31991D0690

91/690/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0028 - 0040


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1991 relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo (91/690/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione che il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE (4) e 82/795/CEE (5) prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che la Comunità e tutti i suoi Stati membri hanno firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, in appresso denominata «convenzione di Vienna»;

considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un protocollo addizionale alla convenzione di Vienna, il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, in appresso denominato «protocollo di Montreal»; che questo protocollo è stato firmato dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri;

considerando che la Comunità, alla luce delle proprie responsabilità in materia di ambiente e di scambi commerciali, ha approvato la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal con la decisione 88/540/CEE (6);

considerando che i lavori scientifici più recenti attestano che si rende necessario, per un'adeguata protezione dello strato di ozono, un controllo dei clorofluorocarburi e degli halon più severo di quanto previsto dal protocollo di Montreal; che gli stessi lavori suggeriscono di sottoporre a maggiori controlli tutti gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, il tetracloruro di carbonio e il tricloroetano 1,1,1;

considerando che un emendamento ed un adeguamento del protocollo di Montreal, che stabiliscono tali controlli, sono stati adottati a Londra nel mese di giugno 1990 e che occorre soltanto approvare l'emendamento;

considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente far entrare in vigore l'emendamento al protocollo di Montreal che si basa sul principio di un'azione preventiva tendente ad evitare ulteriori danni allo strato di ozono e sui dati scientifici e tecnici disponibili al momento della sua adozione;

considerando che a questo scopo la Comunità deve approvare il suddetto emendamento;

considerando, in particolare, che è necessario per la Comunità approvare l'emendamento al protocollo di Montreal poiché alcune delle disposizioni di detto protocollo possono essere applicate solo se vengono approvate dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri;

considerando che è necessario, affinché siano adeguatamente applicati gli obblighi derivanti dal protocollo, che tutti gli Stati membri lo approvino;

considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero concludere quanto prima possibile le loro procedure di ratifica dell'emendamento, per poter permettere alla Comunità e ai suoi Stati membri di depositare, se possibile simultaneamente, gli strumenti di approvazione, accettazione o ratifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il testo dell'emendamento è accluso alla presente decisione.

I testi originali in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di approvazione dell'emendamento al protocollo di Montreal a nome della Comunità presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità del combinato disposto dell'articolo 13 della convenzione di Vienna e dell'articolo 2 dell'emendamento al protocollo di Montreal.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, anteriormente al 31 dicembre 1991, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento al protocollo di Montreal da parte della Comunità e degli Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile anteriormente al 15 dicembre 1991, della decisione di ratifica o della data prevista di conclusione delle procedure di ratifica. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione fissa, per la Comunità e per gli Stati membri che sono pronti per questa operazione, una data per il deposito simultaneo degli strumenti, che dovrà essere anteriore al 31 dicembre 1991.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteJ. G. M. ALDERS

(1)GU n. C 11 del 17. 1. 1991, pag. 19.

(2)GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 29.

(3)GU n. C 120 del 6. 5. 1991, pag. 14.

(4)GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

(5)GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

(6)GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.