RACCOMANDAZIONE N. 556/91/CECA DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1991 relativa alla sorveglianza comunitaria di alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari di paesi terzi -
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 08/03/1991 pag. 0018 - 0022
RACCOMANDAZIONE N. 556/91/CECA DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1991 relativa alla sorveglianza comunitaria di alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari di paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74, considerando che con la raccomandazione n. 3979/89/CECA (1) la Commissione ha sottoposto a sorveglianza comunitaria le importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio; considerando che persistono i motivi che hanno indotto originariamente la Commissione a prendere siffatto provvedimento e che pertanto occorre prorogare il sistema di sorveglianza al fine di ottenere informazioni più esaurienti sulle importazioni prevedibili e sulle condizioni alle quali vengono effettuate; considerando che è stato recentemente osservato un incremento anormale delle importazioni di prodotti di seconda scelta o declassati e che occorre sorvegliare con maggiore attenzione tali importazioni, FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE: Articolo 1 1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio elencati nell'allegato II e originari di paesi terzi non appartenenti all'EFTA, è subordinata al rilascio di un documento d'importazione. 2. Fino a prova contraria fornita dall'importatore, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati di prima scelta. 3. Il documento d'importazione è rilasciato e vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro 10 giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa debitamente compilata e corredata di due copie del o dei contratti d'acquisto che l'hanno originata e della o delle conferme dell'ordinazione da parte del venditore. Su richiesta dell'autorità che rilascia le licenze, devono essere presentati l'originale di tali documenti, nonché la fattura pro forma. 4. Il paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore delle restrizioni quantitative applicate dagli Stati membri per taluni prodotti siderurgici nei confronti di determinati paesi terzi. 5. Il periodo di validità del documento d'importazione è fissato in tre mesi, fatta salva la eventuale modifica del vigente regime d'importazione. Articolo 2 1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati i seguenti dati: a) nome, indirizzo, professione, numero di telefono e numero di telex o telefax dell'importatore; b) designazione della merce e numero di codice secondo la nomenclatura combinata (2); c) paese d'origine; d) paese di provenienza; e) peso netto per partita; f) moneta e valore (cif o daf) fatturato; g) data e luogo di sdoganamento previsti; h) se del caso, caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati, secondo le indicazioni date dalla Commissione nella comunicazione relativa ai criteri d'identificazione. 2. L'importatore dovrà inoltre fornire le seguenti informazioni complementari: A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato I (importazione diretta): a) la designazione commerciale dei prodotti e le caratteristiche esatte nonché l'eventuale destinazione alla costruzione navale e l'indicazione dell'esportatore e del luogo di consegna: b) il prezzo franco consegna per tonnellata, al netto dell'IVA, indicando tutti gli elementi utilizzati per calcolare tale prezzo e in particolare gli accessori, gli sconti e le spese di trasporto sino al luogo di consegna; c) l'indicazione i) del listino del produttore comunitario scelto per il calcolo del prezzo franco consegna, precisando la data di detto listino, o ii) se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato l'allineamento, completa di tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, compresa la data; d) per i prodotti di cui al codice NC 7201, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale, se noto. B. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato I, ma provenienti da qualsiasi paese terzo diverso dal paese d'origine (importazione indiretta) e per i prodotti originari di un paese terzo non elencato nell'allegato I: a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti a cui si applicano i prezzi di base in vigore, nonché l'indicazione dell'esportatore e del luogo di consegna; b) il prezzo cif o daf frontiera comunitaria, per tonnellata, espresso nella valuta del contratto e comprendente i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico; c) per i prodotti di cui al codice NC 7201, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale, se noto. 3. L'importatore dichiara che, per l'operazione commerciale, né lui stesso né l'acquirente beneficiano di alcuna riduzione, sconto o altra forma di rimborso non previsti nel contratto relativo all'operazione stessa e che non ne beneficeranno nemmeno in futuro. 4. L'importatore deve attestare che la domanda presentata per il rilascio del documento d'importazione è esatta. 