31991L0191

Direttiva 91/191/CEE del Consiglio del 27 marzo 1991 che modifica la direttiva 69/169/CEE in materia di franchigie sugli acquisti per i quali sono già state pagate le imposte nel traffico intraComunitàrio e che riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca ed all'Irlanda per quanto concerne le regole sulle franchigie per i viaggiatori relative alle importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 16/04/1991 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0029


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1991 che modifica la direttiva 69/169/CEE in materia di franchigie sugli acquisti per i quali sono già state pagate le imposte nel traffico intracomunitario e che riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca ed all'Irlanda per quanto concerne le regole sulle franchigie per i viaggiatori relative alle importazioni (91/191/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 8 A del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e stabilisce che tale mercato sia instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che il sistema delle franchigie viaggiatori riguarda merci circolanti tasse pagate e che in tale ottica prefigura il modo di circolazione delle merci che sarà d'applicazione nel mercato interno;

considerando che, tenuto conto del carattere progressivo dell'instaurazione del mercato interno, così come stabilito nell'articolo 8 A del trattato, un aumento delle franchigie in valore è necessario, come prima tappa, sia ai fini del mercato interno che per la realizzazione degli obiettivi della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le franchigie delle imposte sulle cifre d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/194/CEE (5), quali sono precisati nel suo secondo considerando; che l'instaurazione del mercato interno implica che le merci acquistate per le quali le imposte sono state pagate potranno essere trasportate all'interno della Comunità senza dover pagare ulteriori imposizioni e che le franchigie esistenti per i viaggiatori cesseranno di esistere poiché saranno prive di senso;

considerando che è anche necessario eliminare tutte le disparità di trattamento dei viaggiatori che entrano nei diversi Stati membri;

considerando che per un periodo limitato si devono prevedere deroghe a favore dell'Irlanda e del Regno di Danimarca a causa delle difficoltà economiche risultanti dall'applicazione dei livelli generali delle franchigie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, a decorrere dal 1o luglio 1991,

- nel paragrafo 1, la somma di « 390 ecu » è sostituita da « 600 ecu »,

- nel paragrafo 2, la somma di « 100 ecu » è sostituita da « 150 ecu ».

2) All'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente e i paragrafi 5, 6 e 7 diventano rispettivamente i paragrafi 6, 7 e 8;

« 5. Nel caso dell'Irlanda e il Regno di Danimarca le restrizioni del paragrafo 1 non possono comunque dar luogo, a favore di coloro cui si applicano, ad un trattamento più favorevole di quello risultante dagli articoli 7 quater e 7 quinquies. Le restrizioni indicate al paragrafo 1 saranno calcolate in riferimento all'articolo 2 e all'articolo 4, colonna II della tabella. »

3) All'articolo 7 ter, a decorrere dal 1o luglio 1991,

a) nel paragrafo 1:

- il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) Il Regno di Danimarca e la Repubblica ellenica sono autorizzati ad escludere dalla franchigia merci il cui valore unitario è superiore a 340 ecu. »

- alla lettera b) l'importo di « 85 ecu » è sostituito da « 95 ecu »;

b) nel paragrafo 2 l'importo di « 85 ecu » è sostituito da « 95 ecu ».

4) Il testo dell'articolo 7 quater è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7 quater

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato, fino al 31 dicembre 1991, ad applicare i seguenti limiti quantitativi all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che risiedono in Danimarca e hanno soggiornato meno di 36 ore al di fuori della Danimarca:

Prodotti - Sigarette 100 - Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol zero - Birre 12 litri »

5) È aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 7 quinquies

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 ed entro i limiti fissati in questo articolo, l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1991, ad applicare un limite quantitativo di 25 litri di birra a tutti i viaggiatori che entrano nel suo territorio.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1991, ad applicare i seguenti limiti all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che hanno soggiornato meno di 24 ore al di fuori dell'Irlanda:

a) qualora provengano dalla Comunità, 110 ecu

b)

Prodotti - Sigarette o 150 - Tabacco da fumo 200 g - Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, o 3/4 litro - Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole sake o bevande affini, con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol, vini spumanti, vini alcolizzati, e 1,5 litri - Vini tranquilli (*) 2,5 litri - Birra 12 litri

(*) Per i viaggiatori provenienti da paesi terzi si applica il limite per i vini tranquilli previsto dall'articolo 4, paragrafo 1. » Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

- a decorrere dal 1o luglio 1991 per l'articolo 1, punti 1), 2) e 3),

- il giorno della notifica (6) della presente direttiva agli Stati membri per quanto riguarda l'articolo 1, punti 4) e 5).

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS (1) GU n. C 245 del 26. 9. 1989, pag. 5 e GU n. C 70 del 20. 3. 1990, pag. 6. (2) GU n. C 323 del 27. 12. 1989, pag. 119. (3) GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 59. (4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6. (5) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 47. (6) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri l'8 aprile 1991.