Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 23/01/1991 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0083
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 recante modifica della definizione tecnica di « banche multilaterali di sviluppo » di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (91/31/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 9, considerando che la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (2); considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della direttiva 89/647/CEE definisce le « banche multilaterali di sviluppo » enumerando la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la « Nordic investment Bank » e la Banca di sviluppo dei Caraibi; considerando che la definizione di banche multilaterali di sviluppo può essere oggetto di modifiche tecniche come disposto nell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva citata e in conformità della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 2 della medesima direttiva 89/647/CEE; considerando che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo racchiude le stesse caratteristiche essenziali delle banche multilaterali di sviluppo precitate; che questa nuova istituzione finanziaria multilaterale ha fondamentalmente una natura europea e una composizione in larga misura internazionale; che essa rappresenta una nuova struttura di cooperazione unica in Europa per la promozione del progresso economico dei paesi dell'Europa centrale e orientale, per aiutare le loro economie a divenire più competitive a livello internazionale ed assisterli nella loro opera di ricostruzione e sviluppo e ridurre quindi, ove necessario, gli eventuali rischi relativi al finanziamento delle loro economie; che per tali motivi la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo deve essere compresa nella definizione di « banche multilaterali di sviluppo » di cui alla direttiva 89/647/CEE; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato consultivo bancario delle Comunità europee nella sua veste di comitato incaricato di assistere la Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della direttiva 89/647/CEE, la definizione di « banche multilaterali di sviluppo » comprende la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Articolo 2 1. Subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, gli Stati membri, nel dare attuazione alla direttiva 89/647/CEE, adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 marzo 1991. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14. (2) GU n. C 241 del 26. 9. 1990, pag. 1.