5. L'importatore deve precisare se la sua domanda riguarda una fornitura per la quale ha già presentato una precedente domanda di rilascio del documento d'importazione. Articolo 3 1. In occasione del rilascio di un documento d'importazione per i prodotti originari dei paesi di cui all'allegato I, gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza: - tra il prezzo franco consegna risultante dall'applicazione del listino di riferimento e - il prezzo franco consegna calcolato in base al contratto o alla fattura pro forma. Essi trasmettono inoltre tutti i documenti necessari, in particolare le copie delle domande di documento d'importazione, dei contratti d'acquisto e delle conferme di ordinazione da parte del venditore, ogniqualvolta la differenza di prezzo constatata sia rilevante oppure riguardi un'ingente quantità di merce. Qualora si osservi una proporzione anormale di importazioni di prodotti di seconda scelta o declassati, la Commissione chiede agli Stati membri di comunicarle, durante un periodo da essa determinato, gli elementi atti a determinare le caratteristiche dei prodotti stessi, secondo i criteri citati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h). Tale disposizione si applica ogniqualvolta i prodotti di seconda scelta o declassati superino in percentuale il 10 % della fornitura totale prevista dal contratto e abbiano un peso superiore alle 50 tonnellate. 2. In occasione del rilascio di un documento d'importazione per i prodotti originari: - di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato I, - di un paese elencato nell'allegato I, ma provenienti da un paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta), gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza in ecu per tonnellata tra - il prezzo base pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e - il prezzo cif o daf frontiera comunitaria, compresi i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico. Qualora si osservi una proporzione anormale di importazioni di prodotti di seconda scelta o declassati, la Commissione chiede agli Stati membri di comunicarle, per un periodo da essa determinato, gli elementi atti a determinare le caratteristiche dei prodotti stessi, secondo i criteri indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h). Tale disposizione si applica ogniqualvolta i prodotti di seconda scelta o declassati superino in percentuale il 10 % della fornitura totale prevista dal contratto e abbiano un peso superiore alle 50 tonnellate. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi giorni di ogni mese, la quantità e gli importi (calcolati sulla base dei prezzi cif o daf) per i quali sono stati rilasciati i documenti d'importazione nel mese precedente. 4. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere: a) la ripartizione in base al paese d'origine; b) per ogni paese d'origine, la ripartizione dei prodotti secondo la nomenclatura combinata; c) per ogni paese d'origine, l'indicazione distinta dei quantitativi relativi a prodotti di seconda scelta o declassati; d) l'indicazione distinta, all'interno del totale per ogni paese d'origine e per ogni prodotto, dei quantitativi che non sono stati importati direttamente dal paese d'origine, con l'indicazione del paese di provenienza; e) l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi di ciascuna frode per i prodotti dichiarati di seconda scelta o declassati, qualora l'amministrazione doganale abbia individuato una frode relativa ad un quantitativo sostanziale secondo la norma fissata nei paragrafi 1 e 2. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese: a) i quantitativi e i valori calcolati sulla base del prezzo cif o daf, per i quali i documenti d'importazione sono scaduti nel mese precedente senza essere stati utilizzati totalmente o in parte; b) i quantitativi e i valori calcolati sulla base del prezzo cif o daf, per i quali nel mese precedente è stato chiesto il rinnovo totale o parziale dei documenti d'importazione precedentemente rilasciati. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Articolo 5 La presente raccomandazione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica fino al 31 dicembre 1991. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 17. (2) GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1. ALLEGATO I Brasile Polonia Bulgaria Romania Cecoslovacchia Ungheria ALLEGATO II 7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 30 10 7201 30 90 7201 40 00 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7204 50 10 7204 50 90 7206 10 00 7206 90 00 7207 11 11 7207 11 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 19 11 7207 19 15 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 7207 20 17 7207 20 31 7207 20 33 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7207 20 71 7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7208 31 00 7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 41 00 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 90 10 7209 11 00 7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 31 10 7210 39 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 60 11 7210 60 19 7210 70 21 7210 70 29 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39 7211 11 00 7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 21 00 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 21 11 7212 29 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 10 7213 50 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99 7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99 7214 60 00 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 90 7216 90 10 7218 10 00 7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19 7218 90 50 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99 7222 30 10 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30 7224 10 00 7224 90 01 7224 90 09 7224 90 15 7224 90 30 7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 10 7225 20 30 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 10 7225 50 90 7225 90 10 7226 10 10 7226 10 30 7226 20 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 99 11 7226 99 31 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 80 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 10 7228 30 30 7228 30 80 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00