Direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 19/02/1991 pag. 0037 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0173
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 1991 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina (91/69/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 91/68/CEE (4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e caprini; che, per agevolare uno sviluppo armonioso di questi scambi, occorre definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; considerando che la direttiva 72/462/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE (6), stabilisce disposizioni in materia di polizia sanitaria per quanto riguarda l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi; considerando che gli animali delle specie ovina e caprina appartengono, come gli animali della specie bovina, alla famiglia dei bovidi e sono sensibili alle medesime malattie; che il patrimonio zootecnico comunitario è pertanto esposto a rischi analoghi in occasione di importazioni in provenienza da un paese terzo; che occorre pertanto far riferimento, in linea di massima, alle norme previste dalla direttiva 72/462/CEE, apportandovi le modifiche necessarie in considerazione delle caratteristiche specifiche degli animali appartenenti alle specie ovina e caprina, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue: 1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente: «Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importa zione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi». 2) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente: «- di animali domestici da riproduzione, da allevamento, da ingrasso o da macello delle specie ovina e caprina,». 3) Il testo dell'articolo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente: «Ai fini della presente direttiva, le definizioni che figurano negli articoli 2 della direttiva 64/432/CEE, della direttiva 64/433/CEE, della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (7), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (8), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (9), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, e della direttiva 91/68/CEE (10), sono applicate ove necessario.(11) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (12) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (13) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (14) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.» 4) Il testo dell'articolo 2, terzo comma, lettera c) è sostituito dal testo seguente: «c) paese terzo: il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE e 91/68/CEE;». 5) Il testo dell'articolo 2, terzo comma, lettera e) è sostituito dal testo seguente: «e) azienda: l'impresa agricola, industriale o commerciale ufficialmente controllata, situata sul territorio di un paese terzo, in cui sono tenuti o allevati abitualmente animali delle specie bovina o suina da allevamento, da ingrasso o da macello o animali delle specie ovina o caprina da riproduzione, da allevamento, da produzione o da macello;». 6) All'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, parte introduttiva, i termini «specie bovina e suina» sono sostituiti dai termini «specie bovina, suina, ovina e caprina». 7) Il titolo del capitolo II è sostituito dal titolo seguente: «CAPITOLO II Importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina». 8) All'articolo 6, lettera a), primo trattino sono aggiunti i termini «la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della Valle del Rift,». 9) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Può essere decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 29, una limitazione delle autorizzazioni a specie particolari, ad animali delle specie bovina e suina da macello, da allevamento o da produzione, ad animali delle specie ovina o caprina da riproduzione, da allevamento, da ingrasso o da macello o ad animali destinati ad usi particolari, nonché l'applicazione, dopo l'importazione, di qualsiasi misura di polizia sanitaria che si riveli necessaria. Per quanto riguarda gli animali da riproduzione, da allevamento, da produzione o da ingrasso, i requisiti previsti in virtù del presente paragrafo possono essere diversi secondo gli Stati membri, onde tener conto delle disposizioni particolari di cui essi beneficiano nel quadro degli scambi intracomunitari.» 10) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria da stabilire, conformemente al paragrafo 1: - le norme stabilite all'allegato A della direttiva 64/432/CEE sono applicabili, come base di riferimento, per la tubercolosi dei bovini, la brucellosi dei bovini e dei suini, - le norme stabilite agli articoli 4, 5 e 6 oppure in applicazione dell'articolo 7 o 8, nonché quelle che figurano all'allegato A della direttiva 91/68/CEE sono applicabili, come base di riferimento, per le malattie alle quali sono sensibili gli ovini ed i caprini. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 29, e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie sanitarie analoghe; in tal caso, sono fissate secondo la suddetta procedura condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle previste dagli articoli o dagli allegati sopracitati, in modo da permettere l'ingresso degli animali in questione nelle mandrie e nei greggi comunitari.» 11) Nell'articolo 9, i termini «specie bovina e suina» sono sostituiti dai termini «specie bovina, suina, ovina e caprina». 12) Nell'articolo 10, primo comma, frase introduttiva, i termini «specie bovina e suina» sono sostituiti dai termini «specie bovina, suina, ovina e caprina». 13) Il testo dell'articolo 10, primo comma, lettera a) è sostituito dal testo seguente: «a) per gli animali delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione e per gli animali delle specie ovina e caprina da riproduzione, da allevamento o da ingrasso da almeno sei mesi;». 14) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente: «1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina soltanto dietro presentazione di un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo speditore.» 15) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) è sostituito dal testo seguente: «d) attestare che gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina rispondono alle condizioni previste dalla presente direttiva e a quelle stabilite in attuazione della direttiva stessa per l'importazione in provenienza da paesi terzi;». 16) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Gli Stati membri vigilano affinché gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano immediatamente sottoposti, al loro arrivo nel territorio della Comunità, ad un controllo sanitario effettuato da un veterinario ufficiale, indipendentemente dal regime doganale nell'ambito del quale sono dichiarati.» 17) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente: «2. Gli Stati membri vigilano affinché sia vietata la circolazione nella Comunità di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina quando risulti, nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, che:». 18) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino è sostituito dal testo seguente: «- le condizioni previste dalla presente direttiva, quelle che figurano negli allegati da A a D della direttiva 64/432/CEE, nonché quelle previste agli articoli 4, 5 o 6 oppure stabilite in applicazione degli articoli 7 o 8 nonché quelle che figurano nell'allegato A della direttiva 91/68/CEE non sono state osservate dal paese terzo esportatore;». 19) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Il certificato che accompagna gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina all'atto dell'importazione deve, in seguito al controllo sanitario (controllo all'importazione), recare una menzione da cui risulti chiaramente che gli animali sono stati ammessi o respinti.» 20) Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente: «a) dei posti di controllo di frontiera per l'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina,». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 36.(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 187.(3) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 9.(4) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.(6) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.