31991L0102

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1991 recante modifica della direttiva 88/272/CEE che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (91/102/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1991 pag. 0050 - 0050


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1991 recante modifica della direttiva 88/272/CEE che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (91/102/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

viste le richieste presentate dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Francia, dall'Irlanda, dal Portogallo, dall'Italia e dal Regno Unito,

considerando che la direttiva 77/93/CEE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che tali misure comprendono quelle che gli Stati membri devono adottare per quanto concerne i vegetali, i prodotti vegetali ed altri prodotti provenienti da paesi terzi;

considerando che in alcuni Stati membri vigono disposizioni più rigorose per quanto concerne questi vegetali e prodotti vegetali;

considerando che, negli Stati richiedenti, tali misure più rigorose includono alcune restrizioni per determinati prodotti originari di paesi terzi;

considerando che la direttiva 88/272/CEE della Commissione (3) ha modificato gli allegati della direttiva 77/93/CEE onde permettere agli Stati membri interessati di imporre le restrizioni in questione anche quando i prodotti considerati, originari di un paese terzo, provengono da altri Stati membri; che tali modifiche costituivano soltanto misure di protezione provvisorie applicabili per un periodo limitato per consentire alla Commissione di esaminare, caso per caso, il fondamento fitosanitario delle restrizioni;

considerando che risulta impossibile portare a termine questo esame entro il periodo limitato stabilito inizialmente dalla direttiva 88/272/CEE;

considerando che la direttiva 90/113/CEE delle Commissione (4) ha prorogato di un anno il periodo stabilito inizialmente;

considerando che si rivela impossibile concludere in tempo l'esame suddetto, nonostante la proroga di un anno del periodo iniziale; che è pertanto opportuno prorogare ulteriormente il periodo stesso;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

All'articolo 4 della direttiva 88/272/CEE, la data del « 31 dicembre 1990 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1991 ». Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri. Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29. (3) GU n. L 116 del 4. 5. 1988, pag. 19. (4) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 51.