- rizzazione 1Aluminati di calcio sinteticoMiscugli di aluminati di calcio con un tenore da 35 a 51 % di Al2O3 Tenore massimo in molibdenio: 20 mg/kgPollame, conigli e suini--20 000Tutti gli alimenti30. 11. 1991 '