Decima Direttiva 91/27/CEE della Commissione del 19 dicembre 1990 che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 22/01/1991 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0095
DECIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (91/27/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/506/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo e quarto trattino, considerando che la direttiva 77/93/CEE stabilisce misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che gli organismi nocivi interessati sono elencati nell'allegato II della summenzionata direttiva; che nell'allegato III figura inoltre un elenco dei prodotti soggetti, in determinate condizioni, al divieto d'importazione; che questa direttiva stabilisce inoltre determinati requisiti che debbono essere rispettati per meglio garantire l'esenzione dai suddetti organismi nocivi; considerando che il campo di applicazione della direttiva deve essere meglio definito per quanto riguarda gli ibridi fra generi diversi derivanti da incroci tra i generi Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.; considerando che i relativi allegati della direttiva 77/93/CEE debbono essere pertanto modificati di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 77/93/CEE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 1991. Tali disposizioni fanno espresso riferimento alla presente direttiva. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 67. ALLEGATO 1. All'allegato I, parte B, lettera d), la colonna di sinistra è modificata nel seguente modo: « Virus di vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o loro ibridi ». 2. All'allegato II, parte A, lettera a), punto 7 a), la colonna di destra è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea americanum P. Mill., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato ». 3. All'allegato II, parte B, lettera a), punto 1, la colonna di mezzo è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad esclusione delle sementi ». 4. All'allegato II, parte B, lettera a), punto 10 a), la colonna di mezzo è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, Malus Mill. e Pyrus L. destinati alla piantagione, ad esclusione delle sementi ». 5. All'allegato II, parte B, lettera a), punto 12, la colonna di centro è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad esclusione delle sementi ». 6. All'allegato II, parte B, lettera c), punto 2, ed all'allegato II, parte B, lettera c), punto 4, la colonna di centro è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o loro ibridi ». 7. All'allegato III, parte A, punto 11, la colonna di sinistra è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, ad esclusione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante ornamentali ». 8. All'allegato III, parte B, punto 1, la colonna di sinistra è modificata nel seguente modo: « Vegetali d'agrumi (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi) ». 9. All'allegato IV, parte A, punto 15 a), la colonna di sinistra è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea americana P. Mill., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari di paesi terzi o provenienti da tali paesi ». 10. All'allegato IV, parte B, punto 8, la colonna di sinistra è modificata nel seguente modo: « Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, ad esclusione dei frutti e delle sementi ».