31991D0686

91/686/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0041


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 che modifica la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica (91/686/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE (5), fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale;

considerando che la decisione 80/1096/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla decisione 87/488/CEE (7), ha istituito un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina classica;

considerando che le misure messe in applicazione per eradicare la peste suina classica hanno gradualmente migliorato la situazione sanitaria del patrimonio suino nel territorio della Comunità; che tale miglioramento ha consentito di riconoscere ufficialmente indenni dalla peste suina determinate zone (o regioni o Stati membri);

considerando che in vaste zone è stato realizzato l'obiettivo di mantenere indenne dalla peste suina classica il territorio della Comunità; che occorre prendere atto di tale situazione e modificare in conformità la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE la data «1o luglio 1993» è sostitutta da «1o luglio 1992».

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 80/1096/CEE è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, la partecipazione della Comunità è limitata alle misure messe in applicazione anteriormente al 1o luglio 1992.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. BUKMAN

(1)GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 19.

(2)GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3)Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.

(5)GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.

(6)GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

(7)GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.